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Art. 112c

101Cost.Federal Decree Subject To Mandatory Referendum1 gen 2000Fonte originale
  1. I Cantoni provvedono all’aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili.
  2. La Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità.

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