B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Decisione confermata dal TF con sentenza del 27.06.2025 (2C_643/2024)
Corte VI F-2033/2022
Sentenza dell’8 novembre 2024 Composizione
Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Aileen Truttmann, Gregor Chatton, cancelliere Dario Quirici.
Parti
A._______, patrocinato dall'avv. Valentina Basic e dal Dr. iur. Pietro Di Giuseppe, Guglielmetti & Basic, Studio Legale e Notarile, Via Beroldingen 8, 6850 Mendrisio, ricorrente,
contro
Segreteria di Stato della migrazione SEM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore.
Oggetto
Proroga di un permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunità familiare; decisione della SEM del 4 aprile 2022.
F-2033/2022 Pagina 2 Fatti: A. Il 22 giugno 2015, A._______ (il ricorrente), cittadino della Repubblica del Senegal nato il ... 1978 e residente a M. munito di una carta d’identità italiana, ha sposato in questa città B._______, cittadina italiana nata il ... 1967, madre di un bambino avuto da una relazione precedente nel 2008, e residente dal 2011 in Ticino, a B., provvista di un permesso di dimora B UE/AELS. Il 26 gennaio 2016, dopo aver ottenuto un permesso di dimora B UE/AELS per ricongiungimento familiare con attività, il ricorrente ha raggiunto sua moglie in Ticino, divenuta titolare di un permesso C UE/AELS lo stesso anno dopo cinque anni di soggiorno in Svizzera (cfr. incarto SEM, pagg. 1 a 53). B. Il 1° gennaio 2018, il ricorrente ha cominciato a lavorare a tempo pieno come collaboratore alle pulizie presso le Ferrovie federali svizzere (FFS) a C., facendo il pendolare da B. C. Nel giugno 2018, durante un soggiorno in Senegal, dove vivono tuttora sua madre, i suoi due fratelli e le sue due sorelle, il ricorrente ha avuto una relazione extraconiugale con una donna senegalese, alla quale ha reso di nuovo visita nell’ottobre successivo (cfr. ricorso, §§ 1.1 e 2.1). D. Il 12 marzo 2019, il ricorrente ha comunicato all’Ufficio della migrazione del Canton Ticino (UMCT) di avere un nuovo indirizzo a C., dal 1° ottobre 2018, “durante la settimana lavorativa”, precisando che “a causa del mio luogo di lavoro a C. che svolgo sempre durante turni notturni, non mi è più possibile abitare a B. durante la settimana. Ho provato per un anno a fare gli spostamenti tutti i giorni da B. a C., ma l’orario dei turni notturni hanno causato una situazione non sostenibile” (incarto SEM, pag. 69). E. Il 13 marzo 2019, a seguito della sua relazione extraconiugale in Senegal, il ricorrente è diventato padre di una bambina (cfr. ricorso, doc. I). Il 19 marzo 2019, il ricorrente ha passato l’ultima notte con sua moglie, “da lì [ci siamo] lasciati” (incarto SEM, pag. 165).
F-2033/2022 Pagina 3 F. Il 30 settembre 2020, il ricorrente e sua moglie si sono separati (“Accordo di separazione personale del matrimonio”) davanti all’Ufficiale dello stato civile del Comune di M., confermando poi il loro accordo davanti al medesimo Ufficiale il 19 febbraio 2021 (cfr. incarto SEM, pagg. 43 e 44). G. Il 13 gennaio 2021, a richiesta dell’UMCT, la Polizia cantonale (PC) ha interrogato il ricorrente, il quale ha dichiarato, tra l’altro, che “nel mese di febbraio 2019, a seguito di reciproche incomprensioni durante un paio di mesi, mi sono separato da [mia moglie]. Da questa data mi sono trasferito per conto mio a C., mentre lei è rimasta a B.. Ho vissuto con [mia moglie] da gennaio 2016 al 01.02.2019” (incarto SEM, pagg. 120 a 123). Il 20 gennaio 2021, su incarico dell’UMCT, la PC ha interrogato la moglie del ricorrente, la quale ha in particolare affermato di avere vissuto con il ricorrente “se non sbaglio” fino al “mese di settembre 2018”, precisando che “ci sono stati alti e bassi e che sono continuati per almeno un anno sicuramente. Posso dire che