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Art. 23a

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Fedpol tratta nel proprio sistema d’informazione e di documentazione le informazioni necessarie per ordinare misure di protezione di persone ed edifici secondo la presente sezione.
  2. Il sistema d’informazione e di documentazione contiene dati su avvenimenti rilevanti sotto il profilo della sicurezza e sulle persone ad essi collegate.
  3. I dati sono distrutti al più tardi entro cinque anni dal momento in cui le persone o gli edifici non necessitano più di protezione.
  4. Il diritto d’accesso e il diritto di far rettificare i dati si fondano sugli articoli 25 e 41 capoverso 2 lettera a LPD1.2

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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