Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Dokumenttyp
Federal Council Ordinance
Status
In Force
Verabschiedet
31.08.1983
In Kraft seit
01.01.1984
Zuletzt aktualisiert
09.04.2026

837.02

Ordinanza
sull’assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l’indennità per insolvenza

(Ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

del 31 agosto 1983 (Stato 1° gennaio 2026)

Titolo 1: Applicabilità della LPGA

Art. 1 Relazioni elettroniche con le autorità

(art. 55 cpv. 1bisLPGA; art. 1 LADI)

  1. In applicazione dell’articolo 55 capoverso 1bisLPGA si applicano le disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968sulla procedura amministrativa concernenti le relazioni elettroniche con le autorità.
  2. Le relazioni elettroniche avvengono, fino alla decisione su opposizione, tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bislett. d LADI).
Art. 1a Provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro

(art. 1 cpv. 3 LADI)

Sono considerati provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro ai sensi dell’articolo 1 capoverso 3 LADI:

  1. i provvedimenti collettivi di formazione (art. 60 cpv. 1 LADI);
  2. i provvedimenti collettivi di occupazione (art. 64a cpv. 1 LADI);
  3. i provvedimenti collettivi speciali che, in base alla legislazione federale sull’assicurazione contro la disoccupazione, i Cantoni o l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione prendono a favore delle persone disoccupate o minacciate dalla disoccupazione.

Titolo 1a : Contributi

Art. 2 Limitazione del salario soggetto a contribuzione

(art. 3 LADI) Qualora la durata dell’occupazione sia inferiore ad un anno, il limite massimo del salario soggetto a contribuzione è calcolato moltiplicando la 360aparte dell’importo annuo massimo per il numero di giorni di durata dell’occupazione.

Art. 2a Quota per le spese amministrative

(art. 6 e 92 cpv. 1 LADI) I datori di lavoro ed i lavoratori non devono pagare sui loro contributi all’assicurazione contro la disoccupazionealcuna quota per le spese amministrative alla cassa di compensazione AVS.

Titolo 2: Prestazioni

Capitolo 1: Indennità di disoccupazione

Sezione 1: Diritto

Art. 3 Lavoratori a domicilio

(art. 8 cpv. 2 LADI)

  1. Sono considerati lavoratori a domicilio, giusta la presente ordinanza, le persone che lavorano a domicilio in base a un contratto di lavoro a domicilio secondo l’articolo 351 del Codice delle obbligazioni.
  2. Le prescrizioni speciali concernenti i lavoratori a domicilio sono applicate qualora l’assicurato abbia ottenuto, mediante lavoro a domicilio, l’ultimo guadagno prima dell’inizio del termine quadro per la riscossione della prestazione.
Art. 3a Termini quadro dopo l’avvio di un’attività indipendente senza l’aiuto dell’assicurazione contro la disoccupazione

(art. 9a cpv. 1 e 2 LADI)

  1. I termini quadro per il periodo di contribuzione e per la riscossione della prestazione non sono prolungati se l’attività svolta era soggetta a contribuzione secondo l’articolo 13 LADI.
  2. L’assicurato che ha ricevuto prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione durante l’esercizio della propria attività lucrativa indipendente non può beneficiare del prolungamento del termine quadro per la riscossione della prestazione.
  3. Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.
Art. 3b Termini quadro in caso di periodo educativo

(art. 9b LADI)

  1. I termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione sono prolungati dopo un periodo educativo se, al momento del riannuncio (art. 9b cpv. 1 lett. a e b LADI) o dell’annuncio alla disoccupazione (art.9b cpv. 2 LADI), il figlio dell’assicurato ha un’età inferiore ai dieci anni.
  2. L’assicurato non può far valere più di una volta per lo stesso figlio il diritto al prolungamento dei termini quadro per la riscossione della prestazione e per il periodo di contribuzione in caso di periodo educativo.
  3. I periodi di contribuzione dell’assicurato presi in considerazione per l’apertura di un termine quadro per la riscossione della prestazione non possono essere computati una seconda volta dopo un periodo educativo.
  4. Per la nascita di un nuovo figlio, il termine quadro per il periodo di contribuzione di quattro anni previsto all’articolo 9b capoverso 2 LADI è prolungato di un periodo equivalente alla durata intercorsa tra le due nascite, ma al massimo di due anni.
  5. Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 9a capoverso 1 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione non appena l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.
  6. I capoversi 1–5 si applicano per analogia se il fanciullo è collocato in vista dell’adozione secondo l’articolo 264 del Codice civileo se il periodo educativo è dedicato al figlio del coniuge.
Art. 4 Giorno lavorativo intero

(art. 11 cpv. 1 LADI)

  1. È considerato giorno lavorativo intero la quinta parte della durata settimanale del lavoro, che l’assicurato ha normalmente compiuto durante il suo ultimo rapporto di lavoro.
  2. Se l’assicurato ha esercitato da ultimo un’occupazione a tempo pieno, è considerato giorno lavorativo intero perso ogni giorno durante il quale l’assicurato è totalmente disoccupato.
Art. 5 Perdita di lavoro computabile di persone parzialmente disoccupate

(art. 11 cpv. 1 LADI) La perdita di lavoro di persone parzialmente disoccupate (art. 10 cpv. 2 lett. b LADI) è computabile se ammonta almeno a due giorni lavorativi interi nel periodo di due settimane.

Art. 6 Periodi di attesa speciali

(art. 14 cpv. 1 e 18 cpv. 2 e 3 LADI)

  1. Gli assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI in connessione, se del caso, con un motivo di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI, devono compiere un periodo di attesa di 120 giorni. 1bis. Gli assicurati di cui al capoverso 1 che, dopo aver terminato la scuola dell’obbligo, si mettono a disposizione dell’ufficio di collocamento possono partecipare a un semestre di motivazione secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera c LADI durante il periodo di attesa di cui al capoverso 1. 1ter. Gli assicurati di cui al capoverso 1 possono partecipare a un periodo di pratica professionale secondo l’articolo 64a capoverso 1 lettera b LADI durante il periodo di attesa.
  2. Gli altri assicurati esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione devono compiere un periodo di attesa di cinque giorni.
  3. .
  4. Dopo un’attività stagionale (art. 7) o un’attività nell’ambito di una professione in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti di impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di attesa è di 1 giorno. Dev’essere compiuto una sola volta durante un periodo di controllo.
  5. Il periodo di attesa ai sensi del capoverso 4 non dev’essere compiuto:
    1. se sono trascorsi due mesi dalla fine del rapporto di lavoro che lo determina;
    2. se il rapporto di lavoro è durato ininterrottamente almeno un anno;
    3. se il rapporto di lavoro secondo il capoverso 4 viene sciolto prematuramente per motivi economici;
    4. se, per un periodo di controllo, l’assicurato non effettua più di cinque giorni di disoccupazione controllata.
  6. Il periodo di attesa dev’essere compiuto ulteriormente al periodo di attesa generale di cui all’articolo 18 capoverso 1 LADI. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).
Art. 6a Periodo di attesa generale

(art. 18 cpv. 1 e 1bisLADI)

  1. Il periodo di attesa generale deve essere compiuto una sola volta nel termine quadro per la riscossione della prestazione. Sono considerati periodi di attesa soltanto i giorni per i quali l’assicurato adempie le condizioni che danno diritto all’indennità (art. 8 cpv. 1 LADI).
  2. Il periodo di attesa generale non si applica agli assicurati il cui guadagno assicurato non supera 36 000 franchi all’anno.
  3. Gli assicurati il cui guadagno assicurato è compreso tra 36 001 e 60 000 franchi all’anno che hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli minori di 25 anni non devono compiere il periodo di attesa generale.
Art. 7 Attività stagionale

(art. 18 cpv. 3 LADI)

Un’attività è considerata stagionale se:

  1. l’assicurato è stato esplicitamente assunto in base a un rapporto di lavoro limitato a una stagione, oppure
  2. il rapporto di lavoro equivale, per la sua natura e la sua durata, ad un impiego stagionale.
Art. 8 Professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata

(art. 18 cpv. 3 LADI)

  1. Sono considerate professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata, in particolare le seguenti:
    1. musicista;
    2. attore;
    3. artista;
    4. collaboratore artistico della radio, della televisione o del cinema;
    5. tecnico del film;
    6. giornalista.
  2. .
Art. 9 Indennità di vacanze in casi speciali

(art. 11 cpv. 4 LADI)

  1. Se l’assicurato ha riscosso un’indennità di vacanze, costituente almeno il 20 per cento del salario sottoposto all’AVS, il rispettivo numero di giorni di vacanza dev’essere dedotto dalla perdita di lavoro computabile nella misura in cui:
    1. nel rispettivo ramo professionale i periodi di vacanza sono prestabiliti, e
    2. la perdita di lavoro cade in un simile periodo di vacanze.
  2. Viene dedotto soltanto quel numero di giorni di vacanza cui l’assicurato ha diritto a partire dalle ultime vacanze, ma che non ha ancora fatto valere.
Art. 10 Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento contestato di un rapporto di servizio di diritto pubblico

(art. 11 cpv. 5 LADI)

  1. Se l’assicurato ha interposto ricorso contro la sospensione del pagamento di salario nel quadro di un procedimento inteso allo scioglimento del suo rapporto di servizio di diritto pubblico, la perdita di lavoro subita dall’assicurato sino al termine del procedimento principale è computata provvisoriamente. La cassa di disoccupazionepaga l’indennità qualora l’assicurato adempia tutte le altre condizioni da cui dipende il diritto all’indennità ed in particolare sia idoneo al collocamento.
  2. Con il pagamento, i diritti dell’assicurato al salario o al risarcimento, accertati nel procedimento o riconosciuti dal datore di lavoro, sono trasferiti alla cassa di disoccupazione sino a concorrenza dell’importo dell’indennità; la cassa di disoccupazione deve far valere senza indugio i diritti presso il datore di lavoro.
  3. Se il procedimento ricorsuale rivela che l’assicurato, mediante il suo comportamento, in particolare la violazione di obblighi incombentigli in virtù del suo contratto di lavoro, ha fornito al datore di lavoro il motivo per lo scioglimento del rapporto di lavoro, la cassa di disoccupazione lo sospende nell’esercizio del suo diritto ed esige da lui la restituzione delle indennità giornaliere pagate in più.
Art. 10a Prestazioni volontarie del datore di lavoro in caso di scioglimento del rapporto di lavoro

(art. 11a LADI) Sono considerate prestazioni volontarie del datore di lavoro le prestazioni accordate in caso di scioglimento di un rapporto di lavoro di diritto privato o di diritto pubblico che non costituiscono pretese di salario o di risarcimento secondo l’articolo 11 capoverso 3 LADI.

Art. 10b Prestazioni volontarie destinate alla previdenza professionale

(art. 11a cpv. 3 LADI) Gli importi destinati alla previdenza professionale sono dedotti dalle prestazioni volontarie da considerare secondo l’articolo 11a capoverso 2 LADI sino a concorrenza dell’importo limite superiore di cui all’articolo 8 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 1982sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Art. 10c Periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile

(art. 11a LADI)

  1. Il periodo durante il quale la perdita di lavoro non è computabile decorre dal primo giorno successivo alla cessazione dei rapporti di lavoro per i quali sono state versate le prestazioni volontarie, indipendentemente dalla data in cui l’assicurato si annuncia alla disoccupazione.
  2. La durata di tale periodo è determinata dividendo l’importo delle prestazioni volontarie considerate per il salario percepito nell’ambito dell’attività per cui sono state versate, a prescindere dal fatto che l’assicurato abbia o meno esercitato un’attività lucrativa durante questo periodo.
Art. 10d Prestazioni volontarie mensili

(art. 11a e 13 LADI)

  1. Se sono state convenute prestazioni volontarie sotto forma di versamenti mensili per un periodo determinato, la somma di tali prestazioni mensili è decurtata dell’importo annuo massimo di cui all’articolo 3 capoverso 2 LADI e divisa per il numero di mesi convenuto. L’importo risultante è dedotto dall’indennità di disoccupazione.
  2. Se non è stato stabilito alcun periodo, il calcolo di cui al capoverso 1 è effettuato sulla base del numero di mesi che precedono il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).
Art. 10e Termine quadro per la riscossione della prestazione

(art. 11 cpv. 1 LADI) Il termine quadro per la riscossione della prestazione di un assicurato che ha percepito prestazioni volontarie dal datore di lavoro decorre dal primo giorno in cui la perdita di lavoro è computabile e tutti i presupposti del diritto all’indennità di disoccupazione sono adempiuti (art. 9 cpv. 2 LADI).

Art. 10f Periodi parificati a periodi di contribuzione

(art. 11a cpv. 2 e 13 LADI) I periodi durante i quali la perdita di lavoro non è computabile in seguito al versamento di prestazioni volontarie da parte del datore di lavoro sono parificati a periodi di contribuzione. Le prestazioni volontarie non considerate sono escluse dal computo del periodo di contribuzione.

Art. 10g Guadagno assicurato

(art. 11a cpv. 2 e 23 cpv. 1 LADI) Le prestazioni volontarie considerate sono incluse nel calcolo del guadagno assicurato secondo l’articolo 37. Se l’assicurato ha esercitato un’attività lucrativa dipendente durante il periodo di cui all’articolo 10c , il calcolo del guadagno assicurato si basa sul salario percepito nella misura in cui si rivela favorevole per l’assicurato.

Art. 10h Perdita di lavoro computabile in caso di scioglimento anticipato consensuale del rapporto di lavoro

(art. 11 cpv. 3 e 11a LADI)

  1. Se il rapporto di lavoro è sciolto anticipatamente di comune intesa, la perdita di lavoro, durante il periodo corrispondente al termine di disdetta o fino alla scadenza del termine contrattuale per i contratti di durata determinata, non è computata finché le prestazioni del datore di lavoro coprono la perdita di reddito per tale periodo.
  2. Se le prestazioni del datore di lavoro superano l’importo del salario dovuto all’assicurato fino alla cessazione ordinaria del rapporto di lavoro, sono applicabili le disposizioni relative alle prestazioni volontarie del datore di lavoro di cui all’articolo 11a LADI.
Art. 11 Calcolo del periodo di contribuzione

(art. 13 cpv. 1 LADI)

  1. È considerato mese di contribuzione ogni mese civile intero, durante il quale l’assicurato è soggetto a contribuzione.
  2. I periodi di contribuzione inferiori ad un mese civile intero sono addizionati. 30 giorni civili sono reputati un mese di contribuzione.
  3. I periodi parificati ai periodi di contribuzione (art. 13 cpv. 2 LADI) e quelli durante i quali l’assicurato riscuote un’indennità di vacanze sono calcolati allo stesso modo.
  4. Il periodo di contribuzione delle persone occupate a tempo parziale è calcolato secondo le norme applicabili ai lavoratori occupati a tempo pieno. Se l’assicurato esercita simultaneamente parecchie attività a tempo parziale, il periodo di contribuzione conta un’unica volta.
  5. .
Art. 11a e11b
Art. 12
Art. 12a Periodo di contribuzione nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata

(art. 13 cpv. 4 e 5 LADI) Nelle professioni in cui sono usuali frequenti cambiamenti di datore di lavoro o rapporti d’impiego di durata limitata (art. 8), il periodo di contribuzione calcolato in base all’articolo 13 capoverso 1 LADI è moltiplicato per due per i primi 60 giorni civili di un contratto di durata determinata.