non eravamo d’accordo su come proseguire la nostra relazione di coppia e ci siamo trovati in disaccordo su molte questioni. Per tale motivo abbiamo deciso di comune accordo di lasciarci” (incarto SEM, pagg. 106 a 108). Il 28 aprile 2021, su mandato dell’UMCT, la PC ha di nuovo interrogato il ricorrente. Alla domanda vertente sul “motivo per il quale le date da me e da mia moglie dichiarate non corrispondono”, il ricorrente ha reagito dicendo di non essere “in grado di rispondere. Le date che ho fornito in sede di verbale [del 13 gennaio 2021] mi sembrano quelle corrette”. Egli ha poi riaffermato che i rapporti con sua moglie hanno iniziato a deteriorarsi “nel mese di febbraio 2019, [...]”, ripetendo di avere vissuto con sua moglie sotto lo stesso tetto “da gennaio 2016 al 01.02.2019”. In proposito egli ha aggiunto che “non capisco perché mia moglie abbia dichiarato che io ho abbandonato il tetto coniugale a settembre 2018”, ribadendo che l’unione coniugale è durata “dal matrimonio, il 29.06.2015, al 19.03.2019”. Egli ha peraltro dichiarato che “di fatto fino al 18.01.2021 avevo la doppia residenza [in] Svizzera e in Italia” (incarto SEM, pagg. 128 a 130, e doc. O del ricorso). H. Il 31 maggio 2021, l’UMCT ha revocato al ricorrente il permesso B UE/AELS, adducendo come motivi che “a contare dal 19 marzo 2019 non vive più con la sua ex moglie [...]”, e che “in data 30 settembre 2020 ha
F-2033/2022 Pagina 4 divorziato dalla sua ex moglie”. L’UMCT ha nel contempo comunicato al ricorrente di essere disposto a rilasciargli, previa approvazione della Segreteria di Stato della migrazione (SEM), un permesso B ordinario (incarto SEM, pagg. 143 a 149). I. Il 14 luglio e il 27 settembre 2021, la SEM ha concesso al ricorrente, rappresentato da SOS Ticino, il diritto di essere sentito nell’ambito della procedura di approvazione del suo permesso di dimora, annunciandogli di essere intenzionata a rifiutare la proposta dell’UMCT. Il 29 ottobre 2021, il ricorrente si è quindi pronunciato in proposito, rilevando in sostanza che “d’accordo con la moglie, si trasferisce nel comune di C. e ciò per motivi professionali [...] è assegnato spesso a turni notturni che terminano tra le 3.00 e le 4.00 del mattino. Questo aspetto lo costringeva a restare a C. in attesa del treno che lo riportasse a B. [...]. Fino al momento della definitiva separazione, [i coniugi] hanno tuttavia mantenuto la comunità familiare, la quale è cessata solo nel marzo 2019” (incarto SEM, pagg. 150 e 151 nonché 170 a 178). J. Il 4 aprile 2022, la SEM ha rifiutato di approvare il rilascio da parte dell’UMCT di un permesso B ordinario a favore del ricorrente, intimandogli di lasciare la Svizzera entro il 15 giugno 2022. In sostanza, la SEM ha indicato che “la separazione (di fatto) è intervenuta il 19 marzo 2019, dopo quindi tre anni di unione”, rilevando nondimeno che “è necessario verificare se la comunione domestica tra i coniugi sia effettivamente terminata [a questa] data o se, al contrario, la stessa si fosse conclusa ad una data anteriore” (decisione, pag. 4). A questo proposito, la SEM ha reputato “manifesto che con la relazione extraconiugale [del giugno 2018] non si possa più considerare che vi fosse una sincera volontà di mantenere una comunione coniugale”, tano più che i rapporti con la sua connazionale senegalese “non si sono interrotti al solo (presunto primo incontro)” (decisione, pag. 4). La SEM ha peraltro accertato l’assenza di motivi deroganti all’esigenza della coabitazione triennale, considerando in definitiva che “l’ulteriore separazione” del 19 marzo 2019 rappresenti “un seguito logico della decisione di vivere in domicili separati e che quindi la comunione domestica si sia conclusa con l’inizio della vita ad indirizzi differenti” (decisione, pagg. 5 e 6).
