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Art. 55

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. I Cantoni collaborano alla preparazione delle decisioni di politica estera che toccano le loro competenze o loro interessi essenziali.
  2. La Confederazione informa tempestivamente e compiutamente i Cantoni e li consulta.
  3. Ai pareri dei Cantoni è dato particolare rilievo nei settori che toccano loro competenze. In questi casi i Cantoni collaborano in modo appropriato ai negoziati internazionali.

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