Art. 13 Esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione

(art. 14 LADI)

  1. Sono considerate maternità ai sensi dell’articolo 14 capoverso 1 lettera b LADI la durata della gravidanza e le 16 settimane successive al parto. 1bis. Vi è motivo analogo ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LADI segnatamente se le persone sono costrette ad assumere o a estendere un’attività dipendente in quanto non devono più farsi carico di compiti assistenziali nei confronti di persone bisognose di cure a condizione che:
    1. le persone bisognose di cure necessitavano di un aiuto permanente;
    2. tali persone vivevano in comunione domestica con l’assicurato e
    3. la durata dell’assistenza era superiore ad un anno.
  2. L’attività soggetta a contribuzione svolta per almeno sei mesi ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LADI primo e secondo periodo deve essere stata esercitata entro il termine quadro per il periodo di contribuzione
  3. Gli stranieri domiciliati che non sono cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o dell’Associazione europea di libero scambio e che rientrano in Svizzera dopo un soggiorno di oltre un anno all’estero sono esonerati per un anno dall’adempimento del periodo di contribuzione, purché possano certificare di avere svolto un’attività dipendente all’estero e abbiano svolto in Svizzera per almeno sei mesi un’attività soggetta a contribuzione. Il capoverso 2 si applica per analogia.
Art. 14 Idoneità al collocamento dei lavoratori a domicilio e dei lavoratori temporanei

(art. 15 cpv. 1 LADI)

  1. .
  2. Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano occupati come lavoratori a domicilio, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti ad assumere parimente lavoro fuori domicilio, a meno che provino di non esserne capaci a cagione della loro situazione personale.
  3. Gli assicurati, che prima della disoccupazione erano lavoratori temporanei, sono considerati idonei al collocamento soltanto se sono disposti e capaci ad assumere un impiego durevole.
Art. 15 Esame dell’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici

(art. 32 cpv. 2 LPGA, art. 15 cpv. 2 e 96b LADI)

  1. Per stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse di disoccupazione cooperano con gli organi competenti dell’assicurazione-invalidità. Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.
  2. Il capoverso 1 è parimente applicabile, qualora all’esame del diritto all’indennità o al collocamento degli impediti fisici o psichici partecipino organi dell’assicurazione-infortuni obbligatoria, dell’assicurazione-malattie, dell’assicurazione militare o della previdenza professionale.
  3. Un impedito fisico o psichico, che, in caso di condizioni equilibrate del mercato del lavoro, non sia manifestamente inidoneo al collocamento e si sia annunciato all’assicurazione-invalidità o a un’altra assicurazione secondo il capoverso 2, è considerato idoneo al collocamento sino alla decisione dell’altra assicurazione. Tale considerazione non incide affatto sulla valutazione, da parte delle altre assicurazioni, della sua capacità al lavoro o al guadagno.
Art. 16
Art. 17 Eccezioni all’idoneità finanziaria

(art. 16 cpv. 2 lett. i LADI)

Vi è situazione eccezionale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 2 lettera i LADI segnatamente se il guadagno assicurato proviene da un’attività:

  1. per la quale l’assicurato non ha né il livello di formazione né l’esperienza richiesti;
  2. la cui rimunerazione è sensibilmente superiore alle condizioni usuali;
  3. altamente rimunerata e se presumibilmente l’assicurato non può più esercitare un’attività equivalente corrispondentemente retribuita.

Sezione 2: Annuncio, consulenza e controllo

Art. 18 Competenza locale

(art. 17 cpv. 2 e 2bisLADI)

  1. L’annuncio per il collocamento nonché i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di domicilio dell’assicurato.
  2. È considerato luogo di domicilio dell’assicurato il suo domicilio secondo gli articoli 23 e 25 del Codice civile.
  3. Le persone che beneficiano di una misura di protezione degli adulti e che non soggiornano abitualmente nel luogo in cui ha sede l’autorità di protezione degli adulti possono, con l’autorizzazione scritta di tale autorità, partecipare ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del luogo di soggiorno.
  4. I soggiornanti settimanali partecipano ai colloqui di consulenza e di controllo con il servizio competente del loro domicilio o del loro luogo di soggiorno settimanale.
  5. L’annuncio delle persone che soggiornano temporaneamente in Svizzera per cercarvi lavoro (art. 64 del regolamento [CE] n. 883/2004) nonché i successivi colloqui di consulenza e di controllo competono al servizio del luogo di soggiorno. Per la durata della ricerca di lavoro in Svizzera non possono cambiare detto servizio.
Art. 19 Annuncio personale per il collocamento

(art. 29 LPGA; art. 10 cpv. 3 e 17 cpv. 2 LADI)

  1. L’assicurato deve annunciarsi personalmente per il collocamento. L’annuncio può essere effettuato tramite la piattaforma di accesso ai servizi online (art. 83 cpv. 1bislett. d LADI) o presentandosi presso il servizio competente (art. 18).
  2. Al momento dell’annuncio, l’assicurato deve fornire il suo numero AVS.
  3. La data dell’annuncio è confermata all’assicurato per scritto.
Art. 19a
Art. 20 Verifica e registrazione dei dati dell’annuncio

(art. 17 cpv. 2bisLADI)

  1. Il servizio competente verifica la validità del numero AVS.
  2. Il servizio competente verifica i dati dell’annuncio e li registra nel sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).
Art. 20a Primo colloquio di consulenza e di controllo

(art. 17 LADI)

  1. Il servizio competente svolge il primo colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato nei 15 giorni successivi alla data dell’annuncio (art. 19 cpv. 3).
  2. Durante questo colloquio viene verificata l’identità dell’assicurato.
  3. Durante questo colloquio l’assicurato presenta le informazioni richieste dal servizio competente, segnatamente la prova delle ricerche di lavoro.
Art. 21 Colloqui di consulenza e di controllo

(art. 17 LADI)

  1. Il servizio competente svolge un colloquio di consulenza e di controllo con l’assicurato a intervalli adeguati, ma almeno ogni due mesi. Durante il colloquio esamina l’idoneità al collocamento dell’assicurato e l’entità della perdita di lavoro computabile.
  2. Il servizio competente registra per l’assicurato le date in cui si è svolto un colloquio di consulenza e di controllo e redige un verbale dei colloqui.
  3. L’assicurato deve garantire di poter essere contattato dal servizio competente entro un giorno lavorativo.
Art. 22 Informazione sui diritti e sugli obblighi

(art. 27 LPGA)

  1. Gli organi esecutivi di cui all’articolo 76 capoverso 1 lettere a–d LADI informano gli assicurati sui loro diritti e obblighi, in particolare sulla procedura di annuncio e sull’obbligo di evitare o abbreviare la disoccupazione.
  2. Le casse di disoccupazione di disoccupazione informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 81 LADI).
  3. I servizi competenti informano gli assicurati sui diritti e sugli obblighi derivanti dai propri compiti (art. 85 e 85b LADI).
Art. 23 Dati di controllo per l’esercizio del diritto all’indennità

(art. 17 cpv. 2 LADI)

  1. L’assicurato trasmette i dati di controllo tramite il modulo «Indicazioni della persona assicurata».
  2. Tali dati forniscono informazioni su:
    1. i giorni lavorativi per i quali l’assicurato rende verosimile di essere stato disoccupato e idoneo al collocamento;
    2. tutti i fatti importanti per valutare il diritto dell’assicurato, come malattia, servizio militare, assenze per vacanze, partecipazione a un provvedimento inerente al mercato del lavoro, guadagno intermedio ed entità della perdita di lavoro computabile.
  3. .
  4. Il servizio competente provvede affinché alla fine del mese l’assicurato disponga del modulo «Indicazioni della persona assicurata».
  5. .
Art. 24 Esame dell’idoneità al collocamento e dell’entità della perdita di lavoro computabile

(art. 49 LPGA; art. 11 e 15 LADI)

  1. Se considera l’assicurato non idoneo al collocamento o se l’entità della perdita di lavoro computabile è mutata, il servizio competente ne informa la cassa di disoccupazione.
  2. Il servizio emana una decisione al riguardo.
Art. 25 Attenuazione dell’obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo e temporanea esenzione dall’obbligo dell’idoneità al collocamento

(art. 15 cpv. 1 e 17 cpv. 2 LADI)

Su richiesta dell’assicurato, il servizio competente decide di:

  1. esonerare quest’ultimo, per una settimana al massimo, dall’obbligo dell’idoneità al collocamento per consentirgli di recarsi all’estero onde partecipare a un’elezione o a una votazione d’importanza nazionale, oppure autorizzarlo a posticipare la data del suo colloquio di consulenza e di controllo nel caso in cui questo sia previsto nei tre giorni che precedono o che seguono il giorno dell’elezione o della votazione;
  2. esonerare l’assicurato affetto da un grave impedimento fisico o psichico dall’obbligo di presentarsi ai colloqui di consulenza e di controllo presso il servizio competente, se le circostanze lo esigono e la consulenza e il controllo possono essere assicurati altrimenti;
  3. esonerare l’assicurato, per tre settimane al massimo, dai colloqui di consulenza e di controllo se questi deve recarsi all’estero per un colloquio di lavoro, se svolge uno stage d’orientamento professionale o se si sottopone a un test d’idoneità professionale nel luogo di lavoro;
  4. autorizzare l’assicurato a posticipare il suo colloquio di consulenza e di controllo se questi dimostra di non poter essere presente il giorno stabilito a causa di un impegno inderogabile, in particolare se deve presenziare a un colloquio di lavoro;
  5. esonerare l’assicurato, per tre giorni al massimo, dall’obbligo dell’idoneità al collocamento se questi è direttamente toccato da un particolare evento familiare, segnatamente un matrimonio, una nascita, un decesso o la necessità di curare un figlio malato o un parente prossimo. Se la data di un tale evento coincide con quella prevista per il colloquio di consulenza e di controllo, viene fissata una nuova data.
Art. 25a
Art. 26 Ricerche personali di lavoro dell’assicurato

(art. 40 e 43 LPGA, 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI)

  1. L’assicurato deve finalizzare i propri sforzi di ricerca di lavoro, di regola sotto forma di domande d’impiego ordinarie.
  2. L’assicurato deve inoltrare la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo al più tardi il quinto giorno del mese seguente o il primo giorno lavorativo successivo a tale data. Se l’assicurato lascia scadere il termine senza valido motivo, le ricerche di lavoro non potranno più essere prese in considerazione.
  3. Il servizio competente verifica ogni mese le ricerche di lavoro dell’assicurato.
Art. 27 Giorni esenti dall’obbligo di controllo

(art. 17 cpv. 2 LADI)

  1. Dopo 60 giorni di disoccupazione controllata durante il termine quadro, l’assicurato ha diritto a cinque giorni consecutivi senza controllo, che può scegliere liberamente. Durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo non deve necessariamente essere idoneo al collocamento, ma deve adempiere gli altri presupposti da cui dipende il diritto all’indennità (art. 8 LADI).
  2. Sono considerati giorni di disoccupazione controllata quelli durante i quali l’assicurato adempie i presupposti da cui dipende il diritto all’indennità.
  3. L’assicurato deve informare con almeno 14 giorni di anticipo il servizio competente della sua intenzione di prendere i giorni esenti dall’obbligo di controllo cui ha diritto. Se poi rinuncia ad avvalersene senza motivo scusabile, tali giorni sono nondimeno considerati presi. I giorni esenti dall’obbligo di controllo devono, di regola, essere presi in blocchi settimanali. Il servizio competente può autorizzare la fruizione a giorni singoli purché ciò non pregiudichi né la consulenza né il collocamento.
  4. L’assicurato che, durante un guadagno intermedio, prende le vacanze cui ha diritto in virtù del contratto di lavoro conserva anche per questo periodo il diritto a pagamenti secondo l’articolo 41a . I giorni di vacanza presi durante il guadagno intermedio sono dedotti dai giorni esenti dall’obbligo di controllo accumulati sino all’inizio delle vacanze.
  5. L’assicurato che partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro può disporre, durante questo periodo, di un numero di giorni esenti dall’obbligo di controllo non superiore a quello cui dà diritto la durata complessiva del provvedimento. I giorni esenti dall’obbligo di controllo possono essere presi soltanto d’intesa con il responsabile del programma.
  6. L’assicurato non può prendere giorni esenti dall’obbligo di controllo né immediatamente prima né durante né immediatamente dopo il suo soggiorno all’estero (art. 64 del regolamento [CE] n. 883/2004). Al suo ritorno, deve presentarsi personalmente al servizio competente e farvi valere il proprio diritto ai giorni esenti dall’obbligo di controllo.
Art. 27a Periodo di controllo

(art. 18a LADI) È considerato periodo di controllo ogni mese civile.

Art. 27b

Sezione 3: Indennità

Art. 28 Scelta e mutamento della cassa

(art. 20 cpv. 1 LADI)

  1. L’assicurato è informato in merito alle casse di disoccupazione disponibili e ne sceglie una al più tardi durante il primo colloquio di consulenza e di controllo (art. 20a ).
  2. L’assicurato può mutare cassa di disoccupazione, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, soltanto se abbandona il campo d’attività di detta cassa. Salvo alla scadenza di un termine quadro, il mutamento deve aver luogo all’inizio di un periodo di controllo.
  3. Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del pertinente caso assicurativo dall’inizio del periodo di controllo successivo. La cassa di disoccupazione precedente mantiene i diritti di accesso al caso assicurativo per le procedure in corso.
Art. 29 Esercizio del diritto all’indennità

(art. 40 LPGA; art. 20 cpv. 1 e 2 LADI)

  1. Per il primo periodo di controllo durante il termine quadro e in occasione di ogni nuova disoccupazione dopo un’interruzione di almeno sei mesi, l’assicurato fa valere il suo diritto consegnando alla cassa di disoccupazione:
    1. la domanda d’indennità di disoccupazione;
    2. gli attestati del datore di lavoro degli ultimi due anni;
    3. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
    4. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.
  2. Al fine di far valere il suo diritto all’indennità per gli ulteriori periodi di controllo, l’assicurato presenta alla cassa di disoccupazione:
    1. il modulo «Indicazioni della persona assicurata»;
    2. gli attestati di guadagno intermedio;
    3. le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.
  3. Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
  4. Se l’assicurato non può provare, mediante attestati, fatti rilevanti per valutare il diritto all’indennità, la cassa di disoccupazione può eccezionalmente tener conto di una dichiarazione firmata dall’assicurato, se questa appare verosimile.
Art. 30 Pagamento delle indennità e attestato per le autorità fiscali

(art. 19 LPGA; art. 20 e 96b LADI)

  1. La cassa di disoccupazione paga l’indennità per il periodo di controllo trascorso di regola nel corso del mese seguente.
  2. L’assicurato riceve un conteggio scritto.
  3. La cassa di disoccupazione consegna all’assicurato, a destinazione delle autorità fiscali, un attestato concernente le prestazioni ricevute.
Art. 31 Anticipazione

(art. 19 LPGA e 20 LADI) L’assicurato ha diritto a un’adeguata anticipazione per i giorni controllati, se rende credibile il proprio diritto alle indennità.

