Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_643/2024

Sentenza del 27 giugno 2025

II Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Hänni, Kradolfer, Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento A.________, ricorrente,

contro

Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna.

Oggetto Rifiuto dell'approvazione del rilascio di un permesso di dimora,

ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2024 del Tribunale amministrativo federale, Corte VI, (F-2033/2022).

Fatti:

A.

A.a. Il 22 giugno 2015 A., cittadino senegalese (1978), ha sposato a X. (IT) B., cittadina italiana (1967), la quale risiedeva dal 2011 a Y., al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS. Il 26 gennaio 2016, ottenuto un permesso di dimora UE/AELS (ricongiungimento familiare), ha raggiunto la moglie, alla quale lo stesso anno è stato rilasciato un permesso di domicilio UE/AELS. Il 1° gennaio 2018 A.________ ha iniziato a lavorare a tempo pieno come collaboratore alle pulizie presso le Ferrovie federali svizzere (FFS) a Z.________.

Durante un suo soggiorno in Senegal nel giugno 2018, A.________ ha avuto una relazione extraconiugale con una concittadina, che ha rivisto nell'ottobre 2018. Il 13 marzo 2019 è divenuto padre di una bambina, nata da questa relazione.

A.b. Il 12 marzo 2019 A.________ ha comunicato alle competenti autorità migratorie ticinesi che, dal 1° ottobre 2018, risiedeva a Z.________ durante la settimana feriale per motivi di lavoro.

A.c. Il 30 settembre 2020 A.________ e la moglie hanno espresso dinanzi all'Ufficiale dello Stato civile di X.________ la loro intenzione di sciogliere il loro matrimonio. La separazione è stata ufficializzata dinanzi alla stessa autorità il 19 febbraio 2021.

B.

B.a. Nel novembre 2020 A.________ ha chiesto alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (di seguito: Sezione della popolazione) l'aggiornamento del suo permesso di dimora UE/AELS. Detta autorità ha allora avviato degli accertamenti, avvalendosi della collaborazione della Polizia cantonale. Quest'ultima ha sentito A.________ il 13 gennaio 2021 e il 28 aprile 2021, mentre la moglie è stata udita il 20 gennaio 2021.

B.b. Il 31 maggio 2021 la Sezione della popolazione ha revocato il permesso di dimora UE/AELS di A.________. Ha osservato che lo scopo originario del soggiorno in Svizzera era venuto a mancare siccome dal 19 marzo 2019 l'interessato non viveva più con la ex moglie e che la coppia aveva divorziato il 30 settembre 2020. Nel contempo l'ha informato che era disposta a rilasciargli un permesso di dimora in virtù del diritto interno, cioè dell'art. 50 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, previa approvazione della Segreteria di Stato della migrazione SEM.

B.c. Dopo avere informato A.________ della sua intenzione di non approvare la proposta della Sezione della popolazione e avergli dato la possibilità di determinarsi, la Segreteria di Stato alla migrazione SEM ha rifiutato, il 4 aprile 2022, di approvare il rilascio, da parte dell'autorità cantonale, di un permesso di dimora ordinario. A suo parere, anche se la separazione (di fatto) era intervenuta il 19 marzo 2019, tuttavia era manifesto che, a causa della relazione extraconiugale, già a quel momento non vi era più una sincera volontà di mantenere una comunione coniugale, tanto più che detta relazione non era cessata dopo il solo (presunto) primo incontro. A suo avviso, la comunione domestica si era pertanto conclusa con l'inizio della vita ad indirizzi differenti, cioè nell'ottobre 2018.

C.

Adito il 2 maggio 2022 da A.________, il Tribunale amministrativo federale ne ha respinto il gravame con decisione dell'8 novembre 2024. Ha giudicato, in sintesi, che l'unione coniugale non era durata i tre anni richiesti dal diritto interno per potere ottenere un permesso di dimora in sostituzione del permesso rilasciatogli in virtù dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Ha poi considerato che non sussisteva nessun grave motivo personale che rendeva necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Infine, ha constatato che la decisione impugnata era rispettosa dell'art. 8 CEDU.

D.

