172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Il DFF designa i medici che le unità amministrative possono incaricare di effettuare perizie mediche.
Imediciforniscono consulenza alle unità amministrative all’occorrenza, inparticolarenel caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia e infortunio, di reintegrazione e di integrazione professionale.
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