Art. 32 Prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale

Sono considerate prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, che vanno dedotte dall’indennità di disoccupazione, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria e sovraobbligatoria versate all’assicurato prima del raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVS.

Art. 33 Aliquota dell’indennità giornaliera

(art. 22 cpv. 2 e 3 LADI)

  1. Un obbligo di mantenimento nei confronti di figli di età inferiore ai 25 anni secondo l’articolo 22 capoverso 2 LADI è dato qualora l’assicurato abbia un obbligo di mantenimento secondo l’articolo 277 del Codice civile.
  2. Il DEFR procede all’adeguamento dell’importo minimo secondo l’articolo 22 capoverso 3 LADI basandosi sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nel quadro dell’AVS e dell’AI (art. 33terLF del 20 dic. 1946sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti). Il risultato del calcolo effettuato è arrotondato all’unità più vicina.
  3. Sono prese in considerazione ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 lettera c LADI le rendite di invalidità:
    1. dell’assicurazione invalidità;
    2. dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni;
    3. dell’assicurazione militare;
    4. della previdenza professionale;
    5. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea;
    6. conformemente alla legislazione di uno Stato membro dell’AELS (Norvegia, Islanda o Liechtenstein).
Art. 34 Supplemento corrispondente agli assegni legali per i figli e la formazione

(art. 22 cpv. 1 LADI)

  1. Il supplemento corrispondente agli assegni legali per figli e la formazione è calcolato secondo la legge disciplinante gli assegni familiari del Cantone dove risiede l’assicurato.
  2. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione comunica annualmente agli organi esecutivi, d’intesa con l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), le aliquote e i principali presupposti del diritto agli assegni.
Art. 35 Conteggio AVS per le indennità di disoccupazione

(art. 32 LPGA e 22a cpv. 2 LADI)

  1. La cassa di disoccupazione deduce la parte del contributo AVS/AI/IPG del lavoratore dalle indennità giornaliere secondo gli articoli 18 e seguenti e 59c biscapoverso 1 LADI.
  2. L’UFAS disciplina, d’intesa con l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, il conteggio dei contributi con l’AVS/AI/IPG, l’annuncio dei redditi che devono essere iscritti nei conti individuali dell’AVS e la copertura dei costi risultanti.
  3. L’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione verifica, all’atto dei suoi controlli periodici (art. 109 e 110), le deduzioni dei contributi AVS da parte della cassa di disoccupazione e le notificazioni al sistema di informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Dispone le necessarie rettificazioni e comunica le corrispondenti osservazioni all’UFAS.
  4. Il controllo federale delle finanze esamina il conteggio AVS compilato dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione per l’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS, nonché i versamenti dei contributi. Controlla inoltre i dati forniti dall’Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS per la tenuta dei conti individuali.
Art. 36 Assicurazione obbligatoria degli infortuni non professionali

(art. 22a cpv. 4 LADI)

  1. I dettagli e la procedura sono retti dalla legislazione sull’assicurazione contro gli infortuni.
  2. Il contributo del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazioneammonta a un terzo del premio dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni non professionali.
Art. 37 Periodo di calcolo per il guadagno assicurato

(art. 23 cpv. 1 LADI)

  1. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi sei mesi di contribuzione (art. 11) che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione.
  2. Il guadagno assicurato è calcolato in base al salario medio degli ultimi 12 mesi di contribuzione che precedono il termine quadro per la riscossione della prestazione se tale salario è più elevato del salario medio di cui al capoverso 1.
  3. Il periodo di calcolo decorre dal giorno che precede l’inizio della perdita di guadagno computabile, indipendentemente dalla data dell’annuncio alla disoccupazione. A quel momento, l’assicurato deve aver versato contributi per almeno 12 mesi durante il termine quadro per il periodo di contribuzione. 3bis. Se il salario varia in seguito all’orario di lavoro usuale nel ramo, il guadagno assicurato è calcolato conformemente ai capoversi 1–3, al massimo tuttavia in base all’orario annuo medio convenuto contrattualmente. 3ter. .
  4. Il guadagno assicurato è ridefinito se, durante il termine quadro per la riscossione della prestazione:
    1. l’assicurato ha esercitato ininterrottamente durante almeno sei mesi un’attività soggetta a contribuzione per la quale ha ottenuto un salario superiore al guadagno assicurato, e se è nuovamente disoccupato;
    2. l’entità della perdita di lavoro computabile dell’assicurato è mutata.
  5. .
Art. 38 Provvedimenti finanziati dall’ente pubblico

(art. 23 cpv. 3bisLADI)

  1. Per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro secondo l’articolo 23 capoverso 3bisprimo periodo LADI si intendono tutti i provvedimenti di integrazione completamente o parzialmente finanziati dall’ente pubblico.
  2. Per i provvedimenti di cui al capoverso 1, il Cantone provvede affinché non venga attestato all’attenzione delle casse di disoccupazione alcun guadagno assicurato.
Art. 39 Salario determinante in caso di computo di periodi assimilati a periodi di contribuzione

(art. 23 cpv. 1 LADI) Per periodi che, secondo l’articolo 13 capoverso 2 lettere b-d LADI, sono computati come periodi di contribuzione, è determinante il salario che l’assicurato avrebbe normalmente ottenuto.

Art. 40 Limite minimo del guadagno assicurato

(art. 23 cpv. 1 LADI) Il guadagno non è assicurato qualora, durante il periodo di calcolo, non raggiunga mensilmente 500 franchi. I guadagni risultanti da più rapporti di lavoro sono cumulati.

Art. 40a Conversione del guadagno mensile in guadagno giornaliero

(art. 23 cpv. 1 LADI) Il guadagno giornaliero è determinato dividendo il guadagno mensile per 21,7.

Art. 40b Guadagno assicurato degli impediti fisici o psichici

(art. 23 cpv. 1 LADI) Nel caso di assicurati che subiscono, a cagione del loro stato di salute, una menomazione della loro capacità lucrativa durante la disoccupazione o immediatamente prima, è determinante il guadagno che corrisponde alla capacità lucrativa rimanente.

Art. 40c Concomitanza dell’adempimento del periodo di contribuzione e di un motivo di esenzione dai relativi obblighi

(art. 14 cpv. 1 e 23 cpv. 2bisLADI) Se l’assicurato comprova un periodo di contribuzione sufficiente e nel contempo beneficia di un motivo di esenzione dall’adempimento del periodo di contribuzione secondo l’articolo 14 capoverso 1 LADI, il suo guadagno assicurato è calcolato in base al salario percepito e alla quota globale determinante proporzionale al tasso di inattività causato dall’impedimento al lavoro, a condizione che il tasso di occupazione che l’assicurato aveva finora avuto sommato al suo tasso d’inattività corrispondano ad un’attività a tempo pieno.

Art. 41 Quote globali per il guadagno assicurato

(art. 23 cpv. 2 LADI)

  1. Per il guadagno assicurato delle persone che sono esonerate dall’adempimento del periodo di contribuzione o che riscuotono un’indennità di disoccupazione al termine di una formazione professionale di base valgono le seguenti quote globali:
    1. 153 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello terziario (titolo di scuola universitaria, di formazione professionale superiore o di formazione equivalente);
    2. 127 franchi al giorno per le persone in possesso di un titolo di livello secondario II (titolo di formazione professionale di base);
    3. 102 franchi per giorno per tutte le altre persone di 20 anni o più e 40 franchi per giorno per quelle di età inferiore a 20 anni.
  2. Le quote globali sono ridotte del 50 per cento per gli assicurati che:
    1. sono esonerati dall’adempimento del periodo di contribuzione in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a LADI eventualmente in combinazione con uno dei motivi di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettere b o c LADI oppure riscuotono l’indennità di disoccupazione al termine di un tirocinio;
    2. sono d’età inferiore a 25 anni e
    3. non hanno obblighi di mantenimento nei confronti di figli ai sensi dell’articolo 33.
  3. I capoversi 1 e 2 non sono applicabili alle persone il cui salario di apprendista supera la quota globale corrispondente.
  4. Mutando le circostanze per la determinazione delle quote globali durante la riscossione dell’indennità giornaliera, è applicabile la nuova quota globale a partire dal periodo di controllo corrispondente.
  5. Consultata la commissione di vigilanza, il DEFR può, con effetto dall’inizio dell’anno civile, adeguare le quote globali all’evoluzione salariale.
Art. 41a Indennità compensative

(art. 16 cpv. 2 lett. h e i nonché 24 LADI)

  1. Se il reddito è inferiore all’indennità di disoccupazione, l’assicurato ha diritto, nell’ambito del termine quadro per la riscossione della prestazione, a indennità compensative.
  2. Se non sussiste il diritto a indennità compensative secondo l’articolo 24 capoverso 4 LADI, si ritiene adeguato un reddito a partire dal 70 per cento del guadagno assicurato.
  3. Nel caso in cui le due parti riprendano i rapporti di lavoro entro un anno o li proseguano dopo una disdetta causata da una modifica del contratto, il guadagno intermedio non è computabile e l’assicurato non ha diritto ad alcuna indennità se:
    1. il tempo di lavoro è stato ridotto e la rispettiva diminuzione del salario è eccessiva;
    2. il tempo di lavoro è mantenuto, ma il salario ridotto.
  4. Se l’assicurato non ha più diritto a pagamenti compensativi ai sensi dell’articolo 24 capoverso 4 LADI, il reddito conseguito da un’attività non idonea durante un periodo di controllo è dedotto dall’indennità di disoccupazione cui ha diritto.
  5. Il reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente è computato nel periodo di controllo durante il quale il lavoro è stato fornito. Le spese comprovate per il materiale e la merce sono dedotte dal reddito lordo. Una quota forfettaria del 20 per cento è dedotta dall’importo restante per le altre spese professionali.
Art. 41b Termine quadro e numero di indennità giornaliere per gli assicurati prossimi al raggiungimento dell’età di riferimento
  1. L’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’articolo 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età di riferimento secondo l’articolo 21 capoverso 1 LAVSha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari.
  2. Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS.
  3. Se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti.
Art. 41c
Art. 42 Diritto all’indennità giornaliera in caso di incapacità al lavoro temporanea

(art. 28 LADI)

  1. L’assicurato che si trova temporaneamente in una situazione di incapacità al lavoro totale o parziale e intende far valere il diritto all’indennità giornaliera deve annunciare la sua incapacità lavorativa all’ufficio regionale di collocamento (URC) entro una settimana dall’inizio della medesima.
  2. L’assicurato che annuncia l’incapacità al lavoro tardivamente senza valido motivo e che non ha indicato tale incapacità neppure nel modulo «Indicazioni della persona assicurata» perde il diritto all’indennità giornaliera per i giorni di incapacità al lavoro precedenti l’annuncio.
Art. 43

Sezione 4: Sospensione del diritto all’indennità

Art. 44 Disoccupazione imputabile all’assicurato

(art. 30 cpv. 1 lett. a LADI)

  1. La disoccupazione è segnatamente imputabile all’assicurato che:
    1. con il suo comportamento, in particolare con la violazione dei suoi obblighi contrattuali di lavoro, ha fornito al datore di lavoro un motivo di disdetta del rapporto di lavoro;
    2. ha disdetto egli stesso il rapporto di lavoro, senza previamente assicurarsi un altro impiego, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
    3. ha disdetto egli stesso un rapporto di lavoro di presumibile lunga durata e ne ha concluso un altro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata, a meno che non si potesse ragionevolmente esigere da lui di conservare il vecchio impiego;
    4. ha rifiutato un’occupazione adeguata di durata indeterminata e ha concluso un rapporto di lavoro, di cui sapeva o avrebbe dovuto sapere che sarebbe stato soltanto di breve durata.
  2. .
Art. 45 Inizio del termine di sospensione e durata della sospensione

(art. 30 cpv. 3 e 3bisLADI)

  1. Il termine di sospensione del diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo:
    1. la cessazione del rapporto di lavoro, qualora la disoccupazione sia imputabile all’assicurato;
    2. l’atto o l’omissione per cui è stata decisa la sospensione.
  2. La sospensione è eseguita al termine del periodo di attesa o di una sospensione già in corso.
  3. La sospensione è di:
    1. 1–15 giorni in caso di colpa lieve;
    2. 16–30 giorni in caso di colpa mediamente grave;
    3. 31–60 giorni in caso di colpa grave.
  4. Vi è colpa grave se l’assicurato, senza valido motivo:
    1. ha abbandonato un’occupazione adeguata senza garanzia di una nuova; oppure
    2. ha rifiutato un’occupazione adeguata.
  5. Se l’assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all’indennità, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni.

