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Art. 53

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. La Confederazione protegge l’esistenza e il territorio dei Cantoni.
  2. Qualsiasi modifica del numero dei Cantoni richiede il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché quello del Popolo svizzero e dei Cantoni.
  3. Le modifiche territoriali tra Cantoni richiedono il consenso del Popolo e dei Cantoni interessati, nonché un decreto d’approvazione dell’Assemblea federale.
  4. Le rettifiche di confine possono essere convenute direttamente tra i Cantoni.

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