Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

7B_442/2025

Sentenza del 21 luglio 2025

II Corte di diritto penale

Composizione Giudice federale Abrecht, Presidente, Cancelliere Caprara.

Partecipanti al procedimento Fondazione A.________, patrocinata dall'avv. Maurizio Murdaca, ricorrente,

contro

Ministero pubblico III del Canton Zurigo, Sezione criminalità economica, e assistenza giudiziaria internazionale, Güterstrasse 33, 8010 Zurigo, opponente.

Oggetto Decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la decisione emanata il 1° aprile 2025 dalla III Camera penale del Tribunale superiore del Canton Zurigo (UE250020-O/U/JST>AEP).

Fatti:

A.

Nell'agosto 2024, B., in qualità di rappresentante della fondazione A., ha inoltrato al Ministero pubblico del Canton Zurigo una "relazione". In seguito, la fondazione ha presentato al Ministero pubblico ulteriori istanze. Secondo tali istanze, C.________ (deceduto nel mese di ottobre 1990) avrebbe depositato dieci certificati di deposito e averi per un valore di oltre USD 38 miliardi presso la banca D.________ di X.________ (oggi: banca E.) e undici certificati di deposito e averi per un valore di oltre USD 26 miliardi presso la banca F. di X.. In data 2 settembre 2009, tali certificati sarebbero stati donati dagli eredi di C. alla fondazione. La fondazione avrebbe richiesto alle due banche il rilascio dei fondi, ma le banche avrebbero dichiarato che non esistono relazioni bancarie corrispondenti. La fondazione accusa le banche di appropriazione indebita, riciclaggio di denaro e bancarotta fraudolenta.

B.

Con decisione del 27 dicembre 2024, il Ministero pubblico del Canton Zurigo ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla suddetta denuncia. Avverso questa decisione, il 9 gennaio 2025 la fondazione ha interposto "appello" presso il Ministero pubblico. Quest'ultimo ha trasmesso l'istanza al Tribunale superiore del Canton Zurigo per l'eventuale trattazione come reclamo. Con decisione del 1° aprile 2025, il Tribunale superiore del Canton Zurigo ha dichiarato irricevibile il reclamo.

C.

La fondazione impugna questa decisione con un ricorso al Tribunale federale, postulando in buona sostanza il suo annullamento e il rinvio degli atti al Ministero pubblico al fine di avviare un procedimento penale nei confronti delle banche coinvolte.

Diritto:

Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali, di regola nella lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In concreto, la decisione impugnata è redatta in lingua tedesca, mentre il ricorso in quella italiana, come consentito dall'art. 42 cpv. 1 LTF. Ritenuto che la Corte cantonale ha proceduto a tradurre in italiano la decisione qui impugnata, si giustifica eccezionalmente di scostarsi dalla regola dell'art. 54 cpv. 1 LTF e di rendere anche la presente decisione in italiano (cfr. sentenza 6B_1131/2023 del 27 ottobre 2023 consid. 1).

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 150 IV 103 consid. 1).

2.1. Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nei motivi del ricorso è necessario spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto (DTF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2).

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito (DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenze 7B_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.2; 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.2.2).

2.2. In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono manifestamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, la ricorrente si limita ad esprimersi sul merito dei fatti denunciati. Ella non fa tuttavia valere con un'argomentazione conforme alle esigenze di motivazione dell'art. 42 cpv. 2 LTF la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in combinato disposto con l'art. 396 cpv. 1 CPP, che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo. In particolare, ella non dimostra di aver sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell'art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenza 7B_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.2.3 e riferimenti). Sarebbe spettato alla ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché la Corte cantonale, accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso, avrebbe violato il diritto, segnatamente l'art. 385 CPP.

2.3. Per abbondanza va osservato che la Corte cantonale non si è limitata ad esprimersi sulla motivazione carente del reclamo ma ha anche aggiunto, nell'ambito di una motivazione alternativa, che anche in caso di ammissibilità del reclamo lo stesso andrebbe respinto. A mente della Corte cantonale, infatti, il fatto che le controparti (ossia le banche a cui si era rivolta la ricorrente) non abbiano reagito alla richiesta di consegna da parte della ricorrente, oppure che abbiano informato che le relazioni bancarie non fossero note, non costituisce di per sé un indizio di appropriazione indebita, di riciclaggio di denaro o di bancarotta fraudolenta. Secondo la Corte cantonale, in assenza di ulteriori elementi nel presente caso si deve presumere una controversia puramente civile.

Ritenuto che la ricorrente non censura la motivazione alternativa della Corte cantonale (art. 42 cpv. 2 LTF), il ricorso inoltrato risulta inammissibile anche in applicazione della giurisprudenza secondo la quale, se una decisione si fonda su più motivazioni alternative e indipendenti, occorre contestarle tutte con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena appunto dell'inammissibilità (DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4).

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico della ricorrente.

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

Il ricorso è inammissibile.

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

Comunicazione alle parti e alla III Camera penale del Tribunale superiore del Canton Zurigo.

Losanna, 21 luglio 2025

In nome della II Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Abrecht

Il Cancelliere: Caprara

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