Capitolo 2: Indennità per lavoro ridotto

Art. 46 Tempo di lavoro normale e ridotto

(art. 31 cpv. 1 e 35 cpv. 1 LADI)

  1. Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l’orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.
  2. Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall’orario di lavoro flessibile dell’azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.
  3. Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un’indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.
  4. Se al momento dell’introduzione del lavoro ridotto autorizzato per l’azienda o per il settore d’esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.
  5. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi dodici mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.
Art. 46a
Art. 46b Perdita di lavoro controllabile

(art. 31 cpv. 3 lett. a LADI)

  1. La perdita di lavoro può essere sufficientemente controllabile solo se le ore di lavoro sono controllate dall’azienda.
  2. Il datore di lavoro conserva durante cinque anni i documenti relativi al controllo delle ore di lavoro.
Art. 47 Formazione continua

(art. 31 LADI)

  1. Il diritto all’indennità per lavoro ridotto sussiste anche quando il datore di lavoro, con il consenso del servizio cantonale, utilizza completamente o parzialmente la perdita di lavoro per la formazione continua dei lavoratori colpiti.
  2. Il servizio cantonale può dare il suo consenso soltanto se la formazione continua:
    1. procura capacità o conoscenze di cui il lavoratore può beneficiare anche nel caso di mutamento d’impiego o che gli sono indispensabili per mantenere il posto di lavoro attuale;
    2. è organizzata da persone competenti secondo un programma prestabilito;
    3. è rigorosamente separata dall’attività usuale dell’azienda; e
    4. non giova esclusivamente o preponderantemente agli interessi del datore di lavoro.
Art. 48 Perdita di lavoro computabile per i lavoratori a domicilio

(art. 32 cpv. 1 LADI)

  1. La perdita di lavoro dei lavoratori a domicilio non è computata all’atto del calcolo della perdita di lavoro dell’azienda.
  2. La perdita di lavoro di un lavoratore a domicilio è computata soltanto nella misura in cui il suo salario, per un periodo di conteggio, sia inferiore del 20 per cento o più al salario medio che detto lavoratore ha ottenuto innanzi il primo periodo di conteggio, ma al massimo durante gli ultimi 12 mesi.
Art. 48a Perdita di almeno il 10 per cento delle ore di lavoro

(art. 32 cpv. 1 lett. b LADI)

  1. La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro a contare dall’inizio del lavoro ridotto, se l’introduzione di quest’ultimo non coincide con l’inizio di un periodo di conteggio e se in quello precedente il lavoro non è stato ridotto.
  2. La perdita di almeno il 10 per cento è calcolata sulle ore normali di lavoro sino alla fine del lavoro ridotto, se il lavoro è ripreso a pieno tempo prima della fine di un periodo di conteggio e se in quello seguente il lavoro non è ridotto.
  3. I periodi di conteggio, nei quali il lavoro è stato ridotto solo parzialmente nel senso dei capoversi 1 e 2, sono computati integralmente per determinare la durata massima dell’indennità (art. 35 LADI).
Art. 48b Analisi aziendale

(art. 31 cpv. 1bise 83 cpv. 1 lett. s LADI)

  1. Se ha seri motivi di dubitare che la diminuzione del lavoro sia temporanea e permetta di conservare i posti di lavoro in questione (art. 31 cpv. 1 lett. d LADI), il servizio cantonale può chiedere all’ufficio di compensazione di affidare l’analisi aziendale a un terzo.
  2. Esso ne informa il datore di lavoro e lo avverte che, se l’ufficio di compensazione accoglie tale domanda, la decisione relativa al preannuncio di lavoro ridotto sarà rinviata al termine dell’analisi.
Art. 49 Giorno di lavoro intero

(art. 32 cpv. 2 LADI) È considerato giorno di lavoro intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

Art. 50 Periodo di attesa

(art. 32 cpv. 2 LADI)

  1. Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per intemperie.
  2. Per ogni periodo di conteggio, dalla perdita di lavoro computabile è dedotto un periodo d’attesa di un giorno.
  3. .
Art. 51 Perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro

(art. 32 cpv. 3 LADI)

  1. Le perdite di lavoro dovute a provvedimenti delle autorità o ad altre circostanze non imputabili al datore di lavoro sono computabili se il datore di lavoro non può evitarle mediante provvedimenti adeguati ed economicamente sopportabili o rendere un terzo responsabile del danno.
  2. La perdita di lavoro è segnatamente computabile se è stata cagionata da:
    1. il divieto di importare o di esportare materie prime o merci;
    2. il contingentamento delle materie prime o dei materiali d’esercizio, compresi i combustibili;
    3. restrizioni di trasporto o chiusura delle vie d’accesso;
    4. interruzioni di lunga durata o restrizioni notevoli dell’approvvigionamento energetico;
    5. danni causati da forze naturali.
  3. La perdita di lavoro non è computabile se i provvedimenti delle autorità sono dovuti a circostanze delle quali il datore di lavoro è responsabile.
  4. La perdita di lavoro dovuta a un danno non è computata nella misura in cui sia coperta da un’assicurazione privata. Se il datore di lavoro non è assicurato contro una tale perdita, ancorché l’assicurazione sia possibile, la perdita di lavoro è computata il più presto dopo la fine del periodo di disdetta applicabile al contratto di lavoro individuale.
Art. 51a Perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche

(art. 32 cpv. 3 LADI)

  1. Una perdita di lavoro è computabile quando è riconducibile a condizioni meteorologiche eccezionali che immobilizzano l’azienda o limitano notevolmente la sua attività.
  2. Per un’azienda sono segnatamente considerate condizioni meteorologiche eccezionali la mancanza di neve in una regione di sport invernali, se si manifesta in un periodo in cui è provato che l’azienda è rimasta aperta in tre degli ultimi cinque anni precedenti.
  3. L’attività dell’azienda è considerata notevolmente limitata se la cifra d’affari conseguita nel corrispondente periodo di conteggio non supera il 25 per cento della media delle cifre d’affari realizzate nel corso degli ultimi cinque anni durante il medesimo periodo.
  4. Per ogni periodo di conteggio viene dedotto dalla durata della perdita di lavoro computabile un termine d’attesa di tre giorni interi di lavoro. Nelle aziende la cui attività è esclusivamente stagionale, il termine d’attesa è, per la prima perdita di lavoro della stagione, di due settimane.
  5. Sono considerati giorni d’attesa compiuti soltanto i giorni di lavoro persi durante i quali il lavoratore era vincolato da un rapporto di lavoro e per il quale ha ricevuto dal datore di lavoro un compenso almeno equivalente all’indennità per lavoro ridotto.
  6. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche ai lavoratori il cui rapporto di lavoro è di durata determinata.
Art. 52 Settore d’esercizio

(art. 32 cpv. 4 LADI)

  1. Un settore d’esercizio è parificato ad un’azienda se costituisce un’unità organica provvista di personale e di mezzi tecnici propri la quale:
    1. dipende da una direzione autonoma in seno all’azienda, oppure
    2. fornisce prestazioni che potrebbero essere fornite ed offerte sul mercato da aziende autonome.
  2. Il datore di lavoro, con il preannuncio di lavoro ridotto in un settore d’esercizio, deve presentare un organigramma del complesso dell’azienda.
Art. 53 Periodo di conteggio

(art. 32 cpv. 5 LADI)

  1. È considerato periodo di conteggio un periodo di tempo di quattro settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.
  2. Se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per lavoro ridotto è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro settimane.
Art. 53a Autorizzazione per i formatori

(art. 32 cpv. 6 LADI)

  1. Il datore di lavoro che intende ottenere un’autorizzazione secondo l’articolo 32 capoverso 6 LADI deve presentare domanda al servizio cantonale competente entro il termine stabilito dall’articolo 36 capoverso 1 LADI prima di poter continuare la formazione durante le ore considerate perdita di lavoro computabile.
  2. Se il preannuncio di lavoro ridotto deve essere rinnovato in applicazione dell’articolo 36 capoverso 1 ultimo periodo LADI, si deve inoltrare una nuova domanda di autorizzazione.
Art. 54 Perdita di lavoro computabile in caso di lavoro ridotto prima o dopo giorni festivi o vacanze aziendali

(art. 33 cpv. 1 lett. c LADI)

  1. La perdita di lavoro non è computabile:
    1. durante i due giorni di lavoro immediatamente precedenti o seguenti giorni festivi che non cadono di sabato o di domenica;
    2. durante cinque giorni di lavoro immediatamente precedenti e seguenti le vacanze aziendali.
  2. Nei casi di cui al capoverso 1 lettera b, l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può, su domanda del datore di lavoro, accordare deroghe, se circostanze particolari consentono di escludere qualsiasi abuso. Il datore di lavoro deve presentare la domanda al servizio cantonale, che la trasmette all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione con il suo preavviso.
Art. 54a Oscillazioni stagionali del grado di occupazione

(art. 33 cpv. 1 lett. b e 3 LADI) Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante lo stesso periodo nei due anni precedenti.

Art. 55 Calcolo dell’indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio

(art. 34 cpv. 2 LADI) L’indennità in caso di lavoro ridotto per lavoratori a domicilio è calcolata secondo il salario medio del periodo di riferimento (art. 48 cpv. 2).

Art. 56 Calcolo dell’indennità per lavoro ridotto ai beneficiari di assegni per il periodo di introduzione

(art. 34 cpv. 2 LADI)

  1. L’indennità per lavoro ridotto a gli assicurati beneficiari di assegni per il periodo d’introduzione (art. 65 LADI) è calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo di introduzione; non è tenuto conto degli assegni per il periodo di introduzione.
  2. L’indennità per lavoro ridotto, se la riduzione raggiunge il 100 per cento, e calcolata secondo il salario convenuto contrattualmente per il periodo seguente quello d’introduzione.
Art. 57 Basi di calcolo nel caso di oscillazioni rilevanti del salario

(art. 34 cpv. 3 LADI) Se il salario dell’ultimo mese di contribuzione si scosta di almeno il 10 per cento dal salario medio degli ultimi 12 mesi, l’indennità per lavoro ridotto è calcolata in base a questo salario medio.

Art. 57a Perdita di lavoro massima

(art. 35 cpv. 1bisLADI)

  1. Se, durante il termine quadro, la perdita di lavoro supera l’85 per cento dell’orario normale di lavoro dell’azienda per più di quattro periodi di conteggio consecutivi o singoli, il diritto all’indennità per lavoro ridotto è dato soltanto per i primi quattro periodi di conteggio.
  2. L’orario normale di lavoro dell’azienda è definito nell’articolo 46.
Art. 57b Durata massima dell’indennità per lavoro ridotto

(art. 35 cpv. 2 LADI) La durata massima dell’indennità per lavoro ridotto è prolungata di 12 periodi di conteggio.

Art. 58 Termine di preannuncio

(art. 36 cpv. 1 LADI)

  1. Il termine di preannuncio per lavoro ridotto è eccezionalmente di tre giorni se il datore di lavoro prova che il lavoro ridotto ha dovuto essere introdotto per circostanze improvvise e imprevedibili.
  2. Il lavoro ridotto può essere preannunciato immediatamente prima del suo inizio, se necessario per telefono, qualora in un’azienda le possibilità di lavoro dipendano dall’entrata giornaliera delle ordinazioni e non si possa lavorare per la costituzione di riserve. Il datore di lavoro deve confermare il preannuncio telefonico senza indugio e per iscritto.
  3. Il capoverso 2 si applica anche se il datore di lavoro non ha potuto dare il preannuncio nel termine prescritto.
  4. Se il datore di lavoro non ha preannunciato il lavoro ridotto nel termine prescritto senza valido motivo, la perdita di lavoro è computabile soltanto a contare dal momento in cui scade il termine impartito per il preannuncio.
  5. In caso di perdite di lavoro in seguito a perdite di clientela dovute a condizioni meteorologiche si applica l’articolo 69 capoversi 1 e 2.
Art. 59 Documenti da presentare

(art. 36 cpv. 2, 3 e 5 LADI)

  1. Con il preannuncio di lavoro ridotto, il datore di lavoro deve, in più delle indicazioni prescritte nell’articolo 36 capoverso 2 LADI, presentare:
    1. una descrizione delle circostanze che hanno reso necessaria l’introduzione del lavoro ridotto e una valutazione delle prospettive economiche dell’azienda a breve termine;
    2. un documento indicante il numero dei lavoratori dei quali il rapporto di lavoro è stato disdetto o verrà disdetto prossimamente;
    3. tutti gli altri documenti chiesti dal servizio cantonale.
  2. Il datore di lavoro deve annunciare il lavoro ridotto al servizio cantonale tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  3. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può prevedere una procedura semplificata nel caso in cui, in circostanze immutate, un’azienda annuncia reiteratamente lavoro ridotto in un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI).
Art. 60 Scelta e mutamento della cassa di disoccupazione

(art. 36 cpv. 2 lett. c e 38 cpv. 1 LADI)

  1. Il datore di lavoro può scegliere una cassa di disoccupazione per ognuno dei settori d’esercizio (art. 52).
  2. Il datore di lavoro, se ha annunciato il lavoro ridotto e scelto una cassa di disoccupazione, può cambiarla entro un periodo di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) soltanto se:
    1. la cassa di disoccupazione respinge la sua domanda di indennità essendo incompetente;
    2. l’azienda non appartiene più al campo d’attività locale o materiale della cassa di disoccupazione (art. 78 cpv. 2 LADI).
  3. Il datore di lavoro, se ha fatto valere indennità per intemperie nel corso dell’ultimo biennio, può far valere indennità per lavoro ridotto presso un’altra cassa di disoccupazione soltanto se soddisfa una delle condizioni di cui al capoverso 2.
  4. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può autorizzare un mutamento di cassa di disoccupazione se il datore di lavoro prova che la cassa di disoccupazione precedente non è in grado di sbrigare il caso conformemente alle prescrizioni o ha commesso gravi errori nel disbrigo di un caso antecedente.
  5. Al mutamento di cassa, la nuova cassa di disoccupazione acquisisce i diritti di accesso ai dati del pertinente caso assicurativo per analogia all’articolo 28 capoverso 3.
Art. 61 Esercizio del diritto alle indennità

(art. 38 cpv. 1 LADI) Il termine per l’esercizio del diritto all’indennità decorre con il primo giorno seguente la fine del periodo di conteggio.

Art. 61a Rifusione dei contributi padronali

(art. 39 cpv. 2 LADI) I contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all’indennità per lavoro ridotto.

Art. 62
Art. 63 Computo del reddito conseguito con un’occupazione provvisoria

(art. 41 cpv. 4 LADI) L’indennità per lavoro ridotto è diminuita nella misura in cui, aggiunta al reddito conseguito con un’occupazione provvisoria, supera la perdita di guadagno computabile.

Art. 64

Capitolo 3: Indennità per intemperie

Art. 65 Rami d’attività aventi diritto all’indennità per intemperie

(art. 42 cpv. 1 e 2 LADI)

  1. L’indennità per intemperie può essere pagata nei rami seguenti:
    1. edilizia e genio civile, carpenteria, taglio della pietra e cave;
    2. estrazione di sabbia e di ghiaia;
    3. posa di binari e di condotte aeree;
    4. sistemazioni esterne (giardini);
    5. selvicoltura, vivai ed estrazione della torba, nella misura in cui tali attività non siano esercitate a titolo accessorio da un’azienda agricola;
    6. estrazione d’argilla e industria laterizia;
    7. pesca professionale;
    8. trasporti, nella misura in cui i veicoli siano esclusivamente utilizzati per il trasporto di materiale di scavo e di costruzione verso e da i cantieri o il trasporto di sabbia e ghiaia dai luoghi di estrazione;
    9. segherie.
  2. .
  3. Inoltre, l’indennità per intemperie può essere pagata ad aziende che si dedicano unicamente alla viticoltura, alla coltivazione delle piante, alla frutticoltura e alla orticoltura, se gli usuali lavori stagionali non possono essere eseguiti a causa di siccità o di umidità straordinarie.
Art. 66 Perdita di lavoro computabile

(art. 43 cpv. 2 LADI)

  1. La perdita di lavoro è computata con una mezza giornata se dura un mattino o un pomeriggio oppure raggiunge il 50 per cento ma è inferiore al 100 per cento di un giorno lavorativo intero.
  2. .
Art. 66a Tempo di lavoro normale e ridotto

(art. 42 cpv. 1 e 44a cpv. 1 LADI)

  1. Per tempo di lavoro normale s’intende la durata contrattuale del lavoro svolto dal lavoratore, ma al massimo la durata secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Per i lavoratori occupati con il sistema del lavoro flessibile, l’orario annuo medio convenuto contrattualmente è considerato tempo di lavoro normale.
  2. Il tempo di lavoro è considerato ridotto soltanto se, congiuntamente alle ore in esubero effettuate dal lavoratore, non raggiunge il tempo di lavoro normale. Per ore in esubero s’intendono le ore pagate o non pagate che superano il tempo di lavoro convenuto contrattualmente. Il saldo di tempo sino a 20 ore risultante dall’orario di lavoro flessibile dell’azienda e le ore previste dalla stessa per compensare o recuperare ponti tra giorni festivi non sono considerati ore in esubero.
  3. Dal primo giorno del primo periodo di conteggio per cui è versata un’indennità per lavoro ridotto o per intemperie decorre un termine quadro di due anni per la riscossione della prestazione.
  4. Se al momento in cui si verifica una perdita di lavoro computabile dovuta ad intemperie per l’azienda o per il settore d’esercizio non decorre alcun termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori nei sei mesi precedenti sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.
  5. Durante il termine quadro per la riscossione della prestazione, le ore in esubero effettuate dai singoli lavoratori sino a una nuova perdita di lavoro, ma al massimo negli ultimi 12 mesi, sono dedotte dalla loro perdita di lavoro.
Art. 67 Giorno lavorativo intero

(art. 43 cpv. 3 LADI) È considerato giorno lavorativo intero il quinto della durata normale del lavoro settimanale compiuto dal lavoratore (art. 46).