F-2033/2022 Pagina 5 K. Il 2 maggio 2022, tramite i suoi nuovi due legali, avv. Valentina Basic e Dott. Iur. Pietro Di Giuseppe, il ricorrente ha adito il Tribunale amministrativo federale (TAF), chiedendo, previa concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio, di annullare la decisione della SEM e di rilasciargli il permesso B ordinario. All’impugnativa ha allegato i doc. A a T. In compendio, il ricorrente pretende che, per calcolare la durata dell’unione coniugale, si debba tener conto del giorno del matrimonio, ossia il 22 giugno 2015, quando “ha presentato richiesta di permesso di poter venire a vivere in Svizzera con la moglie” (ricorso, § 2.1 [pagine non numerate] e doc. E). Egli sostiene inoltre che il concepimento di sua figlia nel giugno 2018 in Senegal con una sua connazionale senegalese “non può essere considerato quale elemento di rottura della comunione coniugale” (ricorso, § 2.1). Riguardo all’affermazione di sua moglie, secondo cui la vita comune è durata fino al mese di settembre 2018, il ricorrente afferma che questa data “coincide esattamente con l’ultimo mese in cui [egli] ha vissuto tutti i giorni della settimana con la moglie e il figlio [di lei], ritenuto come a far tempo da ottobre 2018 egli ha preso in locazione un appartamento d’appoggio a C. da utilizzare durante i giorni di lavoro” (ricorso, § 2.2). Egli ne deriva che la separazione di fatto si è verificata “dopo più di 3 anni dall’inizio dell’unione coniugale in Svizzera” (ricorso, § 2.2). In questo quadro il ricorrente rileva che l’appartamento di C. era “un appartamento di appoggio durante le giornate di lavoro”, e questo poiché “l’alternanza fra turni notturni e giornalieri (fino a ottobre 2018) era risultata [...] oltremodo faticosa”, nonostante egli avesse “vagliato tutte le possibili soluzioni le alternative, suo malgrado, nessuna percorribile” (ricorso, § 2.3). In aggiunto a ciò, il ricorrente mette in risalto il suo ottimo rapporto con il figlio della sua ex moglie (ricorso, §§ 2.4 e 2.5). L. Il 24 giugno 2022, mediante decisione incidentale, questo Tribunale ha dichiarato la domanda di restituzione dell’effetto sospensivo al ricorso priva d’oggetto ed ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria, designando al ricorrente come patrocinatrice l’avv. Valentina Basic. Questo Tribunale ha nel contempo trasmesso alla SEM una copia del ricorso con i doc. A a T, invitandola a presentare una risposta entro il 25 agosto 2022. M. Il 30 giugno 2022, la SEM ha risposto al ricorso, limitandosi a chiederne il rigetto con la conferma della decisione impugnata.
F-2033/2022 Pagina 6 N. Il 17 febbraio 2023, su invito di questo Tribunale, il ricorrente ha replicato, riconfermando integralmente gli argomenti e le conclusioni espressi nel ricorso. O. L’8 settembre 2023, la SEM ha ancora duplicato, ribadendo le proprie conclusioni. P. L’8 febbraio 2024, questo Tribunale ha trasmesso una copia della duplica della SEM al ricorrente, concludendo nel contempo lo scambio degli scritti, riservate eventuali ulteriori misure istruttorie o memorie delle parti.
Diritto: 1. 1.1 Secondo l’art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell’art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all’art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 4 aprile 2022, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Benché si tratti di una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente il soggiorno in Svizzera di una persona che non è un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea (UE), il ricorrente vive in Svizzera dal 2016, grazie ad un permesso B UE/AELS per “ricongiungimento familiare con attività” (cfr. consid. A), per cui questo Tribunale è competente a giudicare la causa come autorità di grado precedente al Tribunale federale (TF), e ciò nella misura in cui esiste un diritto potenziale all’ottenimento del permesso di dimora in virtù del diritto nazionale o internazionale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l’art. 83 lett. c cifra 2 a contrario della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché la DTF 136 II 177 consid. 1.1 e le sentenze del TF 2C_455/2018 del 9 settembre 2018 consid. 1.1 e 2C_2/2016 del 23 agosto 2016 consid. 1).
F-2033/2022 Pagina 7 1.2 Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all’autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). Un eventuale anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata e beneficiario del gratuito patrocinio, ha adito questo Tribunale in modo tempestivo e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, per cui il suo ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all’esame del merito del litigio. 2. Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisone impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d’esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell’ambito dell’oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più (“reformatio in melius”) o di meno (“reformatio in peius”) rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2 a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto). 3. La controversia verte sul rifiuto della SEM, per i motivi che saranno qui di seguito analizzati, di approvare la proposta dell’UMCT del 31 maggio 2021 di concedere al ricorrente, divorziato dal 30 settembre 2020, un permesso di dimora B in sostituzione del suo permesso di dimora B UE/AELS, revocatogli il 31 maggio 2021.
