Co rte I A- 14 /2 00 7 {T 0 /2 } Sentenza del 26 giugno 2007 Composizione:Markus Metz, Giudice presidente. Salome Zimmermann e Pascal Mollard, Giudici. Marco Savoldelli, Cancelliere. X._______, ricorrente, contro Direzione generale delle dogane, Divisione principale diritto e tributi, Monbijoustrasse 40, 3003 Berna, istanza inferiore, concernente tributi d'entrata per fiori recisi, riscossioni supplementari per l'anno 2005, ricorso contro la decisione del 21 novembre 2006. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2 Ritenuto in fatto: A.La ditta X._______ (ricorrente), è una società anonima attiva nel campo del commercio all'ingrosso ed al minuto, dell'importazione e dell'esportazione di fiori freschi recisi. B.Facendo riferimento al contratto concluso col suo fornitore, sig. Y._______, in data 25 ottobre 2005 essa si è rivolta all'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) annunciandogli di aver acquistato da quest'ultimo fiori recisi indigeni per un importo di fr. 16'850.-- in luogo di fr. 15'000.--, come invece notificato ai fini dell'attribuzione di quantitativi supplementari di contingente. Ha quindi chiesto all'UFAG di comunicarle se la proporzione "fr. 3.-- di merce acquistata in Svizzera = facoltà di acquistare 1 kg di merce importa- ta all'aliquota di dazio del contingente" fosse valida anche per tale ecce- denza. C.Su sollecito della ricorrente, il 14 novembre 2005 l'UFAG ha risposto che gli importi concernenti impegni d'acquisto convenuti contrattualmente, già notificati entro il termine stabilito, non possono essere oggetto di un au- mento a posteriori. Esso ha pertanto concluso che la proporzione sopra in- dicata, in relazione all'attribuzione di contingenti supplementari, non trova applicazione su un eventuale surplus. D.Il 22 novembre 2005 ha fatto seguito l'invio da parte dell'UFAG del conteg- gio di controllo del contigente di fiori recisi per il periodo compreso tra il
3 mentari e, in difetto di pagamento, il 19 giugno 2006 ha trasmesso l'incarto alla Direzione generale delle dogane (DGD), affinché emanasse una deci- sione di riscossione. H.Di qui la decisione del 21 novembre 2006, con cui la DGD ha decretato l'obbligo di pagamento da parte della ricorrente di tributi supplementari per fr. 23'313.40 (fr. 22'767.-- di dazio e fr. 546.40 di imposta sul valore ag- giunto). I.Il 29 dicembre successivo la ricorrente ha impugnato la citata decisione davanti alla Commissione federale di ricorso in materia doganale (CRD), ribadendo in sostanza il punto di vista già espresso nello scambio di corri- spondenza evocato e chiedendo che la stessa venga annullata. J.Dopo aver nuovamente interpellato l'UFAG, la DGD ha a sua volta confer- mato la sua posizione, postulando il rigetto del ricorso. Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessario, nel seguito. Considerando in diritto: 1.Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è competente per decidere il presente gravame in virtù dell'art. 109 cpv. 1 lett. c della legge federale del
4 3.La decisione qui impugnata basa formalmente sull'art. 12 DPA, norma che è applicabile alla fattispecie in conformità al rinvio contenuto nell'art. 80 vLD, in vigore fino al 30 aprile 2007. L'art. 12 cpv. 1 DPA prevede che se in seguito ad un'infrazione della legi- slazione amministrativa della Confederazione – in concreto una contrav- venzione ex art. 74 cifra 16 in relazione con l'art. 9 e l'art. 13 vLD – una tassa non è stata a torto riscossa, la tassa non reclamata va pagata successivamente. L'art. 12 cpv. 2 DPA precisa d'altro canto che obbligato al pagamento è co- lui che ha fruito dell'indebito profitto. Nella fattispecie, come appunto am- messo dalla stessa ricorrente anche se non nelle quantità indicate dall'UFAG (cfr. consid. 4.-5.), il vantaggio patrimoniale deriva dal fatto di aver potuto disporre di quantità di merci eccedenti i contingenti d'importa- zione all'aliquota di dazio del contingente doganale (ADC; decisione del Tribunale federale 2A.596/1998 del 7 luglio 1999, consid. 4d; decisione della CRD 2002-112 del 17 aprile 2003 pubblicata in Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione [GAAC] 67.119, consid. 2c). 4.Giusta l'art. 17 della legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1) per determinare i dazi all'importazione occorre tenere conto della situazione interna in ambito di approvvigionamento, nonché delle possibilità di smercio per analoghi prodotti indigeni. Sempre al fine di garantire determinate condizioni quadro per la produzione e lo smercio di prodotti agricoli, l'art. 21 LAgr prevede pure la fissazione di contingenti doganali (DTF 128 II 34, consid. 2; decisione del Tribunale amministrativo federale A-1674/2006 del 16 aprile 2007, consid. 2). Per quanto riguarda i dazi e le quote di contingente doganale per fiori reci- si freschi, essi sono regolati dall'ordinanza del 7 dicembre 1998 concer- nente le importazioni di prodotti agricoli (OIAgr; RS 916.01) nonché dall'ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente l'importazione e l'espor- tazione di verdura, frutta e prodotti della floricoltura (OIEVFF; RS 916.121.10). 4.1Affinché una merce determinata possa essere importata all'ADC, l'impor- tatore deve possedere sia un permesso generale d'importazione (PGI), sia un contingente sufficiente (art. 1 e art. 13 cpv. 2 OIAgr). Una quota di contingente doganale può essere utilizzata solo entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione (art. 11 cpv. 2 OIAgr). Se le condizioni indicate non sono adempiute, trova invece applicazione l'aliquota di dazio fuori contingente doganale (ADFC). 4.2A norma dell'art. 12 cpv. 1-4 OIEVFF, i fiori recisi freschi, merce commer- ciata dalla ricorrente, possono essere importati all'ADC dal 1. maggio al 25 ottobre, sempre che l'UFAG liberi parti del contingente doganale per l'importazione. A seconda del fabbisogno del mercato e dell'offerta indige- na, l'Ufficio federale dell'agricoltura può inoltre aumentare il contingente doganale (art. 12 cpv. 3 OIEVFF).
