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Art. 22

120LMSIFederal Act1 lug 1998Fonte originale
  1. Fedpol1assicura, in collaborazione con le autorità cantonali, la protezione delle autorità e degli edifici della Confederazione nonché delle persone e degli edifici di cui la Confederazione deve garantire la sicurezza in virtù di obblighi di diritto internazionale pubblico.
  2. Il Consiglio federale può affidare i compiti di protezione a servizi statali o privati.
  3. Il Consiglio federale può affidare compiti di protezione ad altri agenti idonei o, in caso di bisogno speciale o di minaccia accresciuta, metterli a disposizione delle competenti autorità cantonali dopo aver sentito i governi cantonali.
  4. Il personale incaricato della protezione delle persone, delle autorità e degli edifici secondo la presente legge può applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il suo mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 20082sulla coercizione è applicabile.3

Footnotes

  1. Nuova espr. giusta il n. I 1 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  2. RS 364

  3. Introdotto dell’all. n. 1 della L del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463;FF 2006 2327).

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