F-2033/2022 Pagina 8 4. Si tratta in primo luogo di determinare il diritto applicabile ratione temporis alla fattispecie (cfr. la sentenza del TF 2C_615/2019 del 25 novembre 2019 consid. 4). La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20), che regolamenta il soggiorno degli stranieri in assenza di altre disposizioni del diritto federale o di trattati internazionali conclusi dalla Svizzera, è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, non soltanto parzialmente modificata, ma anche ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RU 2017 6521). Le sue disposizioni transitorie prevedono che, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della LStrI, permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStrI). Parallelamente è stata modificata, parimenti con effetto dal 1° gennaio 2019 (RU 2018 3173), l’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201). In concreto, sia la proposta dell’UMCT del 31 maggio 2021, sia la decisione impugnata del 4 aprile 2022, sono intervenute dopo l’entrata in vigore della LStrI e dell’OASA modificate, cosicché è il nuovo diritto che si applica alla fattispecie. 5. I Cantoni sono competenti a rilasciare e rinnovare i permessi di dimora, salvo nei casi soggetti all’approvazione da parte della SEM (cfr. artt. 40 cpv. 1 e 99 LStrI in combinato disposto con l’art. 85 cpv. 1 OASA; cfr. anche l'ordinanza del 13 agosto 2015 del Dipartimento federale di giustizia e polizia/DFGP concernente i permessi sottoposti alla procedura di approvazione e le decisioni preliminari nel diritto in materia di stranieri [OA- DFGP, RS 142.201.1]). In particolare, è sottoposta all’approvazione della SEM, a decorrere dal 15 aprile 2018, la proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento dell’unione coniugale (art. 4 lett. d OA-DFGP). La SEM può negare l’approvazione, limitarla nel tempo o vincolarla a condizioni ed oneri; essa nega l’approvazione per il primo rilascio o per la proroga di un permesso, se le condizioni d’ammissione non sono adempite (art. 86 cpv. 1 e cpv. 2 lett. a OASA). In concreto, né la SEM né, a più forte ragione, questo Tribunale sono vincolati dalla proposta dell’UMCT del 31 maggio 2021, in relazione all’art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI (cfr. consid. H), di approvare il rilascio di un permesso B al ricorrente, e possono dunque discostarsi dall’apprezzamento della situazione effettuato dall’autorità cantonale (cfr. anche la sentenza del TF
F-2033/2022 Pagina 9 2C_800/2019, già citata, consid. 3.4, nonché la sentenza del TAF F- 1628/2019 del 14 ottobre 2019 consid. 4.2). 6. In conformità all’art. 43 cpv. 1 LStrI, il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di diciotto anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora (ricongiungimento familiare) se: (a) coabitano con lui; (b) dispongono di un’abitazione conforme ai loro bisogni; (c) non dipendono dall’aiuto sociale; (d) sono in grado di comunicare nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza; e (e) lo straniero cui si ricongiungono non riceve prestazioni complementari annue ai sensi della legge federale del 6 ottobre 2006 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC, RS 831.30), né potrebbe riceverne in seguito al ricongiungimento familiare. L’art. 43 cpv. 5 LStrI specifica che, dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio se sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’art. 58a LStrI. 7. L’art. 50 cpv. 1 lett a LStrI stabilisce che, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto dell’ex coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, ottenuto in virtù dell’art. 43 LStrI (coniugi e figli di stranieri del titolare di un permesso di domicilio C), sussiste se l’unione coniugale è durata almeno tre anni e sono soddisfatti i criteri d’integrazione di cui all’art. 58a LStrI (condizioni cumulative: DTF 140 II 289 consid. 3.8). L’art. 51 cpv. 2 LStrI (estinzione del diritto al ricongiungimento familiare) prevede che i diritti contemplati dagli artt. 43 e 50 LStrI si estinguono se: (a) sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della LStrI o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno; (b) sussistono motivi di revoca secondo l’art. 62 LStrI (revoca di permessi, salvo quelli di domicilio). 8. Innanzitutto bisogna verificare se l’unione coniugale del ricorrente con la sua ex moglie italiana, titolare di un permesso C UE/AELS (cfr. consid. A), sia durata almeno tre anni. È soltanto in questo caso che, qualora sussistano corrispondenti indizi (“bei Vorliegen entsprechender Indizien”), può porsi la domanda di sapere se i coniugi abbiano coabitato soltanto pro
