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Art. 23

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Il Consiglio federale designa:
    1. 1 le persone che esercitano una funzione pubblica su mandato della Confederazione e a favore delle quali, in base ai pericoli connessi con tale funzione, sono adottate misure di protezione;
    2. gli edifici della Confederazione nei quali la protezione delle persone e delle installazioni è garantita dal personale di fedpol;
    3. 2 .
  2. In casi motivati il Consiglio federale può prevedere di prolungare le misure di protezione a favore delle persone di cui al capoverso 1 lettera a anche dopo che hanno lasciato la loro funzione.3
  3. La Confederazione applica il diritto di polizia secondo l’articolo 62f della legge del 21 marzo 19974sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) in tutti i suoi edifici che ospitano autorità federali. D’intesa con fedpol adotta misure di protezione adeguate.5
  4. I Cantoni garantiscono la protezione della restante proprietà della Confederazione nella misura prevista dall’articolo 62e capoverso 1 LOGA.6 3bis. Qualora sussistano motivi concreti per presumere che una determinata persona commetterà un reato contro persone o edifici protetti in virtù del capoverso 1, l’autorità competente per la protezione può contattare tale persona, discutere del suo comportamento e informarla delle conseguenze di eventuali reati.7
  5. Le autorità federali competenti in materia di costruzioni fissano le misure di protezione edilizia e tecnica d’intesa con fedpol e i Dipartimenti, gruppi, uffici o altre autorità federali che sono sistemati negli edifici interessati.
  6. .8

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  2. Abrogata dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  3. Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  4. RS 172.010

  5. Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  6. Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  7. Introdotto dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, in vigore dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

  8. Abrogato dall’all. n. II 1 della LF del 25 set. 2015 sulle attività informative, con effetto dal 1° set. 2017 (RU 2017 4095;FF 2014 1885).

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