Art. 67a Periodo di attesa

(art. 43 cpv. 3 LADI)

  1. Per determinare il periodo di attesa si sommano i periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto ai periodi di conteggio per cui sono state percepite indennità per intemperie.
  2. Per ogni periodo di conteggio per cui sono state percepite indennità per lavoro ridotto o indennità per intemperie, dalla perdita di lavoro computabile sono dedotti:
    1. due giorni di attesa per i primi sei periodi di conteggio;
    2. tre giorni di attesa dal settimo periodo di conteggio.
Art. 68 Periodo di conteggio

(art. 43 cpv. 4 LADI)

  1. È considerato periodo di conteggio dell’indennità per intemperie un periodo di quattro settimane se i salari sono pagati ad intervalli di una, due o quattro settimane. In tutti gli altri casi, il periodo di conteggio è di un mese.
  2. Se un’azienda prevede diversi periodi di salario, all’indennità per intemperie è applicabile il periodo di conteggio corrispondente a un mese o a quattro settimane.
Art. 69 Annuncio

(art. 45 LADI)

  1. Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al servizio cantonale, tramite il modulo dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, al più tardi il quinto giorno del mese civile successivo.
  2. Se il datore di lavoro ha annunciato tardivamente, senza motivo scusabile, la perdita di lavoro dovuta ad intemperie, l’inizio del diritto all’indennità subisce un differimento ari alla durata del ritardo.
  3. Il servizio cantonale determina, mediante decisione, i giorni per i quali può essere concessa l’indennità per intemperie.
Art. 70 Esercizio del diritto all’indennità

(art. 47 cpv. 1 LADI) Il termine per esercitare il diritto all’indennità decorre dal primo giorno dopo la fine del periodo di conteggio.

Art. 71 Mutamento di cassa di disoccupazione

(art. 47 cpv. 2 LADI) Se per l’azienda, in materia di indennità per lavoro ridotto, decorre un termine di due anni (art. 35 cpv. 1 LADI) oppure se l’azienda ha fatto valere indennità per intemperie durante i due ultimi anni, essa può far valere nuove indennità presso un’altra cassa di disoccupazione soltanto se soddisfa una delle condizioni indicate nell’articolo 60 capoverso 2.

Art. 71a Rifusione dei contributi padronali

(art. 48 cpv. 2 LADI) I contributi padronali all’AVS/AI/IPG/AD per i periodi di perdita di lavoro sono versati al datore di lavoro unitamente all’indennità per intemperie.

Art. 72

Capitolo 4: Indennità per insolvenza

Art. 73 Lavoratori aventi diritto all’indennità

(art. 51 LADI) I lavoratori che non hanno ancora raggiunto l’età minima di contribuzione all’AVS sono parificati ai lavoratori soggetti all’obbligo contributivo.

Art. 74 Prova della verosimiglianza del credito salariale

(art. 51 LADI) La cassa di disoccupazione può pagare l’indennità per insolvenza soltanto se il lavoratore rende verosimile il credito salariale verso il datore di lavoro.

Art. 75
Art. 75a Stesso rapporto di lavoro

(art. 52 cpv. 1 LADI)

È considerato stesso rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 52 capoverso 1 LADI anche un rapporto di lavoro che, entro un anno:

  1. è ripreso dalle due parti; oppure
  2. continua dopo una disdetta causata da una modifica del contratto.
Art. 76 Contributi alle assicurazioni sociali

(art. 62 cpv. 3 LADI)

  1. La cassa di disoccupazione preleva dall’indennità per insolvenza i contributi (quota del lavoratore e del datore di lavoro):
    1. all’AVS/AI/IPG e all’assicurazione contro la disoccupazione, per la cassa di compensazione AVS del datore di lavoro;
    2. all’assicurazione-infortuni obbligatoria, per l’istituto d’assicurazione competente;
    3. alla previdenza professionale obbligatoria, per l’istituto di previdenza del datore di lavoro.
  2. L’importo dei contributi alla previdenza professionale obbligatoria risulta dal regolamento dell’istituto di previdenza; la cassa di disoccupazione preleva soltanto i contributi corrispondenti al salario coordinato.
  3. La cassa di disoccupazione deduce la quota del lavoratore dall’indennità per insolvenza.
  4. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione disciplina la procedura d’intesa con l’UFAS.
  5. L’articolo 35 capoverso 3 è applicabile per analogia alla verifica delle deduzioni.
Art. 77 Esercizio del diritto all’indennità

(art. 53 LADI)

  1. L’assicurato che fa valere il diritto all’indennità per insolvenza deve presentare alla cassa di disoccupazione competente:
    1. la domanda d’indennità per insolvenza;
    2. il numero AVS;
    3. se è di cittadinanza straniera, il permesso per stranieri;
    4. tutte le altre informazioni chieste dalla cassa di disoccupazione per valutare il diritto all’indennità.
  2. Se necessario, la cassa di disoccupazione fissa all’assicurato un termine adeguato per completare il dossier e lo avverte riguardo alle conseguenze dell’omissione.
  3. Se il fallimento di un datore di lavoro ha ripercussioni per succursali o stabili organizzazioni situate in un altro Cantone, i loro lavoratori possono far valere il diritto presso la cassa di disoccupazione pubblica di detto Cantone. Il trattamento di queste domande compete alla cassa di disoccupazione pubblica in cui ha sede il datore di lavoro.
  4. Se il datore di lavoro non è oggetto di un’esecuzione forzata in Svizzera, è competente la cassa di disoccupazione pubblica del Cantone in cui si trova il precedente luogo di lavoro dell’assicurato. Se esistono luoghi di lavoro in diversi Cantoni, l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione designa la cassa di disoccupazione competente.
  5. Nel caso di cui all’articolo 51 lettera b LADI il lavoratore deve far valere il diritto all’indennità per insolvenza al più tardi 60 giorni dopo aver preso atto che il termine per il versamento dell’anticipazione delle spese secondo l’articolo 169 capoverso 2 della legge federale dell’11 aprile 1889sulla esecuzione e sul fallimento è trascorso infruttuoso.
Art. 78 Collaborazione delle casse di disoccupazione

(art. 53 LADI) La cassa di disoccupazione competente può far capo a casse di disoccupazione pubbliche di altri Cantoni per il disbrigo dei casi di indennità.

Art. 79 Procedimenti ed azioni che possono cagionare spese

(art. 54 LADI) La cassa di disoccupazione può proporre procedimenti che le possono provocare spese soltanto con il consenso dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione. Lo stesso vale per le azioni risultanti dal diritto sull’esecuzione.

Art. 80 Crediti all’estero

(art. 54 cpv. 2 LADI)

  1. Se un credito deve essere fatto valere all’estero, la cassa di disoccupazione sottopone il caso all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione con tutti gli atti.
  2. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione può autorizzare la cassa di disoccupazione a rinunciare all’esercizio dei suoi diritti, se l’esigibilità del credito appare dubbia o se sono prevedibili complicazioni oppure spese sproporzionate.

Capitolo 5: Provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

Sezione 1: Riqualificazione, formazione continua e reintegrazione

Art. 81 Partecipazione a provvedimenti di formazione o di occupazione

(art. 60 cpv. 1 lett. c e 2 LADI)

  1. Il servizio cantonale può ordinare o approvare la partecipazione a un provvedimento di formazione o di occupazione soltanto se esso è organizzato secondo un programma prestabilito e tenuto da persone qualificate.
  2. Sono esclusi i provvedimenti usuali nelle professioni e nelle aziende per l’introduzione di nuovi collaboratori.
  3. L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di consenso.
Art. 81a Controllo dell’efficacia delle misure

(art. 59a LADI)

  1. Il servizio cantonale trasmette i dati necessari per il controllo dell’efficacia delle misure al sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).
  2. Le istituzioni e le persone che eseguono misure in materia di mercato del lavoro forniscono informazioni, partecipano alle misure di controllo e valutano i risultati conseguiti.
  3. L’ufficio di compensazione valuta i dati di cui al capoverso 1. Utilizza i risultati della valutazione per ottimizzare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. A tal fine tiene conto in particolare dei bisogni delle persone in cerca d’impiego la cui reintegrazione nel mercato del lavoro risulta difficile.
Art. 81b Indennità giornaliera minima

(art. 59b cpv. 2 LADI) L’indennità giornaliera minima versata agli assicurati secondo l’articolo 59b capoverso 2 LADI è di 102 franchi.

Art. 81c
Art. 81d Sussidi del servizio competente agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

(art. 59c LADI)

  1. Il servizio competente concede sussidi agli organizzatori di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro mediante decisione o convenzione sulle prestazioni. Può vincolare l’assegnazione di sussidi a oneri.
  2. La decisione o la convenzione sulle prestazioni menziona almeno le basi legali, il tipo e l’importo del sussidio, la durata e gli scopi del provvedimento, il mandato e i destinatari.
  3. Se i sussidi sono concessi mediante convenzione sulle prestazioni, la convenzione indica anche il servizio competente, l’organizzatore del provvedimento, i diritti e i doveri delle parti, gli obiettivi e gli indicatori, le modalità di disdetta o di modifica della convenzione nonché la procedura da seguire in caso di controversie.
Art. 81e Competenza e procedura

(art. 59c LADI)

  1. Fatti salvi gli articoli 90a e 95b– 95d , chi partecipa a un provvedimento inerente al mercato del lavoro deve presentare al servizio cantonale competente la domanda di consenso al più tardi dieci giorni prima dell’inizio del provvedimento. Se il partecipante presenta la domanda dopo l’inizio del provvedimento, senza motivo scusabile, le prestazioni gli sono pagate soltanto a partire dalla data di presentazione della domanda.
  2. Il servizio cantonale riassume i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro in un progetto quadro annuale. Previa consultazione della competente commissione tripartita, lo presenta all’ufficio di compensazione almeno otto settimane prima dell’inizio del nuovo anno.
  3. I responsabili dei provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro presentano al servizio cantonale le loro domande di sussidio almeno quattro settimane prima dell’inizio del provvedimento in questione. Il servizio cantonale inoltra le domande e il suo parere all’ufficio di compensazione, tranne nel caso in cui disponga della competenza decisionale di cui al capoverso 4. Tutte le domande di sussidio relative a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro organizzati a livello nazionale devono essere presentate direttamente all’ufficio di compensazione entro lo stesso termine.
  4. L’ufficio di compensazione può delegare al servizio cantonale la competenza di decidere in merito alle domande di sussidio per provvedimenti collettivi inerenti al mercato del lavoro le cui spese di progetto computabili sono inferiori a 5 milioni di franchi.
  5. Alla fine del terzo trimestre al più tardi, il Cantone riferisce all’ufficio di compensazione sulle decisioni prese e sulla prassi per l’anno in corso. L’ufficio di compensazione riferisce secondo le medesime modalità alla Commissione di sorveglianza in merito alle proprie decisioni e a quelle dei servizi cantonali.
Art. 82 Partecipazione a provvedimenti dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione

(art. 59d cpv. 1 LADI) Dopo la conclusione del termine quadro per la riscossione della prestazione, l’assicurato non può partecipare a un provvedimento di formazione o di occupazione di cui all’articolo 59d capoverso 1 LADI per due anni.

Art. 83 Considerazione delle capacità e delle attitudini dell’assicurato

(art. 60 LADI) Il servizio cantonale, se ordina a un assicurato la frequentazione di un corso, deve tenere adeguatamente conto, in più della situazione del mercato del lavoro, anche delle sue capacità ed attitudini. D’intesa con l’assicurato, esso può, se necessario, incaricare l’orientamento professionale pubblico di chiarire il caso.

Art. 84 Controllo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro

(art. 59–71d , 75a , 75b , 83 cpv. 1 e 110 LADI) L’ufficio di compensazione può controllare i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro previsti dalla LADI.

Art. 85 Rimborso delle spese di partecipazione a provvedimenti di formazione e di occupazione

(art. 59c biscpv. 3 LADI)

  1. Il partecipante a un provvedimento di formazione o di occupazione deve consegnare alla cassa di disoccupazione le fatture relative alle spese, corredandole di un’attestazione nella quale la direzione del provvedimento certifica la necessità dell’acquisto.
  2. Come spese di viaggio, il servizio cantonale accorda all’assicurato, tenendo conto della durata del provvedimento, un importo corrispondente al costo dei biglietti o degli abbonamenti di seconda classe per i mezzi di trasporto pubblici all’interno del Paese. Eccezionalmente, l’assicurato riceve l’equivalente delle spese comprovate cagionate dall’utilizzazione di un mezzo di trasporto privato, se non è disponibile un mezzo di trasporto pubblico oppure se l’utilizzazione di questo non può essere ragionevolmente pretesa. Il servizio cantonale stabilisce il contributo spettante all’assicurato per le spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione.
  3. Il DEFR stabilisce:
    1. i contributi alle spese di vitto e alloggio nel luogo in cui si svolge il provvedimento di formazione o di occupazione;
    2. gli importi versati in caso di utilizzazione di veicoli privati;
    3. le spese massime computabili per i diversi tipi di provvedimento.
Art. 85a Spese di esecuzione del provvedimento

(art. 59c biscpv. 2 LADI) L’organizzatore del provvedimento non può riscuotere dai partecipanti quote d’iscrizione o contributi per il materiale didattico.

Art. 86 Rimborso e anticipazioni

(art. 59c biscpv. 3 LADI)

  1. La cassa di disoccupazione rimborsa l’assicurato, di regola, con il pagamento delle indennità giornaliere, se egli comprova le spese entro la fine del periodo di controllo (art. 18 cpv. 2 LADI). I partecipanti a un corso, che non riscuotono indennità giornaliere, presentano i loro documenti alla cassa di disoccupazione entro la fine di ogni mese. Le fatture concernenti le quote d’iscrizione e gli acquisti importanti di materiale didattico possono essere consegnate alla cassa di disoccupazione per il pagamento diretto.
  2. Il rimborso non è eseguito qualora l’assicurato non l’abbia fatto valere il più tardi tre mesi dopo la fine del mese durante il quale le spese sono state operate. Gli importi non recapitabili si prescrivono in tre anni.
  3. La cassa di disoccupazione può versare un’anticipazione per le spese di viaggio, di vitto ed alloggio, se altrimenti l’assicurato cadrebbe nel bisogno.
Art. 87 Attestazione dell’organizzatore del provvedimento
di formazione o di occupazione

(art. 59c bisLADI) L’organizzatore del provvedimento di formazione o di occupazione redige per ogni periodo di controllo, al più tardi il terzo giorno lavorativo del mese seguente, un’attestazione che riporta il numero dei giorni durante i quali l’assicurato ha effettivamente partecipato al provvedimento e le assenze.