F-2033/2022 Pagina 10 forma (“ob die Eheleute lediglich der Form halber zusammengewohnten”: DTF 136 II 113 consid. 3.2). 8.1 Per stabilire la durata dell’unione coniugale conta, essenzialmente, il periodo in cui la coppia ha convissuto in Svizzera, in modo riconoscibile dall’esterno, come una comunione domestica (“die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft”: DTF 137 II 345 consid. 3.1.2). La nozione di unione coniugale presuppone non soltanto l'esistenza formale di un matrimonio ai sensi dell'art. 159 cpv. 1 del Codice civile (CC, RS 2010), ma implica pure una comunità di fatto tra i coniugi, eccettuato l’art. 49 LStrI, rispettivamente una comunione di vita effettiva, fondata sulla volontà reciproca di mantenere questa unione. La durata minima di tre anni dell’unione coniugale comincia a decorrere dall’inizio della coabitazione effettiva degli sposi in Svizzera e cessa quando essi vi mettono fine. Il limite di tre anni ha un valore assoluto e si applica anche nell’ipotesi in cui manchino pochi giorni al suo raggiungimento (cfr., tra le altre, le DTF 140 II 345 consid. 4.1, 138 II 229 consid. 2, 136 II 113 consid. 3.2 e 3.3.5, 135 II 161 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali; cfr. anche le sentenze del TAF F-130/2021 del 21 luglio 2023 consid. 12.1 e F-6775/2018 del 2 giugno 2020 consid. 6.2.1). 8.2 In concreto è accertato che il ricorrente ha sposato in Italia la sua ex moglie italiana il 22 giugno 2015. Questo premesso, la coabitazione effettiva degli sposi in Svizzera ha avuto inizio il 26 gennaio 2016 (cfr. consid. A), per cui la durata minima di tre anni della medesima, ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, è scaduta il 26 gennaio 2019. In questo modo, riferendosi al 19 marzo 2019 come data, fornita dal ricorrente (cfr. consid. E), della separazione di fatto dei coniugi, quest’ultima è intervenuta, per riprendere le parole della Suva, “dopo [...] oltre tre anni di unione” (decisione impugnata, pag. 4; cfr., a proposito del periodo italiano dell’unione coniugale, il consid. 8.2.3 qui sotto). Questo vale anche se, a dire il vero, il ricorrente ha indicato, nel suo primo interrogatorio del 13 gennaio 2021, la data del 1° febbraio 2019 (cfr. consid. G). 8.2.1 Ciò posto, durante questo lasso di tempo si sono prodotti tre fatti rilevanti per l’esito della presente procedura: il 1° gennaio 2018, il ricorrente ha preso in affitto un monolocale a C., dove ha vissuto durante la settimana, quindi cinque giorni su sette, dal 1° ottobre 2018 (cfr. consid. D); nel giugno 2018, egli ha avuto una relazione extraconiugale in Senegal, dalla quale è nata una bambina il 13 marzo 2019 (cfr. consid. C e E); il 20 gennaio 2021, la moglie del ricorrente ha indicato di avere convissuto con lui, “se non sbaglio”, fino al mese di settembre 2018 (cfr. consid. G).
F-2033/2022 Pagina 11 8.2.2 Alla luce di questi tre fatti, presi e valutati nel loro insieme, non si può reputare verosimile, e quindi credibile, che la relazione coniugale del ricorrente si sia conclusa, praticamente di punto in bianco, dopo solo “un paio di mesi di reciproche incomprensioni” (cfr. consid. G), il 19 marzo 2019, come egli pretende. Infatti, durante questo periodo, egli ha concepito una bambina nel giugno 2018 con una sua connazionale senegalese, che ha rivisitato dopo circa tre mesi (cfr. consid. C), dimostrando in questo modo che la sua unione coniugale non godeva già più della priorità affettiva ai suoi occhi e della solidità necessaria a una relazione orientata verso il futuro, malgrado che il matrimonio fosse ancora recente (22.6.2015 - 26.1.2016). In questa logica si inserisce peraltro la testimonianza dell’ex moglie del ricorrente, che ha indicato che la vita comune si è terminata nel mese di settembre 2018, preceduta da “alti e bassi” che “sono continuati per almeno 1 anno sicuramente” (cfr. consid. E). Stando così le cose, la questione della necessità o meno di affittare il monolocale a C. durante l’unione coniugale a decorrere dal 1° gennaio 2018, per ragioni professionali assimilabili a “motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate” (art. 49 LStrI [art. 76 OASA]; cfr. consid. D), non è più determinante. 8.2.3 In aggiunta a ciò bisogna osservare che, nella misura in cui il ricorrente pretende che si dovrebbe considerare anche il periodo di coabitazione all’estero (“im Ausland”), ossia in Italia, iniziatosi con il matrimonio il 22 giugno 2015 (cfr. consid. A e I), egli disconosce (“verkennt”) che il Tribunale federale, tenendo in debito conto sia dei materiali legislativi (“Materialien”) che della sistematica della legge (“Gesetzessystematik”) e degli imperativi di praticabilità (“Gebote der Praktikabilität”), ha deciso altrimenti (“anders entschieden hat”: DTF 137 II 345 consid. 3.1.3 che rinvia alla DTF 136 II 113 consid. 3.3 [sopraccitata]). Il periodo di coabitazione all’estero può invece essere considerato (“kann aber berücksichtigt”) nel quadro dell’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI (DTF 137 II 345 consid. 3.3.1; cfr. consid. 9 qui sotto). 8.3 Pertanto, siccome l’unione coniugale del ricorrente non è durata effettivamente almeno tre anni come esigono la legge e la giurisprudenza, egli non può richiamarsi all’art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI per ottenere un permesso B in sostituzione del suo permesso B UE/AELS. In questo senso, quindi, non occorre soffermarsi sul rispetto dei criteri d’integrazione di cui all’art. 58a LStrI (cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TF 2C_186/2023 del 25 aprile 2023 consid. 5.2).