5 4.3Giusta l'art. 14 cpv. 4 lett. b OIEVFF, i quantitativi supplementari di cui all'art. 12 cpv. 3 OIEVFF sono tra l'altro ripartiti in funzione della prestazio- ne all'interno del paese, ovvero degli acquisti svolti da produttori indigeni. Sulla base dei contratti di compravendita notificati all'UFAG, come nel ca- so in esame, quest'ultimo stabilisce una chiave di riparto delle quote di contingente doganale per contratti di compravendita di merci svizzere relativi al periodo di contingentamento in questione. 5.Concretamente, la ricorrente sostiene che il superamento di contingente imputatole non ammonti a 850 kg, bensì a 688 kg. Da questo importo considera poi di poter dedurre ulteriori 616 kg a dipendenza dell'acquisto di fiori indigeni per fr. 1'850.-- (secondo la proporzione "fr. 3 di merce indigena = diritto ad 1 kg di merce importata all'ADC"), somma superiore a quella pattuita nel contratto con il fornitore sig. Y._______, invocando il principio della buona fede. A tal proposito, essa basa la propria tesi in particolare sull'interpretazione del testo del contratto citato – scaricato dal sito dell'UFAG – e più precisamente della dicitura "importo indicativo" utilizzata nello stesso. Ri- tiene anche che l'art. 14 cpv. 4 lett. b OIEVFF non indichi l'impossibilità di aumentare il quantitativo fissato nel contratto di compravendita e quindi manchi una base legale sufficiente per giustificare la posizione assunta dall'UFAG. 5.1Occorre innanzitutto osservare, che a sostegno delle cifre addotte la ricor- rente non fornisce alcun elemento concreto limitandosi a dar conto della contestazione espressa con lettera del 30 novembre 2005 all'UFAG, quindi a fare implicito rinvio ai contingenti ricevuti inizialmente da quest'ultimo. Come rilevato con lettera di data 8 dicembre 2005, per altro mai contestata, secondo l'UFAG buona parte della differenza tra i dati da lui riscontrati e quelli asseriti dalla ricorrente (150 su 162 kg) sarebbe invece da ricondurre al fatto che essa a torto non tien conto della perdita del diritto all'importazione all'ADC di 150 kg di merce estera, decaduto a seguito del suo mancato uso nei periodi prescritti. È effettivamente così. Con decisione di data 7 marzo 2005 l'UFAG ha ripartito la parte di contingente doganale aggregata su periodi di 7-14 giorni (art. 13 e art. 14 cpv. 2 OIEVFF). Ciò ha evidenti conseguenze an- che per quanto riguarda i conteggi complessivi. Sempre come corretta- mente rilevato già dall'UFAG nella sua lettera dell'8 dicembre 2005 alla ri- corrente, giusta l'art. 11 cpv. 2 OIAgr, nonostante il periodo di contingenta- mento sia costituito dall'anno civile, la quota di contingente doganale può in effetti essere usata unicamente entro il periodo di contingentamento o entro i termini del periodo di liberazione, appunto quello che la ricorrente in parte non ha fatto. Sulla differenza numerica in quanto tale, non è per altro necessario spen- dere ulteriori parole. Se infatti è vero che, in base alla massima inquisi- toria, il TAF procede d'ufficio all'istruzione delle prove, è altrettanto vero che, secondo costante giurisprudenza, incombeva alla ricorrente invocare
6 fatti a suo vantaggio e fornire prove corrispondenti, ciò che nel caso concreto non è avvenuto (in proposito cfr. decisione della CRD 2003-128 del 4 ottobre 2005, consid. 38, come pure la dottrina e la giurisprudenza ivi citate). Lungi dall'indicare gli errori eventualmente commessi dall'UFAG o dalla DGD, col proprio ricorso la ricorrente si è imitata a contestare i dati ricevuti ed a richiamare l'incarto dell'UFAG rispettivamente della DGD contenente al riguardo unicamente una tabella da lei redatta, che non soddisfa ai crite- ri evocati. 5.2Il ricorso non si rivela pertinente neppure in merito all'interpretazione della dicitura "importo indicativo" contenuta nel contratto concluso tra la ricor- rente e il suo fornitore. Gli estremi per appellarsi al principio della buona fede ex art. 9 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost; RS 101), in relazione con l'interpretazione del contratto di compravendita, non sono infatti adempiuti. Seppur scaricabili dal sito dell'UFAG, tali contratti non hanno nessun carat- tere ufficiale e sono esclusivamente destinati a regolare rapporti tra privati, senza intromissione alcuna da parte dell'autorità. Essi non possono essere assimilati né ad un'informazione fornita da quest'ultima, né costituire una garanzia