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Art. 116

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. Nell’adempimento dei suoi compiti la Confederazione prende in considerazione i bisogni della famiglia. Può sostenere provvedimenti a tutela della famiglia.
  2. Può emanare prescrizioni sugli assegni familiari e gestire una cassa federale di compensazione familiare.
  3. La Confederazione istituisce un’assicurazione per la maternità. Può essere obbligato a versare contributi anche chi non può fruire delle prestazioni assicurative.
  4. La Confederazione può dichiarare obbligatoria l’affiliazione a casse di compensazione familiari e all’assicurazione per la maternità, in generale o per singoli gruppi della popolazione, e subordinare le sue prestazioni ad adeguate prestazioni dei Cantoni.

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