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Art. 172

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. L’Assemblea federale provvede alla cura delle relazioni tra la Confederazione e i Cantoni.
  2. Conferisce la garanzia alle Costituzioni cantonali.
  3. Approva i trattati intercantonali e quelli dai Cantoni con l’estero qualora il Consiglio federale o un Cantone sollevi reclamo.

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