Il 20 dicembre 2024 A.________ si è rivolto al Tribunale federale chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, l'annullamento della sentenza dell'8 novembre 2024 e il rinnovo del suo permesso di dimora UE/AELS. Con decreto del 23 dicembre 2024 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. Chiamati ad esprimersi sia il Tribunale amministrativo federale che la Segreteria di Stato alla migrazione SEM hanno rinunciato a determinarsi.

Diritto:

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 149 II 66 consid. 1.3 e rinvio).

1.2. Il ricorrente, il quale si è rivolto a questa Corte senza l'ausilio di un avvocato, si è limitato a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lui nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (sentenza 2C_178/2025 del 1° maggio 2025 consid. 1.1 e riferimenti).

1.3. L'impugnativa è diretta contro una pronuncia resa dal Tribunale amministrativo federale nel quadro di un litigio che riguarda il diritto degli stranieri. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.

Il ricorrente, divorziato dall'ex moglie, cittadina europea al beneficio di un permesso di domicilio UE/AELS, non può più pretendere al rilascio di un'autorizzazione di soggiorno sulla base dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone ([di seguito: Accordo sulla libera circolazione delle persone; RS 0.142.112.681]; sentenza 2C_245/2025 del 14 maggio 2025 consid. 2.2 e rinvii), ciò che peraltro nemmeno sostiene. Egli fruisce invece, in linea di principio, di un diritto potenziale (cfr. infra consid. 4) al rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno in virtù dell'art. 50 cpv. 1 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20). La causa sfugge pertanto alla citata clausola d'eccezione (sentenze 2C_581/2024 dell'11 aprile 2025 consid. 1.1 e 2C_491/2024 del 4 novembre 2024 consid. 1.3 e rispettivi rinvii). La verifica dell'esistenza effettiva di un diritto di soggiorno attiene invece al merito (DTF 149 I 72 consid. 1.1; 147 I 268 consid. 1.2).

1.4. L'impugnativa è stata presentata nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF), contro una decisione finale (art. 90 LTF) del Tribunale amministrativo federale (art. 86 cpv. 1 lett. a LTF), dal destinatario della pronuncia querelata, che ha un chiaro interesse al suo annullamento (art. 89 cpv. 1 LTF). Per quanto precede, il gravame è ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ex artt. 82 segg. LTF.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Ciò nonostante, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 I 135 consid. 1.5). Giusta l'art. 42 LTF, un ricorso davanti a questa Corte deve contenere conclusioni, motivi e indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1); nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto. Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 2C_485/2024 del 19 maggio 2025 consid. 2.1). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 148 I 104 consid. 1.5 e richiami; sentenza 2C_145/2025 del 14 maggio 2025 consid. 5.2).

Il gravame rispetta i citati requisiti di motivazione soltanto in parte. Infatti, sebbene impugni esplicitamente la sentenza del Tribunale amministrativo federale dell'8 novembre 2024, il ricorrente la confonde però a più riprese con la decisione del 4 aprile 2022 della Segreteria di Stato alla migrazione SEM. Inoltre fa riferimento alle censure che ha invocato in precedenza, limitandosi a ripetere i medesimi argomenti in forma riassunta. Ne discende che in quanto le critiche formulate non si confrontano con il giudizio contestato le stesse sono inammissibili e non verrano esaminate.

2.2. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente (art. 105 cpv. 1 LTF), a meno che sia effettuato violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, profilo sotto il quale è esaminato anche l'apprezzamento delle prove (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 150 II 346 consid. 1.6 e riferimenti). Ciò dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3; sentenza 2C_7/2025 del 21 marzo 2025 consid. 2.2). In difetto di una motivazione che dimostri un accertamento arbitrario, i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano quindi il Tribunale federale.

In primo luogo il ricorrente critica l'accertamento dei fatti. Afferma che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale amministrativo federale, l'unione coniugale non sarebbe terminata prima della separazione di fatto, avvenuta nel marzo 2019.

