172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 5 LPers)
L’Organo di mediazione per il personale federale e l’Organo di mediazione per il personale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Organo di mediazione del DDPS) sono competenti per la consulenza e il sostegno individuali in caso di conflitti sul luogo di lavoro che non possono essere risolti per la via di servizio ordinaria.
I membri degli organi di mediazione sono nominati per un unico mandato di quattro anni. Se alla scadenza di questo periodo non è trovato alcun successore adeguato, il mandato può essere prolungato di due anni al massimo.
Può essere nominato membro chiunque abbia esercitato una funzione di quadro superiore in seno all’Amministrazione federale e non si trovi più in un rapporto di lavoro secondo l’articolo 1. L’attività si svolge su mandato. I membri degli organi di mediazione non sono vincolati da istruzioni.
I membri dell’Organo di mediazione per il personale federale sono nominati dal capo del DFF su proposta dell’UFPER, d’intesa con la Conferenza delle risorse umane.
Il capo dell’Organo di mediazione del DDPS è nominato dal capo del DDPS su proposta della Segreteria generale del DDPS.
I membri degli organi di mediazione si sostituiscono a vicenda.
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