Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_885/2025

Sentenza del 2 ottobre 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Abrecht, Presidente, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.

Oggetto Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la decisione emanata il 7 luglio 2025 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2025.120).

Fatti:

A.

Con decisione del 7 luglio 2025, il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere del 20 marzo 2025.

B.

A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale che la stessa venga annullata e che l'incarto sia ritornato all'autorità inferiore per nuova decisione. In via subordinata, postula che il Tribunale federale statuisca nel merito. A.________ chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

Giusta l'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF; sentenza 7B_845/2025 del 17 settembre 2025 consid. 1).

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 151 II 68 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

2.1. Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenza 7B_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.2 e rinvii).

2.2. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.1; 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.1; 7B_1221/2024 del 14 febbraio 2025 consid. 1.1).

2.3. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono completamente disattese. La ricorrente elenca una serie di diritti che ritiene violati. Tali aspetti, tuttavia, esulano dall'oggetto della procedura, circoscritto alla pronuncia di irricevibilità dell'impugnativa dinanzi alla Corte cantonale per tardività del reclamo. Su questo punto, la ricorrente non adduce né sostanzia alcuna violazione del diritto. Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché il Presidente della Corte cantonale, accertando la tardività del reclamo inoltrato e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso, avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 396 cpv. 1 CPP. Nella misura in cui la ricorrente adduce una pretesa "problematica dei termini" ("Fristenproblematik") e rinvia all'art. 29 cpv. 1 Cost., agli art. 44-50 LTF e all'art. 6 CEDU, ella perde di vista che la base legale per determinare la tempestività di un reclamo nell'ambito di un procedimento penale in sede cantonale è l'art. 396 cpv. 1 CPP. Norma di cui la ricorrente non fa valere né tantomeno dimostra la violazione.

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. La domanda di assistenza giudiziaria va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 LTF), indipendentemente da un'eventuale indigenza della ricorrente, peraltro non comprovata. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e al Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 ottobre 2025

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

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