172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 12 cpv. 2 LPers)
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria, con preavviso di sette giorni.
Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto in via ordinaria per la fine del mese. Valgono i seguenti termini di disdetta:
due mesi nel primo anno di servizio;
tre mesi a partire dal secondo fino al nono anno di servizio compreso;
quattro mesi a partire dal decimo anno di servizio.
Qualora il datore di lavoro, trascorso il periodo di prova, disdica il rapporto di lavoro di un impiegato che esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o nulla e che può essere svolta soltanto presso un’unità amministrativa di cui all’articolo 1 capoverso 1 (professioni di monopolio), i termini di disdetta del capoverso 2 si allungano:
di un mese a partire dal primo fino al nono anno di servizio compreso;
di due mesi a partire dal decimo anno di servizio.
A seconda dei singoli casi, il datore di lavoro può accordare all’impiegato un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.