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Art. 135

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. La Confederazione emana prescrizioni su un’adeguata perequazione finanziaria e degli oneri tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni.
  2. La perequazione finanziaria e degli oneri ha segnatamente lo scopo di:
    1. ridurre le differenze tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria;
    2. garantire ai Cantoni risorse finanziarie minime;
    3. compensare gli oneri finanziari eccessivi dei Cantoni dovuti alle loro condizioni geotopografiche o sociodemografiche;
    4. promuovere la collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri;
    5. mantenere la concorrenzialità fiscale dei Cantoni nel contesto nazionale e internazionale.
  3. La perequazione finanziaria delle risorse è finanziata dai Cantoni finanziariamente forti e dalla Confederazione. Le prestazioni dei Cantoni finanziariamente forti ammontano al minimo a due terzi e al massimo all’80 per cento delle prestazioni della Confederazione.

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