916.121.10
Ordinanza
concernente l’importazione e l’esportazione
di verdura, frutta e prodotti della floricoltura
(OIEVFF)
del 7 dicembre 1998 (Stato 1° marzo 2024)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d’applicazione
La presente ordinanza disciplina l’importazione di verdura e frutta fresche, verdure congelate, fiori recisi, frutta da sidro e prodotti derivati dalla frutta, nonché di piantimi di alberi da frutta conformemente all’allegato 1 numeri 7, 8 e 10–13 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011sulle importazioni agricole e l’esportazione di verdura e frutta fresche conformemente all’allegato 1.2.
Art. 2 Permesso generale d’importazione
Il permesso generale d’importazione (PGI) è disciplinato nell’articolo 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011sulle importazioni agricole.
Art. 3 Condizione particolare per l’attribuzione di una quota del contingente doganale
È attribuita una quota del contingente doganale soltanto a persone che importano merci a titolo professionale nel settore considerato. Fanno eccezione le importazioni nel quadro del contingente doganale n. 104 secondo l’allegato 2 dell’ordinanza dell’8 marzo 2002sul libero scambio.
Capitolo 2: Organizzazione del mercato
Sezione 1: Frutta e verdura fresche
Art. 4 Scaglionamento temporale dei contingenti doganali
- La frutta e la verdura fresche possono essere importate all’aliquota di dazio del contingente (ADC), senza che l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione:
- durante il periodo per il quale non è stata fissata un’aliquota di dazio fuori del contingente (ADFC) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale;
- durante il periodo per il quale è stata fissata un’ADFC (periodo amministrato) conformemente all’allegato 1 della tariffa doganale, a partire dalle date stabilite dall’UFAGe sino alle stesse. Queste ultime sono determinate in base all’offerta presunta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale. Sono considerate merci dello stesso genere, indipendentemen-te dal tipo d’imballaggio, i prodotti che figurano nella stessa voce di tariffa, nello stesso gruppo di cui all’allegato 2 e, all’occorrenza, nella stessa chiave statistica.
- Al di fuori dei periodi di cui al capoverso 1 lettere a e b, la verdura e la frutta fresche possono essere importate all’ADC, sempre che l’UFAG abbia liberato parti del contingente doganale per l’importazione.
Art. 5 Liberazione di parti del contingente doganale per l’importazione
- L’UFAG libera parti del contingente doganale per l’importazione in funzione della domanda da soddisfare, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale non basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. Per la liberazione la chiave statistica serve da criterio per indicare che una merce è dello stesso genere soltanto per i prodotti delle voci di tariffa 0705.1911 e 0709.9941.
- Esso non libera parti del contingente doganale per l’importazione, se l’offerta di merce indigena dello stesso genere e di qualità commerciale basta a coprire il fabbisogno settimanale presunto. In questo periodo è applicata l’ADFC ridotta di cui nell’allegato 1 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011sulle importazioni agricole. Essa può essere modificata dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
- In deroga al capoverso 2, l’UFAG può liberare per l’importazione:
- parti del contingente doganale, se l’offerta di frutta o verdura indigene non è in grado di coprire il fabbisogno dell’industria di trasformazione in vista della fabbricazione dei prodotti delle voci di tariffa 0710/0713, 0811/0813, 2001/2009, 2202 e 2208/2209 nonché dei capitoli 16, 19 e 21 della tariffa doganale;
- dal 1° aprile al 14 giugno, parti del contingente doganale di mele delle voci di tariffa 0808.1022 e 0808.1032, nel limite di 2500 t, per ampliare la varietà dell’offerta.
Art. 6 Ripartizione delle parti del contingente doganale
- L’UFAG suddivide i quantitativi parziali liberati per l’importazione giusta l’articolo 5 capoverso 1 nel seguente modo:
- per pomodori, cetrioli, cipolline da semina, cicoria Witloof e mele: secondo le quote di mercato degli aventi diritto; la quota di mercato di un avente diritto è la sua quota percentuale rispetto alla somma dei quantitativi importati all’ADC e all’ADFC e delle prestazioni all’interno del Paese legittimamente fatte valere da tutti gli aventi diritto nell’anno precedente; gli aventi diritto possono notificare la loro prestazione all’interno del Paese entro i termini stabiliti dall’UFAG;
- le altre merci: in funzione delle importazioni all’ADC e all’ADFC effettuate dagli aventi diritto nell’anno precedente.
- Le parti di contingente doganale liberate per l’importazione secondo l’articolo 5 capoverso 3 lettera a sono assegnate proporzionalmente ai quantitativi richiesti.L’UFAG può vincolare l’assegnazione delle quote a oneri intesi a garantire che le merci importate siano destinate alla trasformazione industriale. Le importazioni effettuate seguendo la suddivisione in funzione dei quantitativi richiesti non sono tenute in considerazione ai fini della ripartizione secondo i criteri di cui al capoverso 1.