F-2033/2022 Pagina 12 9. 9.1 L’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI prevede che, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù dell’art. 43 LStrI sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera. Dal canto suo, l’art. 50 cpv. 2 LStrI precisa che può segnatamente essere un grave motivo personale il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa. 9.2 Come sintetizzato dal Tribunale federale nella sua giurisprudenza (cfr., ad esempio, la sentenza del TF 2C_153/2015 del 15 marzo 2016 consid. 5.1), l'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStrI concerne i casi che non rientrano sotto l’art. 50 cpv. 1 lett. a LStrI, sia perché l'unione coniugale è durata meno di tre anni, sia perché l'integrazione in Svizzera non si è ancora compiuta, sia perché ambe le ipotesi si verificano, ma, alla luce dell'insieme delle circostanze, si deve concludere che lo scioglimento del vincolo coniugale porrebbe lo straniero in una situazione di rigore personale (cfr. le DTF 137 II 345 consid. 3.2.1 e 137 II 1 consid. 4.1). Nella verifica di queste circostanze è decisiva la situazione personale dello straniero e non l'interesse pubblico ad una politica migratoria restrittiva (cfr. le sentenze del TF 2C_1111/2013 del 12 maggio 2014 consid. 3 e 2C_1213/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 4.2). Occorre ancora sottolineare che l'art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI accorda un vero e proprio diritto sia al rilascio di un permesso, rispettivamente al mantenimento di un permesso ottenuto in precedenza, sia alla sua successiva proroga, quindi alla continuazione del soggiorno in Svizzera (cfr. le DTF 137 II 345 consid. 3.2.1 e 137 II 1 consid. 4.1). 9.3 Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel Paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStrI subordina il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti "fortemente compromessa". In questo contesto, non si tratta dunque di sapere se per la persona in questione sia più facile vivere in Svizzera, ma soltanto se, in caso di ritorno nel suo Paese natale, la stessa sarebbe confrontata con gravi problemi di reinserimento (cfr. DTF 138 II 229 consid. 3.1; cfr. le sentenze del TF 2C_186/2023, già menzionata, consid. 4.3.2, 2C_832/2019 del 23 dicembre 2019 consid. 4.1.3 e 2C_873/2013 del 25 marzo 2014 consid. 4.1, non pubblicato in DTF 140 III 289).
F-2033/2022 Pagina 13 9.4 Un grave motivo personale dante diritto all’ottenimento o al rinnovo di un permesso di dimora dopo la dissoluzione del matrimonio o della comunione domestica (“nachehelicher Härtefall”), può derivare anche da altre circostanze rispetto a quelle menzionate, a titolo esemplificativo, all’art. 50 cpv. 2 LStrI. In proposito, gli aspetti elencati all’art. 31 cpv. 1 OASA, quali l’integrazione, la situazione familiare e finanziaria, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute, possono, nel quadro della valutazione globale del caso, giocare un certo ruolo, anche se non giustificano di per sé, presi singolarmente, un caso di rigore (“können bei der entsprechenden Wertung eine Rolle spielen, auch wenn sie einzeln betrachtet grundsätzlich noch keinen Härtefall begründen”: DTF 137 II 345 consid. 3.2.3; cfr. anche, tra le altre, le sentenze del TAF F-6565/2020 del 18 settembre 2023 consid. 8.3.3 e F-2233/2019 del 22 aprile 2021 consid. 7.1). 9.5 In concreto bisogna subito rilevare che il ricorrente, che ha risieduto legalmente in Svizzera, con un permesso B UE/AELS, dal 26 gennaio 2016 al 31 maggio 2021 (cfr. consid. A e H), dunque poco più di cinque anni, non è stato vittima di violenze nel matrimonio, e che entrambi gli ex coniugi avevano senz’altro la volontà comune di sposarsi, cosicché i primi motivi gravi menzionati expressis verbis all’art. 50 cpv. 2 LStrI non entrano manifestamente in linea di conto per decidere sulla fattispecie. Per quanto concerne la reintegrazione nel suo Paese d’origine, ossia il Senegal, si deve notare che il ricorrente vi è nato nel 1978 e che è venuto in Svizzera soltanto nel 2016, ossia all’età di 38 anni, trascorrendo quindi nel Senegal l’infanzia, l’adolescenza e una parte non trascurabile dell’età adulta. Questo significa che egli ha una profonda conoscenza della lingua, della cultura e dello stile di vita senegalesi, per cui non si può ammettere, diversamente da quanto esigono l’art. 50 cpv. 2 LStrI e la giurisprudenza, che la sua reintegrazione sociale risulterebbe fortemente compromessa in caso di rimpatrio (cfr. sentenza del TF 2C_186/2023, già citata, consid. 