172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 31 cpv. 4 LPers)
In caso di ristrutturazioni e di riorganizzazioni che prevedono il licenziamento di almeno cinque impiegati o la soppressione di almeno cinque posti di lavoro viene stabilito un piano sociale.
Il piano sociale è elaborato dall’UFPER d’intesa con le associazioni del personale.
Esso è firmato dal capo del DFF per conto del Consiglio federale e dalle associazioni del personale.
Le misure e le prestazioni previste dal piano sociale sono finanziate per analogia secondo l’articolo 105c .
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