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Art. 67a

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. La Confederazione e i Cantoni promuovono la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù.
  2. Nei limiti delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni si impegnano a promuovere nelle scuole un’educazione musicale di qualità. Se gli sforzi di coordinamento dei Cantoni non sfociano in un’armonizzazione degli obiettivi dell’educazione musicale nelle scuole, la Confederazione emana le norme necessarie.
  3. Con la collaborazione dei Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per l’accesso dei giovani alla pratica musicale e la promozione dei talenti musicali.

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