Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_845/2025

Sentenza del 17 settembre 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Abrecht, Presidente, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto Perquisizione e sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 luglio 2025 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.153).

Fatti:

A.

Nel mese di gennaio 2024, l'Autorità regionale di protezione 15 sede di Bellinzona ha segnalato la situazione in cui apparentemente si trovava B.________ (nata nel 1933), la quale viveva con il figlio A.. Sulla base dei comportamenti di quest'ultimo nei confronti degli agenti di polizia intervenuti, dei fratelli e dei nipoti così come dell'Autorità regionale di protezione 15, tale autorità ha ipotizzato che B. fosse, di fatto, privata della libertà di muoversi liberamente rispettivamente di determinarsi in merito ai contatti con i suoi figli e nipoti. L'esposto dell'Autorità regionale di protezione 15 è stato registrato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino come inc. xxx. L'Autorità regionale di protezione 15 ha presentato ulteriori segnalazioni il 2 luglio 2024, il 3/4 settembre 2024 e il 18/22 aprile 2025. Con decreto del 6 maggio 2025, il pubblico ministero ha disposto la perquisizione domiciliare di A.________ e B.________, oltre al sequestro di quanto poteva avere importanza per il procedimento penale.

B.

Adita da A.________, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello con sentenza del 18 luglio 2025 ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato contro il decreto di perquisizione e sequestro del 6 maggio 2025.

C.

Con atto del 26 agosto 2025 (timbro postale), A.________ impugna questa sentenza dinanzi al Tribunale federale sia con un ricorso in materia penale sia con un ricorso sussidiario in materia costituzionale. Previa concessione dell'effetto sospensivo, postula in via principale l'annullamento della sentenza impugnata, l'accertamento dell'illiceità di tale sentenza così come del procedimento penale e della perquisizione domiciliare, il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione e l'estromissione dagli atti delle foto scattate durante la perquisizione. In via subordinata, postula che venga accertato un diniego di giustizia da parte della Corte cantonale e che gli atti le vengano ritornati con l'ordine di entrare nel merito del reclamo e di accoglierlo. Chiede inoltre l'estromissione dagli atti delle foto scattate durante la perquisizione. In via ancor più subordinata, chiede l'annullamento della decisione impugnata, l'accertamento dell'illiceità di tale sentenza così come del procedimento penale e della perquisizione domiciliare, il rinvio degli atti all'istanza inferiore per nuova decisione con l'ordine di entrare nel merito del reclamo e di abbandonare il procedimento penale. Postula infine l'estromissione dagli atti delle foto scattate durante la perquisizione. Con scritti del 27 agosto 2025 (timbro postale) e del 1° settembre 2025 (timbro postale), A.________ ha integrato il suo ricorso.

Diritto:

Giusta l'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF).

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

2.1. Le integrazioni del ricorso addotte dal ricorrente dopo la scadenza del termine ricorsuale (art. 100 cpv. 1 LTF), non prorogabile (art. 47 cpv. 1 LTF), sono inammissibili.

2.2. La Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato contro l'ordine di perquisizione domiciliare e sequestro del 6 maggio 2025. Contro tale decisione incidentale pronunciata in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) è di principio ammissibile il ricorso in materia penale, indipendentemente dalla sussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 149 IV 205 consid. 1.2; sentenza 7B_664/2023 del 4 settembre 2024 consid. 1).

Poiché è di principio aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione (art. 113 LTF) ed è pertanto inammissibile.

2.3. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF), in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF). Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.1; 6B_557/2025 del 9 luglio 2025 consid. 4.2).

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenze 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.1; 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.2).

2.4. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono manifestamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente si limita ad esprimersi sul merito dei fatti denunciati.

Egli non fa tuttavia valere con un'argomentazione conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 396 cpv. 1 CPP, che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo. In particolare, egli non dimostra di aver sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenze 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.2; 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.2.3 e riferimenti). Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP, accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.

2.5. Per abbondanza va osservato che la Corte cantonale non si è limitata ad esprimersi sulla motivazione carente del reclamo ma ha anche aggiunto, nell'ambito di una motivazione alternativa, che anche in caso di ammissibilità del reclamo lo stesso andrebbe respinto.

Ritenuto che il ricorrente non censura la motivazione alternativa della Corte cantonale, il ricorso inoltrato risulta inammissibile anche in applicazione della giurisprudenza secondo la quale, se una decisione si fonda su più motivazioni alternative e indipendenti, occorre contestarle tutte con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena appunto di inammissibilità del ricorso (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4; sentenza 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.3).

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso in materia penale dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente. Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, peraltro neppure motivata (cfr. art. 42 cpv. 1 LTF), diventa priva d'oggetto.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile.

Il ricorso in materia penale è inammissibile.

La domanda di concessione dell'effetto sospensivo è priva d'oggetto.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 settembre 2025

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

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