Gli impiegati delle classi di stipendio 31 e oltre, il cui posto al momento dell’entrata in vigore della modifica del 18 novembre 2020 è già assegnato a una classe superiore a quella prevista dalla valutazione ordinaria secondo l’articolo 52 capoverso 6, restano nella classe superiore fino a quando il loro posto non è assegnato dall’autorità competente secondo l’articolo 2 a una classe inferiore.
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