172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 37 LPers)
Il DFF, dopo aver sentito gli altri Dipartimenti e la Cancelleria federale, emana le disposizioni necessarie all’applicazione unitaria della presente ordinanza.
Esso può, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, emanare disposizioni derogatorie:
a. per il personale degli uffici doganali e del Corpo delle guardie di confine nei settori seguenti:
1. articolo 5: promovimento dei quadri e sviluppo delle capacità gestionali,
1bis.1articolo 10b capoversi 1, 2 lettera d, 3 e 8: tutela della salute e tempo di lavoro per gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi,
2. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità,
3. articolo 64: tempo di lavoro,
4. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario,
5. articolo 69: porto d’armi,
6. articolo 72: spese,
7. articolo 102: responsabilità penale;
b. per gli ispettori fiscali dell’Amministrazione federale delle contribuzioni nei settori seguenti:
1. articolo 24: luogo di lavoro e mobilità,
2. articolo 64: tempo di lavoro,
3. articolo 65: lavoro aggiuntivo e lavoro straordinario,
4. articolo 72: spese;
c.2 per i periti incaricati delle stime dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica nel settore delle spese (art. 72);
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 12 giu. 2015 (RU 2015 2243). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). ↩
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