(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers)
- I i diplomandi e i diplomati delle scuole universitarie possono essere assunti con un contratto a tempo determinato per svolgere un praticantato della durata massima seguente:
- studenti senza diploma: sei mesi;
- diplomati titolari di un bachelor o di un master: 12 mesi.
- I diplomati titolari di un bachelor o di un master devono iniziare il praticantato entro 12 mesi dal conseguimento del diploma.
- Lo stipendio dei praticanti universitari è stabilito dal DFF. Non è prevista l’evoluzione dello stipendio (art. 39). Mensilmente è versato 1/12 dello stipendio annuo.
- I praticanti universitari non ricevono né l’indennità di residenza (art. 43) né la compensazione del rincaro (art. 44).