Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_335/2025

Sentenza del 29 ottobre 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudici federali Abrecht, Presidente, Koch, Kölz, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Postizzi, ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, opponente.

Oggetto Decisione giudiziaria indipendente successiva,

ricorso contro la sentenza emanata il 13 marzo 2025 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2024.231).

Fatti:

A.

A.a. Con sentenza del 17 dicembre 2019, la Corte delle assise criminali del Tribunale penale cantonale del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ colpevole, in particolare, di ripetuta guida senza autorizzazione e infrazione alla LCStr (RS 741.01). Nei suoi confronti è stata ordinata la confisca di tutto quanto sotto sequestro, ad eccezione dell'auto d'epoca (dispositivo n. 6). La confisca concerneva i veicoli www, xxx e yyy.

A.b. In parziale accoglimento dell'appello presentato da A.________, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino con sentenza del 3 agosto 2020 ha, tra l'altro, confermato quanto già ordinato dalla Corte delle assise criminali con giudizio del 17 dicembre 2019, e meglio la confisca di "tutto quanto in sequestro", ad eccezione del veicolo zzz (dispositivo n. 5). Non impugnata, tale sentenza è cresciuta in giudicato.

B.

B.a. Con scritto del 7 novembre 2023, il Comando della Polizia cantonale ha trasmesso al Tribunale penale cantonale, per competenza, l'istanza del 21 settembre 2023 presentata da A.________ per il tramite del suo patrocinatore. Con tale istanza egli ha postulato che l'eventuale provento della realizzazione dei veicoli oggetto di confisca venisse assegnato al suo mandante in applicazione dell'art. 90a cpv. 2 LCStr.

B.b. Con istanza del 9 novembre 2023 indirizzata all'allora Presidente del Tribunale penale cantonale, il patrocinatore di A.________, richiamando l'art. 364 cpv. 2 CPP e ritenuta la presenza di una lacuna del giudizio nel dispositivo della sentenza del 17 dicembre 2019 relativo alla confisca, ha postulato che nell'ambito di una procedura indipendente da tale sentenza venga ordinata la realizzazione delle automobili confiscate e il versamento del provento netto di tale realizzazione al suo mandante in quanto proprietario delle stesse.

B.c. Con decisione del 13 giugno 2024, la Corte delle assise criminali del Tribunale penale cantonale ha dichiarato inammissibile la suddetta istanza.

B.d. Avverso tale decisione, A.________ ha interposto reclamo ex art. 393 CPP alla Corte dei reclami penali del Cantone Ticino. Con decisione del 15 ottobre 2024, la Corte dei reclami penali, richiamando l'art. 363 cpv. 3 CPP, ha trasmesso il reclamo per competenza alla Corte di appello e di revisione penale. Quest'ultima, con sentenza del 13 marzo 2025, ha respinto l'appello e posto gli oneri processuali a carico di A.________.

C.

Avverso questa sentenza A.________ insorge con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Postula che la sentenza della Corte di appello e di revisione penale del 13 marzo 2025 venga annullata e che l'autorità giudiziaria di prima istanza sia tenuta a completare il dispositivo della sentenza del 17 dicembre 2019 conformemente all'art. 364 cpv. 2 CPP, indicando che il provento netto della realizzazione dei tre veicoli confiscati www, xxx e yyy venga devoluto al ricorrente. Non è stato ordinato uno scambio di scritti, ma è stato richiamato l'incarto cantonale.

Diritto:

La decisione impugnata, di carattere finale (art. 90 LTF), è stata pronunciata in una causa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF), da un'autorità di ultima istanza cantonale (art. 80 cpv. 1 LTF). La legittimazione del ricorrente è data (art. 81 cpv. 1 LTF). Il ricorso è tempestivo (art. 100 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 46 cpv. 1 lett. a LTF). La II Corte di diritto penale è competente per trattare il rimedio esperito contro una decisione giudiziaria indipendente successiva (vedi sentenza 7B_408/2025 del 4 settembre 2025 fatti lett. C).

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2). In quest'ottica, critiche meramente appellatorie sono inammissibili (DTF 148 IV 409 consid. 2.2, 356 consid. 2.1). Quando una sentenza si fonda su due motivazioni alternative e indipendenti il ricorrente deve confrontarsi, pena l'inammissibilità, con entrambe, poiché il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le censure volte contro tutte le motivazioni (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4; sentenze 7B_845/2025 del 17 settembre 2025 consid. 2.5; 7B_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.3).

3.1. Il ricorrente adduce che l'art. 90a cpv. 4 [recte: cpv. 2] LCStr costituisce una base legale nel diritto materiale che attribuisce al giudice il potere decisionale sulla realizzazione e sul destino della confisca. A suo dire, questa competenza discrezionale del giudice rappresenta la "base materiale" richiesta per applicare l'art. 364 cpv. 2 CPP. Egli sostiene che il dispositivo della sentenza emessa da entrambe le istanze cantonali omette di trattare un punto essenziale, ovvero la realizzazione e la destinazione del provento dei veicoli confiscati. Non si tratterebbe di una modifica della sentenza alla luce di nuovi sviluppi fattuali, ma bensì di un completamento di un dispositivo incompleto, in applicazione dell'art. 364 cpv. 2 CPP.

