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Art. 23b

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Fedpol tratta unicamente i dati delle persone:
    1. per la cui sicurezza è competente;
    2. che, sulla base di indizi fondati, si suppone costituiscano un pericolo concreto per la sicurezza di autorità, edifici e installazioni della Confederazione.
  2. È consentito trattare esclusivamente i dati seguenti:
    1. cognome, nome, data di nascita, luogo di nascita, luogo di origine e indirizzo;
    2. registrazioni su supporto audiovisivo;
    3. 1 dati personali, inclusi i dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui siano necessari per valutare il grado di pericolosità, in particolare informazioni sullo stato di salute, su condanne o procedimenti pendenti, sull’appartenenza a partiti, società, associazioni, organizzazioni e istituzioni, nonché informazioni sui rispettivi organi dirigenti.
  3. Le informazioni sull’attività politica e sull’esercizio della libertà d’opinione, di riunione o di associazione non possono essere trattate. Il trattamento di tali informazioni è ammesso a titolo eccezionale qualora indizi fondati permettano di sospettare che un’organizzazione o persone che ne fanno parte si servano dell’esercizio dei diritti politici o dei diritti fondamentali per dissimulare la preparazione o l’esecuzione di reati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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