6.2.1). In proposito è importante evidenziare che sua madre nonché i suoi due fratelli e le sue due sorelle vivono nel Senegal, suo padre essendo invece deceduto (cfr. incarto SEM, pag. 121 [consid. C]). Questo permette di opinare legittimamente che, in caso di ritorno nel Senegal, il ricorrente possa beneficiare di un sostegno familiare, anche solo psicologico ed affettivo, senz’altro proficuo al suo eventuale riadattamento sul piano sociale, mettendo inoltre a profitto, se del caso, la sua esperienza professionale acquisita presso le FFS (cfr. sentenza del TF 2C_186/2023, già citata, consid. 6.2.1). Peraltro, il ricorrente sembra avere mantenuto nel Senegal anche dei contatti extrafamiliari, tantoché ha concepito in questo Paese nel 2018, in seguito ad una “relazione sentimentale” con una sua
F-2033/2022 Pagina 14 connazionale, una bambina, venuta alla luce nel 2019, per la quale egli versa un contributo mensile di fr. 200.- (cfr. incarto SEM, pag. 121). È lecito ammettere che anche questo rapporto, in particolare quello di sangue con la figlia naturale di appena cinque anni (cfr. consid. E), possa fungere da forte fattore (re)integrativo per il ricorrente grazie al suo istinto paterno che egli ha mostrato di possedere occupandosi del figlio dell’ex moglie. Il fatto che egli si sia trasferito in Italia già nel 2006 e il fatto che abbia conosciuto la sua ex moglie nel 2009 (cfr. ricorso, § 2.5 e doc. S), non sono suscettibili di mettere in dubbio i suoi profondi legami con il Senegal, creatisi, come già ricordato, durante la sua infanzia, la sua adolescenza e, in parte, perlomeno fino a 28 anni (1978 – 2006), durante la sua vita d’adulto in questo Paese. Oltre ai suoi legami con il Senegal, il ricorrente dimostra di avere anche forti vincoli con l’Italia, dove, è bene notarlo, ha vissuto più a lungo che in Svizzera, ossia 10 anni (2006 – 2015/2016), mantenendo per giunta la doppia residenza svizzera e italiana fino al 18 gennaio 2021 (cfr. consid. G). Non vi sono motivi per escludere a priori, in base ai documenti prodotti dal ricorrente, che egli non conservi tuttora la possibilità di continuare a vivere legalmente in Italia, una volta effettuate le procedure formali necessarie. Per il resto, dall’incarto non traspaiono altri fatti relativi alla situazione personale del ricorrente, ed egli non ne adduce alcuno, che potrebbero essere qualificati come “gravi motivi personali” che rendano necessario il prosieguo del suo soggiorno in Svizzera (art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI). 9.6 Le considerazioni precedenti valgono anche, a maggior ragione, in relazione all’art. 30 cpv. 1 lett. b in quanto “Kann-Vorschrift” che si riferisce generalmente alle deroghe alle condizioni d’ammissione in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa (cfr. artt. 18 a 26a LStrI) oppure per soggiornare senza attività lucrativa, ossia per svolgere una formazione, per redditieri, per ricevere cure mediche o ricercare un impiego (cfr. artt. 27 a 29a LStrI). In proposito occorre però osservare che, in applicazione della giurisprudenza, non è necessario esaminare la situazione del ricorrente sotto l’angolo dell’art. 30 cpv. 1 lett. b LStrI, atteso che “les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, de sorte qu’elles le seraient pareillement sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr” (sentenza del TAF F-4264/2017 del 28 giugno 2019 consid. 7.2.4.2 che rimanda alla giurisprudenza seguente: DTF 137 II 345 consid. 3.2.1 e sentenza del TF 2C_1062/2013 del 28 marzo 2014 consid. 3.2.1; DTAF 2017 VII/7 consid. 5.5.1).
