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Art. 58

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. La Svizzera ha un esercito. L’esercito svizzero è organizzato fondamentalmente secondo il principio di milizia.
  2. L’esercito serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace; difende il Paese e ne protegge la popolazione. Sostiene le autorità civili nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna e ad altre situazioni straordinarie. La legge può prevedere altri compiti.
  3. Soltanto la Confederazione ha il potere di disporre dell’esercito.1

Footnotes

  1. Accettato nellavotazione popolare del 28 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2008 (DF del 3 ott. 2003, DCF del 26 gen. 2005, DCF del 7 nov. 2007 –RU 2007 5765;FF 2002 2065, 2003 5745, 2005 849).

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