3.1. Per determinare se una vera unione coniugale esiste o perdura è necessario esaminare se i coniugi hanno la volontà reciproca di mantenere la loro unione. Tale questione, ovvero stabilire cosa una persona sa o vuole, attiene all'accertamento dei fatti (sentenza 2C_145/2025, già citata, consid. 6.1 con riferimenti).

3.2. L'arbitrio nell'accertamento dei fatti rispettivamente nell'apprezzamento (anticipato) delle prove è dato soltanto se l'istanza precedente non ha manifestamente compreso il senso e la portata di un mezzo di prova, ha omesso di considerare un mezzo di prova pertinente senza un serio motivo oppure se ne ha tratto delle deduzioni insostenibili (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 147 V 35 consid. 4.2 e rispettivi rinvii). Chi ricorre per lamentarsene deve pertanto argomentare, per ogni accertamento di fatto criticato, in che modo le prove avrebbero dovuto essere valutate, perché l'apprezzamento dell'autorità sia insostenibile e in che misura la lesione invocata sarebbe suscettibile di influenzare l'esito del litigio (artt. 97 cpv. 1 e 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 IV 500 consid. 1.1; sentenza 2C_257/2022 del 22 gennaio 2025 consid. 4.1 e richiami).

3.3. Per stabilire se l'unione coniugale avesse effettivamente preso fine già nel corso del 2018 il Tribunale amministrativo federale si è fondato sui seguenti elementi. In primo luogo ha osservato che il ricorrente aveva avuto una relazione extraconiugale con una connazionale nel giugno del 2018, alla quale aveva reso visita tre mesi dopo, relazione dalla quale era poi nata una bambina il 13 marzo 2019. Ha poi rilevato che a partire dall'ottobre 2018 questi si era poi trasferito per motivi di lavoro in un monolocale a Z.________, nel quale risiedeva cinque giorni a settimana. Infine, nel corso dell'interrogatorio eseguito dalla polizia cantonale, l'ex moglie dell'interessato aveva indicato il mese di settembre 2018 come l'ultimo mese durante il quale i coniugi avevano vissuto sotto lo stesso tetto. Sulla base di questi elementi è giunto alla conclusione che l'effettiva unione coniugale fosse terminata prima dei tre anni richiesti dalla legge. Ora, il ricorrente non si confronta minimamente con questa argomentazione. Egli si accontenta infatti di sostituire il proprio apprezzamento dei fatti a quello dei Giudici precedenti, senza dimostrare, come richiesto dall'art. 106 cpv. 2 LTF, per quali ragioni quest'ultimo sarebbe insostenibile. Ne risulta che la censura, in quanto ammissibile, va pertanto respinta. L'accertamento dei fatti svolto dall'autorità precedente vincola di conseguenza questa Corte (cfr. supra consid. 2.2).

Oggetto di disamina è la questione di sapere se, a ragione, il Tribunale amministrativo federale ha giudicato che non poteva essere accordato al ricorrente un permesso di dimora fondato sul diritto interno, in sostituzione del permesso di dimora UE/AELS revocato in precedenza, le esigenze poste dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI non essendo date.

4.1. Una modifica dell'art. 50 LStrI, accompagnata da una disposizione transitoria (art. 126g LStrI), è entrata in vigore il 1° gennaio 2025 (RU 2024 713). Siccome la sentenza impugnata è stata emanata prima di tale modifica, conformemente alla prassi, alla presente causa si applica il diritto previgente (sentenza 2C_621/2024 del 30 aprile 2025 consid. 4.1 e rinvii). In ogni caso, questa modifica non esplica effetti nel caso di specie. L'art. 50 LStrI prevede due ipotesi in cui il coniuge di una persona straniera, beneficiario di un'autorizzazione di soggiorno, conserva il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora inizialmente ottenuto a titolo di ricongiungimento familiare e ciò anche se il matrimonio o la comunità familiare si sono sciolti.

4.2. Secondo la prima ipotesi (art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI), il diritto del coniuge al rilascio o alla proroga del permesso di dimora sussiste dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare se, cumulativamente, l'unione coniugale è durata almeno tre anni e se sono soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a LStrI.