Art. 88 Spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione

(art. 59c biscpv. 2 LADI)

  1. Sono considerate spese computabili per l’organizzazione di provvedimenti di formazione:
    1. la rimunerazione dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante;
    2. le spese d’acquisto del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
    3. i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e dell’assicurazione cose;
    4. le spese necessarie di vitto e alloggio;
    5. le spese di trasporto del materiale e delle attrezzature necessarie nonché le spese di viaggio dei responsabili del provvedimento di formazione e del corpo insegnante sino al luogo in cui si svolge il provvedimento;
    6. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale di terzi e per i locali.
  2. I responsabili del provvedimento di formazione allestiscono un inventario del materiale didattico e dell’altro materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tale materiale può essere alienato soltanto con il consenso del servizio competente. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, una quota corrispondente al sussidio.
Art. 89
Art. 90 Assegni per il periodo di introduzione

(art. 65 e 66 LADI)

  1. Un assicurato è considerato difficilmente collocabile se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro, ha difficoltà particolarmente gravi per trovarsi un impiego poiché:
    1. è in età avanzata;
    2. è impedito fisicamente, psichicamente o mentalmente;
    3. ha requisiti professionali insufficienti;
    4. ha già riscosso 150 indennità giornaliere;
    [tab] e.dispone di scarsa esperienza professionale in un periodo di elevata disoccupazione. 1bis. Gli assegni per il periodo di introduzione possono essere versati per un periodo di 12 mesi al massimo se, in base alla situazione personale dell’assicurato, si deve dedurre che lo scopo dell’introduzione al lavoro non possa essere raggiunto in sei mesi.
  2. L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di assegni per il periodo di introduzione.
  3. Il servizio cantonale esamina presso il datore di lavoro se sono adempiuti i presupposti della concessione dell’assegno per il periodo di introduzione. Può esigere che le condizioni di cui all’articolo 65 lettere b e c della LADI siano convenute per scritto.
  4. La cassa di disoccupazione paga gli assegni per il periodo d’introduzione al datore di lavoro. Questi li versa con il salario convenuto all’assicurato.
  5. L’ufficio di compensazione può emanare direttive per il calcolo degli assegni.
Art. 90a Assegni per la formazione

(art. 65a e 66c LADI)

  1. Sono scuole professionali superiori le scuole tecniche superiori (STS), le scuole superiori per i quadri dell’economia e dell’amministrazione (SSQEA), le scuole superiori delle arti applicate, le scuole superiori di economia domestica, altri centri di formazione riconosciuti come scuole professionali superiori svizzere o estere nonché le scuole aventi una durata di formazione equivalente e subordinate alla sovranità cantonale.
  2. Se per la formazione auspicata è rilasciato un attestato federale di capacità (AFC), il contratto di formazione è concluso, conformemente alla legge federale del 19 aprile 1978sulla formazione professionale, in forma di contratto di tirocinio. In caso di rilascio di un attestato cantonale, il contratto di formazione è concluso nella forma prevista dal diritto cantonale applicabile in materia.
  3. Il salario è calcolato in base al salario dell’ultimo anno della formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato. Se l’assicurato non ha esperienza nella professione in questione o in una professione affine, il salario è calcolato in base al salario del corrispondente anno di formazione professionale di base secondo l’uso locale nel ramo economico interessato.
  4. L’importo massimo conformemente all’articolo 66c capoverso 2 LADI ammonta a 3500 franchi mensili. Le borse di studio assegnate sono computate nell’importo degli assegni per la formazione, per quanto non servano a coprire le spese familiari di mantenimento.
  5. Per l’assicurato vale il termine quadro per la riscossione della prestazione conformemente all’articolo 9 capoversi 1 e 2 LADI. Con l’inizio della formazione, detto termine è prolungato fino alla conclusione della formazione per la quale è stato accordato l’assegno. Il termine quadro prolungato è soppresso il giorno in cui l’assicurato interrompe o conclude la formazione. Se adempie i presupposti di cui all’articolo 8 LADI, il giorno successivo l’assicurato può aprire un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione.
  6. .
  7. Le domande di assegni per la formazione devono essere presentate al servizio cantonale otto settimane prima dell’inizio della misura.
  8. Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato di regola quattro settimane dopo la consegna della domanda.

Sezione 2: Occupazione fuori della regione di domicilio

Art. 91 Regione di domicilio

(art. 68 cpv. 1 lett. a LADI)

Il luogo di lavoro si trova nella regione di domicilio dell’assicurato qualora:

  1. esista tra il luogo di lavoro e il luogo di domicilio un collegamento mediante un mezzo di trasporto pubblico, la cui tratta non superi 50 km; oppure
  2. l’assicurato può raggiungerlo dal luogo di domicilio in un’ora, mediante un veicolo privato di cui può disporre.
Art. 92 Sussidio per le spese di pendolare

(art. 69 LADI) Il sussidio per le spese di pendolare è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).

Art. 93 Sussidio per le spese di soggiornante settimanale

(art. 70 LADI)

  1. L’indennità globale per l’alloggio e il vitto esterni del soggiornante settimanale è calcolata secondo le tariffe stabilite dal DEFR per i partecipanti ai corsi (art. 85 cpv. 3 lett. a).
  2. Il rimborso delle spese di viaggio è calcolato in analogia all’ordinamento sul rimborso delle spese di viaggio nel caso di frequentazione di corsi (art. 85 cpv. 2 e 3 lett. b).
Art. 94 Perdite finanziarie rispetto all’ultima attività

(art. 68 cpv. 3 LADI)

L’assicurato subisce una perdita finanziaria qualora, nella sua nuova attività:

  1. il guadagno non raggiunga, dopo deduzione delle spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio), il guadagno assicurato ottenuto prima della disoccupazione (art. 23 cpv. 1 LADI), dedotte le spese corrispondenti; e
  2. le spese necessarie (spese di viaggio, di vitto e di alloggio) siano più elevate delle spese corrispondenti prima della disoccupazione.
Art. 95 Versamento delle prestazioni e anticipazioni

(art. 19 LPGA, 59c cpv. 1 e 68 LADI)

  1. L’articolo 81e capoverso 1 si applica per analogia al termine di presentazione della domanda di sussidio per le spese di pendolare o di sussidio per le spese di soggiornante settimanale.
  2. L’assicurato deve indicare al servizio cantonale, con la domanda di un sussidio per le spese di pendolare o di un sussidio per le spese di soggiornante settimanale, la cassa di disoccupazione che ha scelto. Può cambiare cassa di disoccupazione soltanto se ha adempiuto una delle condizioni di cui all’articolo 28 capoverso 2.
  3. Il servizio cantonale comunica la sua decisione all’assicurato e alla cassa di disoccupazione.
  4. I sussidi per le spese di pendolare ed i sussidi per le spese di soggiornante settimanale sono pagati mensilmente dopo che l’assicurato abbia consegnato alla cassa di disoccupazione i necessari documenti giustificativi. La cassa di disoccupazione può versare un’anticipazione pari al massimo ai due terzi del sussidio mensile presunto, se altrimenti l’assicurato cadrebbe nel bisogno.
  5. Le prestazioni non sono pagate se l’assicurato non fa valere il suo diritto il più tardi tre mesi dopo la fine del mese nel corso del quale le spese sono state cagionate. I sussidi non recapitabili si prescrivono in tre anni.
Art. 95a Fase di progettazione

(art. 71a cpv. 1 LADI) Per fase di progettazione si intende il lasso di tempo necessario all’assicurato per pianificare e preparare un’attività lucrativa indipendente. Detta fase di progettazione inizia con l’autorizzazione della domanda e termina dopo la riscossione delle indennità giornaliere accordate in virtù dell’articolo 95b .

Art. 95b Domanda di indennità giornaliere

(art. 71b cpv. 1 LADI)

  1. La domanda deve contenere almeno:
    1. indicazioni concernenti le conoscenze professionali;
    2. la prova di conoscenze adeguate in materia di gestione aziendale o un attestato che confermi l’acquisizione di dette conoscenze in un corso corrispondente; e
    3. indicazioni concernenti il progetto schematico, segnatamente:
    1. la configurazione dell’attività commerciale indipendente con indicazioni relative all’offerta di prodotti e di servizi prevista nonché ai possibili mercati di sbocco e alla cerchia di clienti, 2. i costi e il finanziamento del progetto, 3. la fase del progetto.
  2. Il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda ad un esame formale e materiale sommario.
  3. Esso decide in merito al versamento di indennità giornaliere entro quattro settimane dal ricevimento della domanda e ne stabilisce il numero.
  4. Le indennità giornaliere sono versate solo una volta per termine quadro.
Art. 95c Domanda di presa a carico del rischio di perdita senza indennità giornaliere

(art. 71b cpv. 2 LADI)

  1. La domanda deve essere presentata al servizio cantonale entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve contenere un progetto elaborato con documenti dettagliati concernenti il fabbisogno in capitale nonché il finanziamento durante il primo anno d’esercizio.
  2. Il servizio cantonale esamina se sono adempiute le condizioni che danno diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 71b capoverso 1 lettere a–c LADI e le condizioni di cui all’articolo 95b capoverso 1 lettere a e b e sottopone i documenti presentati a un esame formale. L’esame deve essere effettuato entro quattro settimane dalla consegna della domanda. Se i requisiti sono adempiuti, il servizio cantonale inoltra la domanda con una copia della corrispondente decisione all’organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale.
  3. L’organizzazione di fideiussione competente decide entro quattro settimane dalla consegna della domanda e invia una copia della sua decisione al servizio cantonale.
  4. Se è concessa una fideiussione in virtù della legge federale del 6 ottobre 2006sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione prende ulteriormente a carico il 20 per cento dei rischi di perdita a beneficio dell’organizzazione di fideiussione. Il servizio cantonale emana una decisione concernente l’importo garantito dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 95d Domanda di presa a carico del rischio di perdita con indennità giornaliere

(art. 71b cpv. 2 LADI)

  1. La domanda dev’essere presentata al servizio cantonale entro le prime 19 settimane di disoccupazione controllata. Essa deve indicare il progetto schematico dell’attività lucrativa indipendente.
  2. Entro quattro settimane dalla consegna della domanda, il servizio cantonale esamina le condizioni che danno diritto alle prestazioni e sottopone la domanda a un esame formale. In seguito decide in merito al versamento di indennità giornaliere e ne stabilisce il numero. Se la domanda è accettata, indirizza l’assicurato all’organizzazione di fideiussione competente e invia alla stessa una copia della decisione corrispondente. Il servizio cantonale avverte l’assicurato che, sulla base del suo progetto schematico, deve realizzare un progetto elaborato che sarà sottoposto all’organizzazione di fideiussione.
  3. L’assicurato deve sottoporre il progetto elaborato all’organizzazione di fideiussione competente, per esame materiale, entro le prime 35 settimane di disoccupazione controllata.
  4. Il seguito della procedura è disciplinato dall’articolo 95c capoversi 3 e 4.
Art. 95e Fine della fase di progettazione e termine quadro

(art. 71d LADI)

  1. La realizzazione o la non realizzazione del progetto è comunicata per scritto al servizio cantonale.
  2. .
  3. Il termine quadro prolungato secondo l’articolo 71d capoverso 2 LADI è sostituito da un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione dal momento in cui l’assicurato che ha esaurito il suo diritto all’indennità adempie i presupposti per l’apertura del medesimo.

Sezione 3: Altri provvedimenti

Art. 96
Art. 96a
Art. 97 Spese computabili per l’esecuzione di provvedimenti di occupazione

(art. 59c biscpv. 2 LADI)

  1. Sono considerate spese computabili per l’esecuzione di provvedimenti di occupazione:
    1. la rimunerazione degli organizzatori e dei responsabili della direzione;
    2. le spese d’acquisto delle attrezzature, del materiale didattico e degli altri materiali necessari;
    3. i premi dell’assicurazione contro gli infortuni professionali e dell’assicurazione cose;
    4. le spese necessarie di vitto e alloggio;
    5. le necessarie spese di trasporto del materiale e di viaggio al luogo d’esecuzione del programma;
    6. le spese necessarie per la progettazione, per il capitale di terzi e per i locali.
  2. La quota di formazione e la quota di occupazione in un provvedimento di occupazione sono determinanti per l’applicazione rispettiva del capoverso 1 del presente articolo e dell’articolo 88 capoverso 1 ai fini del calcolo delle spese di esecuzione necessarie.
  3. L’organizzatore del provvedimento di occupazione presenta il conteggio all’ufficio di compensazione. Quest’ultimo può esigere un conteggio periodico.
  4. I responsabili del provvedimento di occupazione allestiscono un inventario delle attrezzature e del materiale acquistato mediante i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Tali acquisti possono essere alienati soltanto con il consenso del servizio competente. Sul relativo ricavo dev’essere rimborsata, al fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, una quota corrispondente al sussidio.
  5. L’assegnazione di sussidi per provvedimenti inerenti al mercato del lavoro può essere vincolata a oneri.
Art. 97a Partecipazione finanziaria del datore di lavoro ai periodi di pratica professionale

(art. 64b cpv. 2 LADI) Il datore di lavoro prende a carico il 25 per cento dell’indennità giornaliera lorda per il periodo di pratica professionale o del contributo mensile di cui all’articolo 98, ma al minimo 500 franchi al mese. In caso di lavoro a tempo parziale, l’importo minimo è ridotto proporzionalmente. Il servizio cantonale può fissare una percentuale più elevata. La cassa di disoccupazione dell’assicurato effettua un conteggio a destinazione del datore di lavoro alla fine del provvedimento.

Art. 97b Semestri di motivazione

(art. 59c biscpv. 2, 59d , 64a cpv. 1 lett. c e 5 LADI) Le persone che partecipano a un semestre di motivazione durante il periodo di attesa hanno diritto a un contributo mensile netto pari in media a 450 franchi.

Art. 98 Periodo di pratica professionale

(art. 64a cpv. 1 lett. b LADI) Gli assicurati di cui all’articolo 6 capoverso 1terche partecipano a un periodo di pratica professionale hanno diritto a un contributo corrispondente all’indennità giornaliera minima di cui all’articolo 81b durante il periodo di attesa.

Art. 98a Provvedimenti a favore di persone minacciate da disoccupazione

(art. 59 cpv. 1 LADI) I datori di lavoro che intendono eseguire i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro di cui all’articolo 59 capoverso 1 LADI devono consultare il servizio cantonale già nella fase di progettazione e presentare in seguito una domanda scritta. Tale domanda vale per tutte le persone minacciate da disoccupazione all’interno dell’azienda. Entro due settimane dalla consegna, il servizio cantonale inoltra la domanda, con il suo parere, all’ufficio di compensazione. Quest’ultimo decide entro il termine di una settimana. È fatto salvo l’articolo 59c capoverso 4 LADI.

