172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 8 cpv. 3 LPers)
Se necessario per l’adempimento di compiti di sovranità nazionale, l’accesso ai posti può essere limitato alle persone di nazionalità svizzera:
dal Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), per il personale impiegato nella lotta internazionale alla criminalità, nella polizia e nel perseguimento penale;
1 dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per il personale impiegato nella difesa nazionale e nel Servizio delle attività informative della Confederazione;
dal DFAE, per il personale destinato alla rappresentanza della Svizzera all’estero;
dal DFF, per i membri del Corpo delle guardie di confine;
dai Dipartimenti, per il proprio personale che rappresenta la Svizzera nell’ambito di negoziati internazionali;