Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

6B_557/2025

Sentenza del 9 luglio 2025

I Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Muschietti, Giudice presidente, Cancelliera Ortolano Ribordy.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.

Oggetto Grave infrazione alla legge sulla circolazione stradale, domanda di restituzione del termine, esigenze di motivazione;

ricorso contro la sentenza emanata l'11 settembre 2023 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2022.263).

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

Con sentenza dell'11 settembre 2023, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha respinto l'appello di A.________ e ha confermato la sua condanna per titolo di grave infrazione alle norme della circolazione stradale. La sentenza è stata notificata al patrocinatore di fiducia di A.________ in data 27 settembre 2023. Sostenendo di aver appreso dall'Ufficio della circolazione stradale di Zurigo dell'emanazione della sentenza, il 29 agosto 2024 A.________ ha domandato alla CARP di notificargliela direttamente, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dal proprio legale. Contattato dalla CARP, quest'ultimo si è impegnato a fornire le necessarie informazioni all'interessato. Dopo essere stata nuovamente interpellata da A.________ il 24 marzo 2025, la CARP gli ha trasmesso una copia della sentenza di appello in data 28 marzo 2025. Il 7 aprile successivo A.________ ha chiesto alla CARP la concessione di un termine per contestare la sentenza. Con decisione del 12 maggio 2025 la CARP ha dichiarato irricevibile l'istanza di restituzione del termine, dovendo essere presentata al Tribunale federale unitamente al ricorso entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento.

Con atto del 19 giugno 2025, redatto in tedesco, A.________ si aggrava al Tribunale federale con un ricorso in materia penale. Postula, previo annullamento della decisione del 12 maggio 2025 di rifiuto di nuova notificazione della sentenza dell'11 settembre 2023, rispettivamente di rifiuto della restituzione del termine, che il suo ricorso in materia penale sia dichiarato tempestivo. Nel merito, chiede l'annullamento della sentenza emanata dalla CARP l'11 settembre 2023 e il suo proscioglimento dall'accusa di grave infrazione alle norme della circolazione stradale, subordinatamente il rinvio della causa all'autorità precedente per nuovo giudizio. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'intero incarto cantonale.

Conformemente all'art. 54 cpv. 1 LTF la presente sentenza è redatta in italiano, lingua della decisione impugnata, malgrado il ricorso sia stato scritto in tedesco.

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere l'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 151 II 68 consid. 1).

4.1. Benché formalmente il ricorrente postuli l'annullamento della decisione di irricevibilità emanata il 12 maggio 2025 dalla CARP, egli non contesta l'incompetenza della stessa per statuire sulla domanda di restituzione del termine per impugnare la sentenza di appello dell'11 settembre 2023. L'insorgente non solleva alcuna censura specifica contro la decisione del 12 maggio 2025, ma riformula l'istanza già inoltrata in sede cantonale.

In concreto non è tuttavia necessario pronunciarsi sulla domanda di restituzione del termine giusta l'art. 50 LTF, perché, quand'anche fosse accolta, il ricorso sfuggirebbe a un esame di merito per le ragioni che seguono.

4.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF), in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 LTF). Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e illustrare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenza 6B_125/2024 del 5 giugno 2024 consid. 2.3.2 e rinvii).

Le esigenze di motivazione sono accresciute laddove la parte ricorrente lamenta arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. Trattandosi di una garanzia di rango costituzionale, il Tribunale federale esamina le relative censure soltanto se sono motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). In quest'ottica, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie non sono ammissibili (DTF 148 IV 356 consid. 2.1). Per motivare l'arbitrio, non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole una versione propria. Occorre invece dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove dell'istanza precedente sia manifestamente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondi su una svista manifesta o contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia o dell'equità (DTF 148 IV 356 consid. 2.1, 39 consid. 2.3.5). L'impugnativa in esame disattende queste esigenze di motivazione e sfugge pertanto a un esame di merito. Riproponendo in questa sede la sua linea difensiva, l'insorgente sostiene che la segnaletica, nel tratto di strada in cui è stato compiuto il rilevamento radar, non sarebbe stata conforme ai piani esecutivi dell'USTRA relativi alla segnaletica di cantiere, come si evincerebbe dalle fotografie da lui prodotte. Ritiene che tali fotografie inficerebbero i protocolli di collaudo della segnaletica di cantiere. In tal modo egli si limita a opporre la propria valutazione delle prove agli atti a quella dell'autorità cantonale, con un'argomentazione appellatoria e quindi inammissibile in questa sede. Il Tribunale federale è infatti vincolato ai fatti ritenuti dall'autorità precedente, salvo se accertati in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 150 I 50 consid. 3.3.1). L'esame dei fatti accertati e della valutazione delle prove da cui risultano è quindi limitato all'arbitrio. Il ricorrente tuttavia argomenta liberamente e non dimostra né sostanzia arbitrio di sorta nella fedefacenza accordata dalla CARP ai protocolli di collaudo della segnaletica di cantiere e nella ritenuta irrilevanza delle immagini da lui prodotte.

Ne segue che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere evaso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie sono poste a carico del ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino.

Losanna, 9 luglio 2025

In nome della I Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Muschietti

La Cancelliera: Ortolano Ribordy

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25.03.2026