Art. 98b
Art. 99
Art. 99a
Art. 100 Sussidi per il promovimento della ricerca sul mercato del lavoro

(art. 73 LADI)

  1. Sono di regola considerate spese computabili:
    1. la rimunerazione delle persone che elaborano il programma e del personale ausiliario necessario;
    2. le spese indispensabili per la compilazione dei rapporti;
    3. le spese per l’acquisto delle attrezzature e dei materiali necessari.
  2. La commissione di sorveglianza stabilisce, nella sua decisione, l’aliquota di sussidio applicabile, tra il 20 e il 50 per cento delle spese computabili. Al riguardo tiene conto delle altre fonti di finanziamento e dell’importanza del progetto per l’assicurazione contro la disoccupazione.
  3. L’assegnazione di sussidi può essere vincolata a oneri.
  4. Le domande di sussidio devono di regola essere presentate all’ufficio di compensazione almeno tre mesi prima dell’inizio dell’esecuzione del programma.
  5. Il beneficiario dei sussidi presenta un rapporto sui risultati della ricerca all’ufficio di compensazione, a destinazione della Commissione di sorveglianza.
Art. 101a102
Art. 102a a102b
Art. 102c

Titolo 3: Organizzazione e finanziamento

Capitolo 1: Casse di disoccupazione

Art. 103 Obbligo delle casse di disoccupazione di annunciare

(art. 79 cpv. 1 LADI) Le casse di disoccupazione annunciano all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione i nomi ed ogni mutamento delle persone responsabili della loro gestione.

Art. 104 Forma dei pagamenti

(art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) Le casse di disoccupazione versano le prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione tramite bonifico.

Art. 105 Amministrazione del capitale d’esercizio

(art. 81 cpv. 1 lett. d LADI)

  1. Le casse di disoccupazione utilizzano il capitale d’esercizio per i pagamenti correnti. Provvedono per una liquidità sufficiente e per una sicura conservazione dei valori patrimoniali.
  2. .
Art. 106
Art. 107 Conto d’esercizio mensile

(art. 81 cpv. 1 lett. c LADI) Alla fine di ogni mese, le casse di disoccupazione compilano, conformemente alle istruzioni dell’ufficio di compensazione, un conto d’esercizio comprensivo dei dati statistici necessari. Lo presentano a detto ufficio il più tardi entro il 10 del mese seguente.

Art. 108 Tenuta e chiusura dei conti

(art. 81 cpv. 1 lett. e LADI)

  1. Le casse di disoccupazione tengono i loro libri contabili secondo le istruzioni dell’ufficio di compensazione.
  2. ** L’anno contabile corrisponde all’anno civile. Le casse di disoccupazione presentano all’ufficio di compensazione il conto d’esercizio e il bilancio dell’anno contabile entro la fine di gennaio.

Capitolo 2: Altri organi esecutivi

Sezione 1: Ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 109 Controllo della gestione degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione

(art. 83 e 92 LADI)

  1. Il controllo della gestione degli organi esecutivi dell’assicurazione contro la disoccupazione comprende:
    1. il controllo della tenuta dei conti e dell’inventario (art. 109a );
    2. il controllo delle applicazioni informatiche (art. 109b );
    3. la revisione dei pagamenti e i controlli presso i datori di lavoro (art. 110);
    4. il controllo del modo in cui i servizi competenti eseguono la legge.
  2. L’ufficio di compensazione può incaricare un ufficio fiduciario del controllo.
  3. .
Art. 109a Controllo della tenuta dei conti e dell’inventario

(art. 83 cpv. 1 lett. c LADI)

  1. L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano annualmente la tenuta dei conti nonché, periodicamente e per sondaggio, l’inventario dei collocamenti finanziati dal fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. .
Art. 109b Controllo delle applicazioni informatiche

(art. 83 cpv. 1bisLADI) L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano periodicamente e per sondaggio le applicazioni informatiche nonché le misure tecniche e di sicurezza. Il controllo si estende segnatamente al sistema dei pagamenti della cassa di disoccupazione e alle applicazioni contabili e finanziarie.

Art. 110 Revisione dei pagamenti e controlli presso i datori di lavoro

(art. 28, 46 LPGA, 83 cpv. 1 lett. d e 83a cpv. 3 LADI)

  1. L’ufficio di compensazione verifica ad intervalli regolari, sia in modo approfondito che per sondaggio, la legittimità dei pagamenti eseguiti dalle casse di disoccupazione.
  2. Le casse di disoccupazione conservano, integralmente e in buon ordine, gli atti sui casi assicurativi. L’ufficio di compensazione può consultarli in ogni momento.
  3. La revisione delle casse di disoccupazione si estende ai fatti accaduti dall’ultima revisione. Se dall’ultima revisione è trascorso meno di un anno, il controllo può concernere tutti i fatti degli ultimi 12 mesi. Se un pagamento è stato ottenuto mediante un reato, è determinante il termine della prescrizione penale.
  4. L’ufficio di compensazione e gli uffici fiduciari da esso incaricati controllano per sondaggio presso i datori di lavoro le indennità pagate per lavoro ridotto e per intemperie.
Art. 111 Rapporto e decisione di revisione

(art. 83 cpv. 1 lett. d, 83a cpv. 3 e 95 cpv. 2 e 3 LADI)

  1. L’ufficio di compensazione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa di disoccupazione e al titolare, di regola entro 60 giorni.
  2. Esso comunica al datore di lavoro, mediante decisione formale, il risultato del controllo effettuato presso quest’ultimo. La cassa di disoccupazione si occupa della riscossione degli eventuali importi da rimborsare basandosi sulla decisione dell’ufficio di compensazione.
Art. 111a Spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni

(art. 88 cpv. 2bisLADI)

  1. Sono considerate spese supplementari nell’ambito del controllo dei datori di lavoro in caso di riscossione indebita di prestazioni le spese che superano il costo medio di un controllo ordinario del datore di lavoro.
  2. L’ufficio di compensazione fissa le spese computabili nella decisione di restituzione.
Art. 111b Sanzione inflitta al datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie

(art. 88 cpv. 2terLADI) Il datore di lavoro che riscuote indebitamente l’indennità per lavoro ridotto o per intemperie deve pagare una penalità equivalente all’importo dell’indennità percepita abusivamente moltiplicato per il doppio del rapporto tra le ore dichiarate indebitamente e il numero totale di ore annunciate alla cassa di disoccupazione.

Art. 112 Obiezioni e completamento degli atti

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

  1. La cassa di disoccupazione, entro un termine di 30 giorni dalla consegna del rapporto di revisione, può sollevare obiezioni contro le contestazioni provvisorie e presentare o completare i documenti giustificativi mancanti o incompleti.
  2. L’ufficio di compensazione può prorogare questo termine se la cassa di disoccupazione presenta per scritto, prima della scadenza, una domanda motivata.
  3. Può respingere il completamento tardivo degli atti, se la cassa di disoccupazione ha presentato reiteratamente atti gravemente incompleti.
Art. 113 Istruzioni e decisioni dell’ufficio di compensazione

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

  1. L’ufficio di compensazione, trascorso il termine di obiezione, dà alla cassa di disoccupazione le istruzioni necessarie.
  2. Designa i pagamenti contestati, di cui al beneficiario dev’essere chiesta la restituzione, e addebita simultaneamente alla cassa di disoccupazione gli importi corrispondenti.
  3. Per i pagamenti contestati, di cui la restituzione non può essere chiesta, l’ufficio di compensazione fa valere verso il titolare le sue eventuali pretese di risarcimento.
Art. 114 Obbligo di risarcimento dei danni da parte del titolare della cassa di disoccupazione o del Cantone

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85g LADI)

  1. Se non è possibile ottenere il rimborso di un versamento indebito, il titolare della cassa di disoccupazione o il Cantone responsabile deve risarcire i danni.
  2. Il titolare della cassa di disoccupazione o il Cantone responsabile si assume per ogni caso al massimo 10 000 franchi, salvo se il danno è stato causato intenzionalmente, per inosservanza di un’istruzione dell’ufficio di compensazione in relazione a un caso specifico o mediante reati.
  3. L’ufficio di compensazione annulla la decisione quando, su ricorso del beneficiario di prestazioni, è stato stabilito con decisione passata in giudicato che il versamento era legale o non era indubitabilmente errato.
Art. 114a Indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione e ai Cantoni

(art. 82 cpv. 5, 83 e 85g cpv. 5 LADI) Il DEFR determina la base di calcolo dell’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione e ai Cantoni applicata dall’ufficio di compensazione, nonché l’ammontare della stessa e le modalità del versamento.

Art. 115 Liberazione dall’obbligo di risarcimento

(art. 82, 83 cpv. 1 lett. f e 85d LADI)

  1. L’ufficio di compensazione può liberare il titolare, su domanda dello stesso, dall’obbligo di risarcimento qualora egli renda plausibile che il versamento errato è dovuto soltanto a colpa lieve della cassa di disoccupazione.
  2. Il titolare deve presentare la domanda di liberazione dall’obbligo di risarcimento entro 90 giorni dopo che la cassa di disoccupazione ha avuto conoscenza dell’inesigibilità del rimborso.
  3. La liberazione dall’obbligo di risarcimento è esclusa se, contrariamente alle istruzioni dell’ufficio di compensazione, la cassa di disoccupazione non ha richiesto al destinatario il rimborso delle prestazioni indebite.
  4. L’articolo 114 nonché i capoversi 1 e 2 del presente articolo si applicano per analogia se la cassa di disoccupazione reclama di moto proprio il rimborso di un versamento errato.
Art. 115a

Gli articoli 109–115 si applicano per analogia anche ai Cantoni per quanto concerne i loro servizi competenti.

Art. 116 Delega della revisione

(art. 83 cpv. 1 lett. d LADI)

  1. L’ufficio di compensazione, se delega la revisione dei pagamenti al Cantone o a un altro ente, partecipa equamente alle spese.
  2. L’ufficio di revisione annota il risultato della revisione dei pagamenti in un rapporto scritto che comunica alla cassa di disoccupazione, al titolare e all’ufficio di compensazione, di regola entro un termine di 60 giorni. La procedura successiva è disciplinata secondo gli articoli 113 a 115.
Art. 117 Assegnazione dei mezzi alle casse di disoccupazione

(art. 83 cpv. 1 lett. g LADI) L’ufficio di compensazione, assegnando i mezzi alle casse di disoccupazione, tiene conto dello stato del capitale d’esercizio e del probabile fabbisogno.

Art. 117a Impiego di personale a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

(art. 92 cpv. 3 LADI) L’ufficio di compensazione decide definitivamente circa l’impegno del proprio personale a carico del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.

Sezione 2: Fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 118 Revisione

(art. 84 LADI)

  1. Il controllo federale delle finanze è l’organo di controllo del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. Esamina il conto annuale del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione e comunica i risultati al Consiglio federale. Non è autorizzato a verificare le decisioni della commissione di sorveglianza.

Sezione 3: Servizi cantonali

Art. 119 Competenza locale

(art. 85 LADI)

  1. La competenza locale del servizio cantonale è determinata:
    1. secondo il luogo in cui l’assicurato adempie l’obbligo di controllo, riguardo all’indennità di disoccupazione (art. 18);
    2. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per lavoro ridotto;
    3. secondo il luogo dell’azienda, riguardo all’indennità per intemperie;
    4. secondo la sede dell’istituzione richiedente, riguardo ai sussidi per i corsi di riqualificazione e di formazione continua o per i programmi di occupazione temporanea;
    5. secondo il luogo di domicilio dell’assicurato, in tutti gli altri casi.
  2. Determinante è il momento in cui è presa la decisione.
  3. Competente a decidere su una domanda di condono è il servizio cantonale del Cantone in cui l’assicurato era domiciliato al momento in cui gli è stata notificata la decisione di restituzione.
  4. Un servizio, se ha dubbi riguardo alla sua competenza, si accorda con il servizio che potrebbe essere parimenti competente. Se non giungono a un accordo, tali servizi si rivolgono all’ufficio di compensazione; questi designa il servizio competente.
Art. 119a Istituzione e gestione degli uffici regionali di collocamento (URC) e dei servizi logistici per l’approntamento di provvedimenti inerenti al mercato del lavoro (LPML)

(art. 85b , 85c e 85e LADI)

  1. L’ufficio di compensazione emana istruzioni concernenti l’istituzione e l’esercizio degli URC. Esso provvede al coordinamento sul piano nazionale nonché all’adempimento di altri compiti di importanza nazionale.
  2. La pianificazione, l’istituzione e il coordinamento degli URC competono al servizio cantonale. Lo stesso vigila sulla gestione degli URC.
  3. Diversi Cantoni possono accordarsi per istituire e gestire congiuntamente URC e servizi LPML o stabilire il loro raggio d’attività oltre i confini cantonali. L’accordo disciplina segnatamente:
    1. la sede dell’URC o del servizio LPML;
    2. la sua organizzazione interna;
    3. lo statuto giuridico del suo direttore e dei suoi collaboratori;
    4. la persona che rappresenta l’URC o il servizio LPML presso l’ufficio di compensazione.
  4. .
Art. 119b Requisiti professionali delle persone incaricate del servizio pubblico di collocamento

(art. 85b cpv. 4 LADI)

  1. Le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento devono, entro cinque anni dalla loro entrata in funzione, disporre del titolo di «Specialista in risorse umane con attestato professionale federale, opzione Servizi pubblici di collocamento e consulenza al personale» oppure possedere un’esperienza professionale o una formazione ritenute equivalenti dall’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. I Cantoni provvedono affinché le persone incaricate del servizio pubblico di collocamento possiedano le qualifiche richieste. Inoltre, provvedono affinché esse dispongano di una formazione iniziale specifica e di una formazione continua adeguata.
  3. L’ufficio di compensazione fornisce gli strumenti informatici atti a garantire la trasparenza della formazione. In casi particolari può dichiarare obbligatori i corsi o organizzarli di propria iniziativa.
Art. 119c Commissioni tripartite

(art. 85d e 113 cpv. 2 lett. d LADI)

  1. Il Cantone elabora per le sue commissioni tripartite un regolamento concernente i compiti, le competenze e l’organizzazione delle stesse. Detto regolamento dev’essere trasmesso all’ufficio di compensazione per informazione.
  2. .
  3. I rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori ricevono gettoni di presenza e indennità di viaggio. L’ufficio di compensazione stabilisce le tariffe. Le indennità sono rimborsate ai Cantoni nel quadro del finanziamento degli URC.
Art. 119c bis Collaborazione con gli uffici di collocamento privati

(art. 85 cpv. 1 lett. a e 85b cpv. 2 LADI)

  1. Agli uffici di collocamento privati chiamati a svolgere compiti di consulenza e di collocamento non possono essere delegati compiti sovrani quali la verifica dell’idoneità al collocamento o la decisione di sanzioni.
  2. Il servizio cantonale competente disciplina la collaborazione tra gli uffici di collocamento privati e gli URC mediante un contratto scritto. Tale contratto impegna gli uffici di collocamento privati:
    1. a informare l’URC sugli sforzi intrapresi in vista del collocamento e a notificargli i casi di comportamenti errati degli assicurati;
    2. a fornire all’URC le informazioni necessarie a quest’ultimo per svolgere il suo compito di osservazione del mercato di lavoro mediante il sistema d’informazione per il collocamento pubblico (art. 83 cpv. 1bislett. b LADI).
  3. Gli uffici di collocamento privati possono essere indennizzati mediante il fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione per le prestazioni fornite. L’ufficio di compensazione determina le prestazioni che danno diritto a un’indennità e l’importo della stessa.
  4. I dati concernenti gli assicurati o gli impieghi liberi possono essere trasmessi agli uffici di collocamento privati o a terzi soltanto previo consenso degli assicurati e dei datori di lavoro interessati.
Art. 119d Collaborazione interistituzionale

(art. 85f e 92 cpv. 7 LADI)

  1. L’ufficio di compensazione approva le domande di partecipazione temporanea alla copertura dei costi per migliorare la collaborazione interistituzionale a condizione che:
    1. tutte le istituzioni che assegnano persone partecipino ai costi dei provvedimenti secondo le loro basi legali;
    2. tali provvedimenti aumentino le prospettive di collocamento dei partecipanti.
  2. Lo scambio di servizi tra le istituzioni è disciplinato da una convenzione sulle prestazioni.
  3. L’ufficio di compensazione fa annualmente rapporto alla Commissione di sorveglianza sulle attività e sulle decisioni relative alla collaborazione interistituzionale.

