172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 10cpv . 3 LPers)
Prima di disdire il rapporto di lavoro, il datore di lavoro concorda misure di sviluppo con l’impiegato, se tale provvedimento appare opportuno. Se non sono concordate misure di sviluppo o se, nonostante le misure, l’obiettivo perseguito non è raggiunto, il datore di lavoro invia per scritto un avvertimento all’impiegato. Gli impartisce un termine adeguato affinché migliori le prestazioni o il comportamento.
È possibile rinunciare a un avvertimento se:
fin dall’inizio sembra privo di possibilità di successo;
il motivo della disdetta non è imputabile all’impiegato; oppure
il rapporto di fiducia tra le parti è già irrimediabilmente compromesso.
Se, dopo la scadenza del termine di cui al capoverso 1, l’impiegato non adempie o non adempie pienamente i requisiti posti alle prestazioni e al comportamento di cui all’articolo 16 capoverso 1, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro.
Invece di disdire il rapporto di lavoro, il datore di lavoro può attribuire all’impiegato un posto che richiede requisiti minori. Se il posto attribuito è inquadrato in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio e lo stipendio sono adeguati nel contratto di lavoro. L’articolo 52a non è applicabile.
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