172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Su domanda dell’UFPER, il DFF può consentire ai Dipartimenti di eseguire progetti pilota per creare le basi decisionali necessarie allo sviluppo delle condizioni di lavoro nell’Amministrazione federale.
Esso disciplina in un’ordinanza lo scopo del relativo progetto pilota, la cerchia, i diritti e gli obblighi dei partecipanti, nonché le deroghe alla presente ordinanza. I progetti pilota possono derogare soltanto agli articoli 15, 17, 22, 26, 27, 29, 35–50, 64–67, 89–93a e 94a –94c della presente ordinanza; essi non devono violare i diritti legali degli impiegati.
Nell’ordinanza concernente un progetto pilota il DFF può dichiarare obbligatoria la partecipazione di una determinata cerchia di impiegati a tale progetto. A tal fine devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
il progetto pilota non è adatto a una partecipazione su base volontaria;
il progetto pilota non deroga ai diritti contrattuali degli impiegati.
La durata dei progetti pilota è di un anno al massimo. Il DFF può eccezionalmente prolungare la durata a due anni al massimo, se ciò è necessario ai fini di una valutazione esaustiva dei risultati del relativo progetto.
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