per chi li scarica nei confronti dell'autorità medesima (cfr. HÄFELIN ULRICH/MÜLLER GEORG/UHLMANN FELIX, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. ed., Zurigo 2006, no. 631 segg., 669 segg., con riferimenti alla giurisprudenza più recente; WEBER-DÜRLER BEATRICE, Neuere Entwicklung des Vertrauens- schutzes, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungs- recht 2002, pag. 281 segg., 294). Essendo in gioco unicamente la regolamentazione di un rapporto tra privati, gli estremi per appellarsi al principio della buona fede ex art. 9 Cost difettano pertanto a priori. Indipendentemente da ciò, va aggiunto abbondanzialmente che la ricor- rente non ha affatto dimostrato di aver agito sulla base di quella che oggi vorrebbe venisse considerata un'informazione ufficiale ed attendibile (TSCHANNEN PIERRE/ZIMMERLI ULRICH, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. ed., Berna 2005, pag. 153, no. 10). Al contrario, gli atti dimostrano che l'aspetto dell'interpretazione della dicitura "importo indicativo" è stato da lei messo in rilievo solo in un secondo tempo. In merito, il tenore della lettera inviata all'UFAC il 25 ottobre 2005 non lascia adito a dubbi. In quell'occasione, la ricorrente ha chiesto all'UFAG "se la proporzione 3 fr. = 1 kg è valevole anche per il surplus" oppure no. Da sola, tale formulazione esclude che la ricorrente contasse ab initio sulla sua validità come vorrebbe oggi far credere a sostegno della deduzione invocata. 5.3Anche la censura di mancanza di una base legale, sollevata contestual- mente all'aspetto dell'interpretazione del contratto, risulta infine infondata. L'art. 14 cpv. 4 lett. b OIEVFF non ha nulla a che vedere con il problema dell'interpretazione del contenuto dei contratti notificati (cfr. la precedente consid. 5.2). Determinante è per contro che questa norma, dal chiaro testo, preveda un termine per la loro notifica e che ponga il rispetto di tale
7 termine – stabilito con separata ordinanaza al 31 marzo di ogni anno – ai fini del riconoscimento dei quantitativi supplementari richiesti, escludendo così notifiche ulteriori (in senso conforme e con riferimenti alla ratio legis della norma stessa cfr. GAAC 67.119, consid. 3b-3c). 5.4Riassumendo, le censure della ricorrente si sono tutte rivelate inconsisten- ti. Ne discende pertanto che il ricorso deve essere respinto con conse- guente conferma della decisione impugnata, segnatamente dell'assogget- tamento sulla base della quantità di merce accertata dall'UFAG, alla relati- va aliquota di dazio, per un importo complessivo di fr. 23'313.40. 6.In considerazione dell'esito della lite, in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 PA, le spese processuali vanno poste a carico della ricorrente soccombente. Nel caso in esame, tenendo conto dell'ampiezza dell'incarto e del tempo ri- chiesto per la sua trattazione (art. 1 e 2 del regolamento dell'11 dicembre sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale [TS-TAF; RS 173.320.2]), esse vengono stabilite in fr. 2'000.--, importo che viene integralmente compensato con l'anticipo versato dalla ricorrente il 25 gennaio 2007. 7.Con riferimento all'art. 7 cpv. 3 TS-TAF, alla Direzione generale delle do- gane non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1.Il ricorso è respinto. 2.La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico della ricorrente e inte- gralmente compensata con l'anticipo di pari importo da lei versato. 3.Non vengono assegnate ripetibili. 4.Comunicazione (atto giudiziario): -alla ricorrente -all'istanza inferiore Il Giudice presidente:Il Cancelliere Markus MetzMarco Savoldelli
8 Rimedi giuridici: Le decisioni del Tribunale amministrativo federale possono essere impugnate al Tribuna- le federale entro trenta giorni dalla loro notificazione, a condizione che esse non concer- nano l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci, rispettivamente il condono o la dilazione del pagamento di tributi. Redatto in una lingua ufficiale, il ricorso deve contenere i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova, le con- clusioni ed essere firmato. Esso deve essere consegnato al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, ad un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare al più tardi il giorno della scadenza del termine (art. 42, 48, 54, 83 lett. l e m e art. 100 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]). Data di spedizione: