172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 4 cpv. 3 LPers)
I superiori promuovono il dialogo con i propri collaboratori fornendo loro riscontri in merito alla collaborazione, alle prestazioni e al comportamento. I collaboratori possono ricevere riscontri anche da altri collaboratori o richiederli agli stessi.
I superiori effettuano la valutazione del personale nel quadro del colloquio annuale con i collaboratori.
Il colloquio serve alla valutazione delle prestazioni e del comportamento, allo sviluppo professionale dei collaboratori nonché a verificare la situazione lavorativa e gestionale.
Se un impiegato è assente per un periodo prolungato durante il periodo di valutazione, la valutazione del personale è effettuata se l’impiegato è stato presente sufficientemente a lungo per poter valutare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 16 capoverso 1.
Il collaboratore fornisce ai propri superiori riscontri sul loro comportamento gestionale.
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