4.2.1. Per stabilire la durata dell'unione coniugale, è decisivo il periodo tra l'inizio della coabitazione effettiva dei coniugi in Svizzera e lo scioglimento della comunità familiare, che coincide, di regola, con quello della comunità domestica (DTF 140 II 345 consid. 4.1). Ciò non esclude tuttavia che, quando risulta chiaramente che il rapporto coniugale non è più vissuto e non vi è più una reciproca volontà in relazione al vincolo del matrimonio, la sussistenza dell'unione coniugale possa essere negata già in precedenza. Il limite di tre anni previsto dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI ha inoltre carattere assoluto, anche se mancano pochi giorni al suo raggiungimento (DTF 137 II 345 consid. 3.1.3; sentenza 2C_581/2024, già citata, consid. 4.1 e rispettivi riferimenti).

4.2.2. Nel caso di specie, il Tribunale amministrativo federale ha osservato che sebbene la coabitazione avesse iniziato il 26 gennaio 2016 e i coniugi si fossero separati di fatto il 19 marzo 2019, l'unione coniugale in quanto tale era comunque durata meno dei tre anni richiesti dalla legge, come comprovato da tre fatti rilevanti, figuranti agli atti (cfr. supra consid. 3.3). Infatti ha constatato - come già rilevato, in modo vincolante per questa Corte (art. 105 cvp. 1 LTF) - che la volontà di mantenere l'unione coniugale era venuta a mancare già nel corso del 2018. Il ricorrente, da parte sua, si limita ad affermare che la separazione di fatto nel marzo 2019 non era dovuta alla relazione extraconiugale, ciò che non è sufficiente per dimostrare che la volontà di mantenere l'unione coniugale fosse stata presente fino a marzo 2019. Inoltre una simile censura non è all'evidenza sufficiente per ridiscutere i fatti accertati dall'istanza precedente (art. 106 cpv. 2 LTF). In queste circostanze, la conclusione alla quale giunge il Tribunale amministrativo federale, ossia che il ricorrente non può prevalersi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI poiché l'unione coniugale non è durata tre anni, è conforme al diritto federale e va di conseguenza tutelata.

4.2.3. Visto che la prima condizione cumulativa dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI non è adempiuta, non vi è luogo di esaminare se i criteri d'integrazione di cui all'art. 58a LStrI sono soddisfatti nella fattispecie.

4.3. La seconda ipotesi prevista dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI prevede un diritto al rinnovo del permesso di dimora dopo la dissoluzione dell'unione coniugale nel caso in cui vi sono gravi motivi personali che rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Al riguardo il ricorrente si limita ad abbozzare una censura generale riferendosi a quanto già fatto valere dinanzi all'istanza precedente, senza nemmeno ridiscutere l'argomentazione sviluppata dalla stessa; ciò non soddisfa le esigenze di motivazione di cui all'art. 42 LTF (cfr. supra consid. 2.1) e al riguardo il ricorso sfugge ad un esame di merito.

Citando gli artt. 96 cpv. 1 e 63 cpv. 2 LStrI il ricorrente lamenta una violazione del principio di proporzionalità in relazione alla revoca del permesso di domicilio che sarebbe stato rimpiazzato da un permesso di dimora. Oltre al fatto che il ricorrente non fruisce di un diritto di soggiorno in Svizzera in virtù dell'art. 50 LStrI e che la critica è semplicemente accennata e non adempie pertanto le esigenze di motivazione poste dall'art. 42 LTF, va osservato che l'interessato non ha mai beneficiato di un permesso di domicilio il quale, di riflesso, non è mai stato rimpiazzato da un permesso di dimora. La censura, immotivata oltre ad esulare dall'oggetto del litigio, è pertanto inammissibile.

Per quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il gravame si rivela infondato e come tale va respinto.

L'istanza di esonero dalle spese giudiziarie, intesa quale implicita domanda di assistenza giudiziaria non può essere accolta, poiché il gravame appariva sin dall'inizio come privo di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nell'addossare le spese giudiziarie al ricorrente viene comunque fissato un importo ridotto (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

Comunicazione al ricorrente, alla Segreteria di Stato della migrazione SEM e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI, nonché alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino (per informazione).

Losanna, 27 giugno 2025

In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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