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Art. 23c

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. L’accesso al sistema d’informazione e di documentazione mediante procedura di richiamo automatizzata è limitato ai servizi di fedpol che:
    1. valutano la minaccia a cui sono esposti le autorità, gli edifici e le installazioni della Confederazione;
    2. ordinano ed eseguono misure di protezione di persone.
  2. I dati, compresi i dati personali degni di particolare protezione, possono essere comunicati ai servizi e alle persone seguenti:1
    1. dipartimenti, servizi e organi di sicurezza dell’amministrazione civile e militare, per proteggere autorità, edifici e installazioni nonché per eseguire misure di protezione di persone;
    2. servizi di fedpol e del SIC competenti per la protezione dello Stato o la lotta al terrorismo;
    3. responsabili degli edifici della Confederazione, allo scopo di impedire l’accesso a persone non autorizzate;
    4. rappresentanze svizzere ed estere nonché organi internazionali, per proteggere le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico;
    5. organi di polizia svizzeri ed esteri, per adempiere compiti di polizia di sicurezza;
    6. responsabili di eventi e privati, sempre che la comunicazione sia necessaria per sventare un pericolo grave e immediato.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 1 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

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