172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 33 cpv. 4 LPers)
Come misura atta a creare un clima di fiducia, il capo del DFF istituisce un comitato di seguito delle parti sociali quale organo consultivo. Compiti, organizzazione e composizione del comitato di seguito costituiscono l’oggetto della dichiarazione d’intenti periodica secondo l’articolo 107 capoverso 3.
Il comitato di seguito osserva in particolare la prassi delle valutazioni del personale e dell’evoluzione dello stipendio.1
L’osservazione si riferisce fondamentalmente a dati impersonali relativi a tutte le funzioni e classi di stipendio. Sono considerati dati impersonali le osservazioni di ordine generale rese anonime che concernono l’applicazione delle disposizioni sulla valutazione del personale e sull’evoluzione dello stipendio.2
Il comitato di seguito può istituire un comitato paritetico per trattare singoli casi. Ne possono far parte anche persone che non sono membri del comitato di seguito. Il comitato paritetico formula le sue raccomandazioni all’attenzione del comitato di seguito.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). ↩
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