172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Gli alti ufficiali superiori con il grado di brigadiere ed esercitanti la loro funzione a titolo principale che hanno compiuto il 55° anno d’età prima del 1° luglio 2013 e che, prima di tale data, hanno chiesto per scritto il pensionamento secondo il diritto vigente a quel momento al servizio competente ai sensi dell’articolo 2, non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia.
La partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria degli impiegati che hanno compiuto il 59° anno d’età al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 e che saranno pensionati anticipatamente al più tardi entro il 31 luglio 2017, è retta dal diritto previgente.
Per il calcolo della rendita transitoria secondo l’articolo 88f , gli anni d’impiego riconosciuti prima dell’entrata in vigore della presente modifica e il relativo tasso di occupazione medio sono conteggiati secondo il diritto anteriore.
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