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Art. 23n

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Fedpol può vietare a un potenziale terrorista di lasciare la Svizzera se, sulla base di indizi concreti e attuali, si suppone che intenda recarsi all’estero per compiere attività terroristiche.
  2. In caso di divieto di lasciare il Paese, fedpol può:
    1. sequestrare documenti di viaggio svizzeri;
    2. mettere al sicuro documenti di viaggio esteri, a condizione che il divieto di lasciare il Paese corrisponda a un interesse preponderante della Svizzera e non possano essere prese misure meno severe.
  3. Fedpol informa lo Stato interessato della messa al sicuro dei documenti di viaggio esteri. Se quest’ultimo vi si oppone, fedpol revoca la messa al sicuro e consegna alla persona interessata i documenti di viaggio.
  4. Può annullare i documenti di viaggio svizzeri sequestrati e segnalarli in RIPOL, nella parte nazionale del Sistema d’informazione Schengen (SIS) nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 del Codice penale [CP]1).
  5. Può segnalare i documenti di viaggio esteri in RIPOL, nel SIS nonché tramite Interpol (art. 351 cpv. 2 CP), se lo Stato interessato ha annullato i documenti e acconsente alla segnalazione.
  6. Fedpol, l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) e le autorità cantonali di polizia possono sequestrare i biglietti di viaggio. Possono inoltre ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.
  7. Se vi è pericolo nel ritardo, possono mettere al sicuro provvisoriamente i documenti di viaggio e i biglietti di viaggio svizzeri ed esteri senza che sia stato ordinato un divieto di lasciare il Paese oppure possono ordinare alle imprese di trasporto di annullare i biglietti di viaggio elettronici.
  8. Se la persona interessata è cittadino svizzero, fedpol gli rilascia per la durata del divieto di lasciare il Paese un attestato sostitutivo di cittadinanza e di identità. Se è cittadino straniero, fedpol gli rilascia un attestato sostitutivo di identità.

Footnotes

  1. RS 311.0

1 commentary

N1.Divieto di uscita e misure accessorie secondo la LMSI

Il divieto di uscita ai sensi dell'art. 23n LMSI può essere affiancato da ulteriori misure ai sensi degli art. 23k–q LMSI (in particolare obbligo di segnalazione e di partecipazione a colloqui, divieto di contatti, esclusione e limitazione dell'accesso). Per l'esecuzione delle misure può inoltre essere disposta una sorveglianza elettroniÊ o la localizzazione tramite telefonia mobile.

Im Einzelnen kann das fedpol gemäss Art. 23k-q BWIS gegenüber einer terroristischen Gefährderin oder einem terroristischen Gefährder anordnen, sich regelmässig bei einer von der antragstellenden Behörde bezeichneten kantonalen oder kommunalen Stelle persönlich zu melden und Gespräche mit einer oder mehreren Fachpersonen zu führen (Melde- und Gesprächsteilnahmepflicht, Art. 23k BWIS); ihr oder ihm verbieten, mit bestimmten Personen oder Personengruppen direkt oder über Drittpersonen Kontakt zu haben (Kontaktverbot, Art. 23l BWIS); ihr oder ihm verbieten, ein zugewiesenes Gebiet zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Liegenschaft zu betreten (Ein- und Ausgrenzung, Art. 23m BWIS); ihr oder ihm verbieten, aus der Schweiz auszureisen (Ausreiseverbot, Art. 23n BWIS); ihr oder ihm verbieten, eine bestimmte, von der antragstellenden Behörde bezeichnete Liegenschaft oder Einrichtung zu verlassen (Eingrenzung auf eine Liegenschaft, Art. 23o BWIS); zum Vollzug der Massnahmen nach den Art. 23k ff. BWIS eine elektronische Überwachung oder Lokalisierung über Mobilfunk anordnen (elektronische Überwachung und Mobilfunklokalisierung, Art. 23q BWIS).

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