172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 32 lett. d LPers)
Per gli impieghi nel quadro di piani di servizio fissi, agli impiegati deve essere garantito un riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive. Il riposo giornaliero può essere ridotto una volta per settimana fino a otto ore, a condizione che nella media di due settimane venga rispettata la durata di 11 ore.
Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:
un quarto d’ora, se dura quattro ore;
mezz’ora, se dura più di sette ore;
un’ora, se dura più di nove ore;
due ore, se dura 12 ore. La pausa può essere effettuata in due metà e ordinata a scaglioni.
In caso di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro a tre o più squadre, la rotazione delle squadre si effettua in avanti: dal mattino verso la sera e dalla sera verso la notte.
Le pause contano come tempo di lavoro, quando all’impiegato non è consentito di lasciare il posto di lavoro.
In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di dieci ore, pause incluse.
Gli impiegati che svolgono lavoro notturno per almeno 25 notti per anno civile hanno diritto, su richiesta, a una visita medica e a consulenza medica. Il diritto può essere fatto valere a intervalli regolari di due anni, e ogni anno dopo il compimento del 45° anno d’età.
Gli impiegati che svolgono lavoro notturno continuativo, turni di lavoro di 12 ore o che lavorano da soli devono sottoporsi obbligatoriamente a una visita medica. La visita è effettuata ogni due anni, e ogni anno dopo il compimento del 45° anno d’età.
I Dipartimenti sono competenti per l’autorizzazione di impieghi nel quadro di piani di servizio fissi e per l’approvazione di tali piani. Nelle autorizzazioni, i Dipartimenti possono eccezionalmente prevedere deroghe motivate ai capoversi 1–5, qualora l’applicazione rigorosa di queste disposizioni comporti difficoltà straordinarie e sia dato il consenso della maggioranza degli impiegati interessati.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.