172.220.111.3OPersFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
(art. 31 cpv. 5 LPers)
Un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ritenuto ragionevolmente esigibile se:
la relativa classe di stipendio è inferiore alla precedente di tre classi al massimo;
il tragitto con i mezzi di trasporto pubblici per recarsi sul posto di lavoro e per rientrare al proprio domicilio richiede complessivamente quattro ore al massimo; e
1 tenuto conto della sua formazione preliminare, della lingua e dell’età, dopo aver concluso il periodo di introduzione l’impiegato è in grado di adempiere i requisiti relativi alle prestazioni e al comportamento menzionati nella descrizione del posto.
In deroga al capoverso 1 lettera a, per gli impiegati che hanno compiuto il 55° anno d’età e il cui posto rientra nella classe di stipendio 24 o in una classe superiore, un posto all’interno dell’Amministrazione federale è ragionevolmente esigibile se la sua classe di stipendio è inferiore di cinque classi al massimo.
I posti esterni all’Amministrazione federale sono ritenuti ragionevolmente esigibili se le condizioni generali d’impiego e le condizioni del cambiamento di posto sono comparabili a quelle nell’Amministrazione federale.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 set. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 569). ↩
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