Sezione 4: Ufficio centrale di compensazione dell’AVS

Art. 120 Conteggio dei contributi

(art. 87 LADI)

  1. L’ufficio centrale di compensazione dell’AVS versa ogni mese i contributi disponibili all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. Trasmette all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione, entro il 30 aprile dell’anno seguente, un conteggio da cui risultino gli introiti in contributi dell’esercizio annuo, articolati secondo le singole casse di compensazione AVS.
Art. 120a Procedura per il conteggio con l’assicurazione invalidità

(art. 94a LADI, art. 68septies LAI)

  1. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione presenta all’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS, entro la fine di gennaio dell’anno successivo, un conteggio annuale a carico del Fondo di compensazione dell’assicurazione invalidità
  2. Questo conteggio deve contenere almeno i dati seguenti:
    1. indicazioni circa l’importo in franchi da rimborsare;
    2. numero AVS degli assicurati;
    3. numero delle indennità giornaliere pagate;
    4. contributi alle assicurazioni sociali; e
    5. spese per i provvedimenti svolti inerenti al mercato del lavoro.
  3. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione trasmette una copia del conteggio all’UFAS.
  4. L’Ufficio centrale di compensazione dell’AVS verifica il conteggio e rimborsa le prestazioni di cui all’articolo 94a LADI.

Sezione 5: Commissione di sorveglianza

Art. 121
Art. 121a Comitato della Commissione di sorveglianza

(art. 89 LADI) La Commissione di sorveglianza può delegare a un comitato i compiti di cui all’articolo 89 LADI.

Art. 121b Collocamento del patrimonio del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione

(art. 89 cpv. 1 LADI)

  1. La Commissione di sorveglianza decide in merito ai collocamenti del patrimonio.
  2. L’Amministrazione federale delle finanze colloca il patrimonio del fondo di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione secondo la strategia di collocamento fissata dalla Commissione di sorveglianza e secondo le norme di collocamento. Essa informa regolarmente la Commissione di sorveglianza sui collocamenti effettuati.

Capitolo 3: Finanziamento

Art. 122 Spese amministrative di casse di compensazione AVS

(art. 92 cpv. 1 LADI)

  1. Le spese di riscossione dei contributi sono rimborsate alle casse di compensazione AVS in forma di una indennità globale.
  2. L’indennità alla cassa di compensazione AVS è calcolata secondo il numero dei datori di lavoro affiliati e l’importo medio dei contributi AVS/AI/IPG per datore di lavoro. L’UFAS stabilisce le aliquote di risarcimento d’intesa con l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  3. L’UFAS determina gli anni di riferimento per il calcolo, fornisce gli elementi di calcolo e stabilisce i singoli risarcimenti.
  4. Le casse di compensazione AVS, le quali provino che il risarcimento non copre manifestamente le loro spese di riscossione dei contributi, possono esigere dall’UFAS un’adeguata indennità complementare. L’Ufficio risolve d’intesa con l’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 122a Costi computabili risultanti dalla gestione degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale

(art. 92 cpv. 7 LADI)

  1. Sono presi in considerazione i costi d’esercizio e i costi d’investimento.
  2. Il DEFR può fissare un’indennità forfetaria o un tetto per determinate spese. In caso di dubbio, l’ufficio di compensazione decide caso per caso circa la computabilità dei costi.
  3. Il DEFR definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire degli URC, del servizio LPML e del servizio cantonale. Fissa i costi della disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello di qualifica del personale e di garantire un ingrandimento rapido delle strutture nel caso di nuovo aumento del numero di persone in cerca di un impiego.
  4. Il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un preventivo generale delle spese previste per gli URC, il servizio LPML e l’autorità cantonale. L’ufficio di compensazione determina la data di presentazione e la forma del preventivo.
  5. Dopo l’esame del preventivo, l’ufficio di compensazione emana una decisione di principio (decisione di assegnazione).
  6. Gli anticipi non possono rappresentare più dell’80 per cento dei costi preventivati. Un primo acconto del 30 per cento al massimo è versato all’inizio dell’anno e gli acconti seguenti sono versati a intervalli regolari.
  7. Alla fine di gennaio al più tardi, il Cantone presenta all’ufficio di compensazione un conteggio dettagliato dei costi effettivi dell’anno precedente.
  8. L’ufficio di compensazione esamina il conteggio conformemente all’ordinanza del 29 giugno 2001sull’indennizzo delle spese d’esecuzione della LADI.
  9. Il servizio cantonale tiene un inventario degli oggetti acquistati con i sussidi dell’assicurazione contro la disoccupazione. Siffatti oggetti possono essere alienati o destinati a un altro uso soltanto con l’approvazione dell’ufficio di compensazione. Il loro valore residuo deve essere dedotto dal conteggio.
Art. 122b Convenzione sulle prestazioni con i titolari delle casse di disoccupazione

(art. 92 cpv. 6 LADI)

  1. La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il titolare della cassa di disoccupazione nell’esecuzione dell’articolo 81 LADI. Con incentivi imperniati sulle prestazioni, essa induce i titolari a effettuare un’esecuzione efficiente. Disciplina in particolare:
    1. l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge;
    2. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti;
    3. le condizioni quadro per l’esercizio delle casse di disoccupazione;
    4. le prestazioni dell’ufficio di compensazione e delle casse di disoccupazione;
    5. il finanziamento;
    6. il «reporting»;
    7. la durata della convenzione e la denuncia.
  2. Il DEFR può affidare l’elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall’ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentate le casse di disoccupazione.
  3. Se un titolare non ha firmato la convenzione in un anno civile, i costi computabili sono rimborsati in base alla prestazione. La valutazione degli indicatori concernenti la prestazione è effettuata analogamente alla convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 6 LADI, conclusa tra il DEFR e gli altri titolari di casse. Se la prestazione di una cassa si situa nella zona neutra o nella zona del bonus, i costi computabili secondo l’ordinanza del 12 febbraio 1986concernente il rimborso delle spese amministrative delle casse di disoccupazione sono interamente rimborsati al titolare. Se la prestazione si trova nella zona del malus, è applicato il disciplinamento del malus della convenzione sulle prestazioni conclusa con gli altri titolari.
  4. Il DEFR definisce la struttura minima necessaria per garantire la disponibilità a intervenire delle casse di disoccupazione. Stabilisce il costo di questa disponibilità a intervenire, tenuto conto della necessità di preservare il livello della qualifica del personale e di garantire un rapido ingrandimento delle strutture nel caso di un nuovo aumento del numero dei disoccupati.
Art. 122c Convenzione sulle prestazioni con gli URC, con il servizio LPML e con il servizio cantonale

(art. 92 cpv. 7 LADI)

  1. La convenzione sulle prestazioni secondo l’articolo 92 capoverso 7 LADI disciplina la cooperazione tra la Confederazione e il Cantone nell’esecuzione degli articoli 85 capoverso 1 e 85b LADI. Con incentivi, essa induce il Cantone a effettuare un’esecuzione efficace e efficiente. Disciplina in particolare:
    1. l’attuazione degli obiettivi dell’esecuzione della legge;
    2. gli indicatori concernenti la valutazione degli effetti;
    3. le condizioni quadro per l’esercizio degli organi esecutivi;
    4. le prestazioni dell’ufficio di compensazione e dei Cantoni;
    5. il «reporting»;
    6. la durata della convenzione e la denuncia.
  2. Il DEFR può affidare l’elaborazione della convenzione e la valutazione dei risultati ottenuti a una commissione diretta dall’ufficio di compensazione, nella quale sono rappresentati i Cantoni.
  3. Per permettere di paragonare gli effetti ottenuti dai Cantoni, la convenzione può prevedere l’applicazione di un modello econometrico.
  4. Il Cantone e il DEFR disciplinano nella convenzione le modalità del sistema d’incentivazione in funzione degli effetti ottenuti.
  5. Se un Cantone non ha firmato la convenzione, il DEFR determina, mediante decisione formale, in che misura la convenzione debba essere applicata.
Art. 123

Titolo 4: Disposizioni diverse

Art. 124 Versamento dell’arretrato a terzi che hanno effettuato anticipi

(art. 94 cpv. 3 LADI)

  1. L’organismo che effettua un anticipo deve far valere il suo diritto presso la cassa di disoccupazione competente al momento del versamento dell’anticipo.
  2. Sono considerati anticipi:
    1. le prestazioni volontarie, nella misura in cui l’assicurato sia tenuto a rimborsarle e abbia acconsentito per iscritto al pagamento dell’arretrato all’organismo che gli ha concesso l’anticipo;
    2. le prestazioni versate per legge o in virtù di un contratto, nella misura in cui il diritto alla restituzione, in caso di pagamento dell’arretrato, risulti chiaramente dalla legge o dal contratto.
Art. 124a
Art. 125 Conservazione dei dati

(art. 46 LPGA; art. 96c cpv. 3 LADI)

  1. I dati dei libri di commercio e dei documenti contabili sono conservati per dieci anni.
  2. I dati sui casi assicurativi sono conservati per cinque anni dopo il loro ultimo trattamento.
  3. L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sorveglia l’esecuzione della conservazione dei dati.
Art. 126 Diritto alla protezione dei dati delle persone interessate

(art. 96b , 96c e 97a LADI)

  1. Le persone interessate, quando s’annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su:
    1. l’identità e i dati di contatto del titolare;
    2. lo scopo dei sistemi d’informazione;
    3. i dati trattati;
    4. se del caso, i destinatari o le categorie di destinatari i cui dati personali sono comunicati;
    5. i loro diritti.
  2. La persona interessata può esigere dai servizi d’elaborazione dei dati che:
    1. l’informino gratuitamente, per scritto e in forma generalmente comprensibile, sui dati che la concernono;
    2. rettifichino o completino i dati inesatti o incompleti;
    3. distruggano i dati divenuti inutili.
  3. La persona interessata può esigere inoltre che una rettificazione, un complemento o una distruzione di dati siano parimente comunicati ai servizi ai quali i dati erano stati trasmessi.
  4. .
  5. Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d’informazione comune, uno di essi è designato quale responsabile dell’intero sistema.
Art. 126a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati

(art. 97a cpv. 6 LADI)

  1. Nei casi di cui all’articolo 97a capoverso 4 LADI è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche particolari. Si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell’8 settembre 2004.
  2. Per le pubblicazioni di cui all’articolo 97a capoverso 3 LADI è riscosso un emolumento a copertura delle spese.
  3. L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza o per altri gravi motivi.
Art. 127
Art. 128 Competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni

(art. 100 cpv. 3 LADI)

  1. La competenza del tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle casse di disoccupazione è disciplinata in analogia con gli articoli 77 e 119.
  2. Il tribunale cantonale delle assicurazioni è competente per giudicare i ricorsi contro le decisioni di un servizio dello stesso Cantone.
Art. 128a Procedura

(art. 34 LPGA e 102 LADI)

  1. Le decisioni dell’ultima istanza cantonale sono notificate alle parti, all’istanza precedente, al servizio cantonale e all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione.
  2. All’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione sono altresì notificate:
    1. le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettere c e d LADI, se non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
    2. le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 1 lettera e LADI, se è stato violato l’obbligo di informare il servizio cantonale o l’ufficio del lavoro e le decisioni non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
    3. le decisioni di sospensione secondo l’articolo 30 capoverso 4 LADI;
    4. .
    5. le decisioni secondo gli articoli 36 capoverso 4 e 45 capoverso 4 LADI;
    6. le decisioni sui casi che, in virtù dell’articolo 81 capoverso 2 LADI, sono sottoposti per decisione al servizio cantonale o ad un’altra autorità da esso designata;
    7. le decisioni secondo l’articolo 85 capoverso 1 lettera d LADI, se non sono emanate dall’URC (art. 85b cpv. 1 LADI);
    8. le decisioni su domande di condono secondo l’articolo 95 LADI;
    9. le decisioni su opposizione riguardo decisioni che devono essere notificate all’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione ai termini delle lettere a–h, come pure le decisioni su opposizione che devono essere emanate da un organo differente da quello che ha emanato la decisione (art. 100 cpv. 2 LADI).
Art. 129
Art. 129a Relazione con il diritto europeo

Gli Stati membri della Comunità europea ai sensi dell’articolo 14 capoverso 3 LADI sono gli Stati membri dell’Unione europea ai quali si applica l’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone di cui all’articolo 121 capoverso 1 lettera a LADI.

Titolo 5: Disposizioni finali

Art. 130 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza 25 febbraio 1986sui ricorsi delle casse di disoccupazione concernenti le spese amministrative è abrogata.

Art. 131 Modifica del diritto vigente

.

Art. 131a
Art. 132 Entrata in vigore
  1. La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1984, ad eccezione dell’articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2.
  2. L’articolo 76 capoversi 1 lettera c e 2 entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Disposizione finale della modifica del 25 aprile 1985

Disposizione finale della modifica del 6 novembre 1996

Allegato(art. 41c cpv. 9)

Aumento del numero di indennità giornaliere nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata

RegioneClasse d’etàAumentoDurata di validità
Cantone Ticino Regione MS Lugano30 anni e oltre1201° dicembre 2010–31 marzo 2011
Cantone di Vaud30 anni e oltre1201° dicembre 2010–31 marzo 2011
Cantone di Neuchâtel30 anni e oltre1201° gennaio 2011–31 marzo 2011
Cantone di Ginevra30 anni e oltre1201° novembre 2010–31 marzo 2011
Cantone Giura30 anni e oltre1201° novembre 2010–31 marzo 2011

Zitiert in

Decisioni

195