Art. 7 Prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato
- Per prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato ai sensi dell’articolo 15 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane si intendono quantitativi di frutta fresca e di verdura fresca in commercio:
- all’inizio del periodo amministrato;
- il giorno seguente la data stabilita giusta l’articolo 4 capoverso 1 lettera b, oppure
- il giorno seguente la fine del periodo, di durata limitata, durante il quale l’importazione della parte di contingente doganale è autorizzata senza attribuzioni (allegato 2 dell’O del 12 gennaio 2000sulla liberazione secondo l’OIEVFF).
- Dai quantitativi di cui al capoverso 1 sono detratti i quantitativi di merce situati nei locali di vendita per il consumo finale dei commerci al dettaglio.
- Per le scorte in commercio che non vengono esaurite entro due giorni è necessaria una nuova dichiarazione doganale giusta l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 2006sulle dogane.
Art. 7a Computo sulle quote del contingente doganale dei prodotti agricoli in commercio all’inizio del periodo amministrato
- La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione secondo l’articolo 55 dell’ordinanza del 1° novembre 2006sulle dogane, che è titolare di quote di contingenti doganali, può fare computare sulla sua quota del contingente doganale, all’inizio del periodo corrispondente di cui all’articolo 7 capoverso 1, prodotti agricoli importati durante il periodo non amministrato e ancora in commercio presso di essa all’inizio del periodo amministrato.
- Il titolare delle quote di contingenti doganali deve annullare tramite l’applicazione Internet messa a disposizione dall’UFAG il quantitativo di merce computabile prima di presentare la dichiarazione doganale di cui all’articolo 59 dell’ordinanza sulle dogane.
Art. 8
Art. 9 Controllo della conformità per l’esportazione
- L’esportazione delle merci menzionate nell’allegato 1 deve avvenire in conformità delle norme fissate o riconosciute nel regolamento della Comunità europea di cui all’allegato 1. Essa sottostà al controllo della conformità.
- L’esportatore è tenuto a notificare tempestivamente all’organizzazione incaricata giusta l’articolo 20 il luogo di controllo e la voce di tariffa del prodotto, la quantità nonché la data prevista per la spedizione.
- L’UFAG può adeguare l’allegato 1 allo stato in vigore del regolamento della Comunità europea e designare le merci interessate.
Sezione 2: Verdure congelate
Art. 10 Aumento del contingente doganale
L’UFAG può aumentare temporaneamente il contingente doganale numero 16:
- .
- se è provato che i raccolti di verdure indigene destinate alla congelazione e alla conservazione hanno subito perdite;
- per garantire l’assegnazione di un quantitativo minimo a nuovi richiedenti.
Art. 11 Attribuzione di quote del contingente doganale
L’UFAG attribuisce le quote del contingente doganale in base ai seguenti criteri:
- 35 per cento conformemente alle importazioni all’ADFC e all’ADC effettuate durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento;
- 65 per cento conformemente ai quantitativi di verdure indigene fresche destinate alla trasformazione che sono stati ritirati durante un periodo di tre anni che termina il 30 settembre dell’anno precedente il periodo di contingentamento conformemente a un giustificativo o in virtù di un mandato di trasformazione. L’UFAG fissa il termine entro il quale devono essere notificati i quantitativi di prodotti indigeni che sono stati ritirati.
Sezione 3: Fiori recisi
Art. 12 Contingente doganale
- Il periodo di contingentamento va dal 1° maggio al 25 ottobre.
- La ripartizione del contingente doganale n. 13 non è disciplinata*.*
Art. 13e14
Sezione 4: Frutta da sidro e prodotti di frutta
Art. 15 Aumento del contingente doganale
- Il DEFR può aumentare provvisoriamente i contingenti doganali n. 20 e 21 in caso di insufficiente approvvigionamento del mercato indigeno.
- L’UFAG libera quantitativi supplementari in funzione dei bisogni del mercato.
- I quantitativi supplementari sono ripartiti secondo i criteri applicati per la ripartizione dei contingenti doganali.
Art. 16 Attribuzione delle quote dei contingenti doganali n. 20 e 21
Le quote dei contingenti doganali n. 20 e 21 sono attribuite in funzione dell'ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali.
Art. 17
Sezione 5: Piantimi di alberi da frutta
Art. 18
Art. 18a Liberazione del contingente di piantimi di alberi da frutta
- Il contingente doganale n. 104 (piantimi di alberi da frutta) secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 18 giugno 2008sul libero scambio 1 è liberato in più parti scaglionate nel tempo. L’UFAG può modificare l'inizio del periodo affinché non coincida con un giorno festivo ufficiale, un sabato o una domenica.
- Il contingente doganale è liberato per l’importazione nella misura delle parti seguenti:| Parte del contingente doganale | Periodo per l’importazione all’ADC |
| --- | --- |
| 20 000 piante | 3 febbraio – 31 dicembre |
| 20 000 piante | 4 marzo – 31 dicembre |
| 10 000 piante | 4 novembre – 31 dicembre |
| 10 000 piante | 2 dicembre – 31 dicembre. |
Capitolo 3: Disposizioni d’esecuzione
Sezione 1: Compiti e competenze
Art. 19 UFAG
L’UFAG fissa in un’ordinanza le date di cui agli articoli 4 capoverso 1 lettera b, 6 capoverso 1 lettera a e 11 lettera b nonché le parti dei contingenti doganali di cui all’articolo 5 capoversi 1 e 3 lettera b. Pubblica il contenuto della presente ordinanza e le relative modifiche sul suo sito Internet. Le modifiche dell’ordinanza non sono pubblicate nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Il testo completo delle modifiche può essere consultato o ottenuto presso l’UFAG.