3.2. La Corte cantonale ha rilevato che il CPP prevede numerosi casi in cui il giudice deve modificare o integrare successivamente una sentenza penale dopo che questa è stata emessa ed è passata in giudicato, e questo per tenere conto degli sviluppi successivi. Se non esiste una base corrispondente nel diritto materiale, secondo la Corte cantonale la procedura ex art. 363 e segg. CPP non si applica. In concreto, la Corte cantonale ha negato la presenza di una tale base nel diritto materiale, negando già per questo motivo l'applicabilità della procedura di cui agli art. 363 e segg. CPP. Nell'ambito di una motivazione alternativa, la Corte cantonale ha ritenuto che, anche nel caso in cui si volesse ritenere che il giudizio del 3 agosto 2020 sia errato, la procedura di cui agli art. 363 e segg. CPP non potrebbe in ogni caso servire a modificarlo.

3.3. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale, nell'ambito della procedura prevista dagli art. 363 e segg. CPP non si tratta di correggere una sentenza cresciuta in giudicato eventualmente errata, ma bensì di tenere conto di un successivo sviluppo (DTF 142 IV 307 consid. 2.2; 141 IV 396 consid. 3.1; sentenze 7B_1136/2024 del 25 novembre 2024 consid. 2.2 e rinvii; 6B_1035/2019 del 22 ottobre 2019 consid. 1.3.3; 6B_875/2016 del 3 ottobre 2016 consid. 3.1).

La procedura ex art. 363 e segg. CPP trova fondamento nel diritto materiale (DTF 141 IV 396 consid. 3.1; sentenze 6B_50/2021 dell'8 settembre 2021 consid. 4.4; 6B_1213/2016 dell'8 marzo 2017 consid. 2.1). Una decisione giudiziaria indipendente successiva può essere definita come una decisione successiva alla sentenza di condanna cresciuta in giudicato che modifica o integra tale sentenza a causa di una circostanza legata al comportamento del condannato o alla procedura di esecuzione della pena, emanata dal tribunale competente in virtù del diritto penale federale nell'ambito di una procedura indipendente e che ha effetti equivalenti a quelli di un giudizio di merito (LAURENT MOREILLON/AUDE PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 3aed. 2025, n. 5 ad art. 363 CPP; CHRISTIAN ROTEN/MICHEL PERRIN, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2aed. 2019, n. 15 ad art. 363 CPP). Quali decisioni giudiziarie indipendenti successive valgono segnatamente le decisioni concernenti la protrazione di una misura terapeutica stazionaria (art. 59 cpv. 4 CP), la protrazione del trattamento di dipendenza (art. 60 cpv. 4 CP), la disposizione dell'internamento (art. 62c cpv. 4 CP) oppure la disposizione di una misura terapeutica stazionaria (art. 65 CP; vedi per altri esempi: messaggio del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1200 seg. n. 2.8.4; DTF 141 IV 396 consid. 3.1; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 6 ad art. 363 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3aed. 2020, n. 2 ad art. 363 CPP). In assenza di una base corrispondente nel diritto materiale, l'applicabilità della procedura ex art. 363 e segg. CPP è esclusa (cfr. sentenza 6B_50/2021 dell'8 settembre 2021 consid. 4.4; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4aed. 2023, n. 1 ad art. 363 CPP).

3.4. In concreto, la Corte cantonale ha rettamente applicato i principi esposti, negando l'esistenza di una base nel diritto materiale che permettesse l'applicabilità della procedura ex art. 363 e segg. CPP. La norma richiamata dal ricorrente, ossia l'art. 90a cpv. 4 [recte: cpv. 2] LCStr, conferisce al giudice la facoltà di ordinare nel giudizio di merito la realizzazione del veicolo a motore confiscato e stabilire l'utilizzo dei ricavi dedotte le spese di realizzazione e procedurali. Tale norma, a differenza di quelle summenzionate, non permette invece di modificare o integrare un giudizio definitivo di condanna, ritenuto che essa non mira a tenere conto di uno sviluppo futuro (cfr. consid. 3.3 supra).

Contrariamente all'assunto ricorsuale, una base nel diritto materiale che permetta l'applicazione della procedura ex art. 363 e segg. CPP non può essere ravvisata nemmeno nell'art. 364 cpv. 2 CPP. Tale norma di diritto processuale si limita infatti a stabilire quali parti hanno diritto di richiedere l'apertura di una tale procedura. Venendo meno al suo obbligo di motivazione (cfr. consid. 2 supra), il ricorrente omette inoltre di confrontarsi con la motivazione alternativa con la quale la Corte cantonale ha rettamente rilevato che, anche in presenza di un'eventuale errore nella sentenza di merito, lo stesso non potrebbe essere corretto nell'ambito di una procedura ex art. 363 e segg. CPP (cfr. consid. 3.3 supra). Nella misura della loro ammissibilità, le critiche ricorsuali risultano pertanto infondate e vanno respinte.

Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno pertanto poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione alle parti, alla Corte di appello e di revisione penale, alla Corte delle assise criminali, al Comando Polizia cantonale, al Ministero pubblico, all'Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, e al Servizio reperti del Cantone Ticino.

Losanna, 29 ottobre 2025

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
7B_335/2025
Gericht
Bger
Geschaftszahlen
7B_335/2025, CH_BGer_007
Entscheidungsdatum
29.10.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026