Art. 20 Servizio del controllo di conformità
- L’UFAG affida ad un’organizzazione privata l’esecuzione del controllo di conformità alle norme della Comunità europea.
- Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.
- I costi del controllo di conformità sono assunti dall’UFAG e dall’organizzazione.
- Per coprire i costi del controllo di conformità, l’organizzazione è autorizzata a riscuotere tasse. Il loro importo dev’essere uguale per tutti gli assoggettati.
- L’UFAG sorveglia l’organizzazione incaricata dell’esecuzione dei controlli.
Sezione 2: Dati necessari
Art. 21 Rilevazione dei dati
I Cantoni sono responsabili della rilevazione dei dati giusta l’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011sulle importazioni agricole.
Art. 22 Servizi di coordinazione
- L’UFAG può incaricare determinati servizi di coordinare l’attività dei Cantoni conformemente all’articolo 21 e assegnare loro altri compiti.
- Può incaricare i servizi di coordinazione della rilevazione dei dati conformemente all’articolo 49 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011sulle importazioni agricole.
- Il mandato di prestazione è attribuito mediante contratto. Non sussiste alcun diritto alla conclusione di un mandato di prestazione.
- L’UFAG può versare a tale scopo indennità.
- Esso sorveglia i servizi di cui al capoverso 1.
Sezione 3: Provvedimenti amministrativi
Art. 23
Il titolare del PGI che non osserva gli oneri di cui all’articolo 6 capoverso 2 deve versare l’ADFC sulla merce importata.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 24 Esecuzione
L’UFAG è incaricato di eseguire la presente ordinanza.
Art. 24a Disposizione transitoria della modifica dell’11 novembre 2020
In deroga all’articolo 16, per il periodo di contingentamento 2021 le quote del contingente doganale n. 21 sono attribuite secondo la procedura d’asta.
Art. 25
Art. 26 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.
Allegato 1(art. 1 e 9)
Legumi e frutti
Le norme di commercializzazione comunitarie per le merci di seguito elencate sono fissate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.| Voce di tariffa | Designazione delle merci |
| --- | --- |
| 0702 | Pomodori freschi o refrigerati |
| 0703 | Cipolle, scalogni, agli,porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
| 0704 | Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genereBrassica , freschi o refrigerati |
| 0705 | Lattughe (Lactuca sativa ) e cicorie (Cichorium spp .), fresche o refrigerate |
| 0706 | Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba
di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
| 0707 | Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
| 0708 | Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
| ex 0709 | Altri ortaggi, freschi o refrigerati, esclusi i funghinon coltivati delle voci 0709.5200/5900, i pimenti del genereCapsicum o del generePimenta della voce 0709.6090, le olive della voce 0709.9200, il mais dolce e i capperi della voce 0709.9999 nonché igermogli commestibili ottenuti dalla germinazione di semidella voce 0709. |
| ex 0802 | Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata, escluse le mandorle amare della voce 0802.1100, le mandorle sgusciate della voce 0802.1200, le nocciole sgusciate della voce 0802.22, le noci comuni sgusciate della voce 0802.32, i pistacchi delle voci 0802.51 e 0802.52, le noci macadamia delle voci 0802.61 e 0802.62, noci di cola (Cola spp.) della voce 0802.7000, noci di arec (o di betel) della voce 0802.8000, pinoli delle voci 0802.9100 a 0802.9200 e altra frutta a guscio della voce 0802.9900 |
| ex 0803.1000 | Banane da cuocere, fresche |
| 0804.2010 | Fichi, freschi |
| 0804.3000 | Ananassi |
| 0804.4000 | Avocado |
| 0804.5000 | Guaiave, manghi e mangostani |
| 0805 | Agrumi, freschi |
| 0806.1011, 0806.1012 | Uve da tavola, fresche |
| 0807 | Meloni (compresi icocomeri) e papaie, freschi |
| 0808 | Mele, pere e cotogne, fresche |
| 0809 | Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnole, fresche |
| 0810 | Altra frutta fresca |
| ex 0910.9900 | Timo, fresco o refrigerato |
| ex 1211.9000 | Basilico, melissa, menta, origano/maggiorana selvatica (origanum vulgare ), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati |
| ex 1212.9299 | Carrube, fresche |Allegato 2(art. 4)| Organizzazione del mercato
Gruppo delle voci di tariffa (designazione) | Voce di tariffa |
| --- | --- |
| Legumi freschi e frutti freschi | |
| 1. Gruppo «pomodori» | 0702.0030/0039 0702.0090/0099 |
| 2. Gruppo «lattughe» | 0705.1930/1939 0705.1940/1949 |
| 3. Gruppo «fagioli» | 0708.2041/2049 0708.2091/2099 |
| 4. Gruppo «sedano coste» | 0709.4010/4019 0709.4020/4029 |