F-2033/2022 Pagina 15 9.7 Ne consegue che, negando la sussistenza di gravi motivi personali che renderebbero necessario il prosieguo del soggiorno del ricorrente in Svizzera, la SEM non ha infranto l’art. 50 cpv. 1 lett. b LStrI. 10. 10.1 Il ricorrente si riferisce all’art. 8 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU, RS 0.101), che garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, per sostenere che il suo rapporto con il figlio della sua ex moglie rientrerebbe nel campo di protezione di questa norma (cfr. ricorso, §§ 2.4 e 2.5). In questo senso egli fa valere l’esistenza di una relazione padre – figlio, iniziata quando il ragazzo “aveva due anni e da allora il ricorrente è stato per lui un modello di riferimento, un pilastro in grado di dargli quella stabilità che altrimenti non avrebbe potuto avere, considerata l’assenza di una figura paterna nella sua vita”, aggiungendo che egli “è stato una presenza costante nella vita del ragazzo e [che] lo ha accompagnato con amore in tutti i momenti della sua vita, crescendolo come suo figlio” (ricorso, § 2.4). 10.2 Dal punto di vista del diritto al rispetto della vita familiare, la cui esistenza è una questione di fatto che dipende dalla realtà concreta dei legami personali (cfr. la sentenza CorteEDU – Paradiso e Campanelli c. Italia [Grande Camera/GC], n. 25358/12, 24 gennaio 2017, § 140), chi si richiama alla protezione dell’art. 8 § 1 CEDU deve, in generale, intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia; in questo senso, sono protetti, segnatamente, i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono, di norma, in comunione; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr., fra le numerose, la DTF 139 I 155 consid. 4.1). Nondimeno, l’art. 8 § 1 CEDU non conferisce alcun diritto di entrata e di soggiorno in Svizzera (cfr., in particolare, la sentenza della CorteEDU – Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, 3 ottobre 2014, § 103; cfr. le DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii). Dal canto suo, l’art. 8 § 2 CEDU permette un’ingerenza statale nell’esercizio del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, se la medesima è prevista dalla legge (legalità) ed è necessaria, in modo particolare, alla sicurezza pubblica e alla difesa dell’ordine in una società democratica (proporzionalità). Per verificare se l’ingerenza statale è necessaria a raggiungere questi scopi, la CorteEDU ha identificato una serie di elementi da considerare, tra i quali spiccano la durata del soggiorno
F-2033/2022 Pagina 16 dell’interessato nel Paese dal quale viene allontanato, la sua situazione familiare nonché la solidità dei legami sociali, culturali e familiari con il paese ospitante e con il paese di destinazione. Riguardo alla durata del soggiorno nel paese ospitante, la CorteEDU ha precisato che la sua pertinenza deriva dalla supposizione che “plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son pays d’origine” (sentenza CorteEDU – Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99, 18 ottobre 2006, §§ 57 a 0). 10.3 In concreto si deve sottolineare che il figlio dell’ex moglie del ricorrente è nato nel 2008 e che, dunque, è ora già un adolescente di circa 16 anni. Se si tiene conto del fatto che l’ex moglie vive in Ticino con suo figlio dal 2011 e che il ricorrente li ha raggiunti nel 2016 (cfr. consid. A), separandosi da loro (“mi sono trasferito per conto mio a C.”) nel febbraio-marzo 2019 (cfr. consid. G), si deve constatare, in fin dei conti, che il ricorrente ha potuto coltivare un rapporto filiale “costante” con il ragazzo soltanto a partire dal suo ottavo anno di età (2016) fino al suo undicesimo anno di età (2019), ossia tre anni suppergiù. Questo tende a relativizzare l’importanza del ruolo che il ricorrente pretende di avere svolto nell’accompagnare il ragazzo “in tutti i momenti della sua vita”. D’altra parte, come ammette del resto anche il ricorrente nelle sue dichiarazioni (cfr. ricorso, §§ 2.4 e 2.5), il figlio dell’ex moglie è ormai cresciuto e, si può presumere secondo il corso ordinario delle cose e l’esperienza della vita, non ha più bisogno di una presenza paterna tanto ravvicinata e costante. In questa maniera, pur riconoscendo che il ricorrente abbia potuto assumere un determinato ruolo durante la crescita del figlio della sua ex moglie, la fine del suo soggiorno legale in Svizzera non rappresenta, alla luce dei fatti del caso e degli argomenti appena esposti e di quelli che risultano dal consid. 9.5, una violazione dell’art. 8 § 1 CEDU. Anche se si volesse ammettere che il rifiuto di rilasciare al ricorrente un permesso di dimora B ordinario costituisce un’ingerenza nell’esercizio del suo diritto al rispetto della sua vita familiare, e quindi una violazione dell’art. 8 § 1 CEDU, la medesima sarebbe giustificata in virtù dell’art. 8 § 2 CEDU, dato che il ricorrente, che ha ottenuto il suo permesso B UE/AELS in seguito al suo matrimonio e che l’ha perso in seguito al venir meno dell’unione coniugale (cfr. consid. A e H), non può far valere, come visto in precedenza, interessi familiari superiori all’interesse pubblico consistente nell’applicazione, per salvaguardare l’ordine pubblico, delle disposizioni che regolano in modo imperativo la migrazione in Svizzera, segnatamente la LStrI e l’OASA (cfr., in particolare, gli artt. 64 cpv. 1 lett. c e 96 cpv. 1 LStrI).
F-2033/2022 Pagina 17 10.4 Di conseguenza, la decisione impugnata risulta essere conforme all’art. 8 CEDU. 11. Quanto all’esecuzione dell’allontanamento del ricorrente, il cui passaporto scade il 1° ottobre 2025, verso il Senegal, a meno che egli non riesca a ristabilirsi legalmente in Italia, essa non si caratterizza per ostacoli tecnici insormontabili e risulta essere possibile, come sottolinea a giusta ragione la SEM (cfr. decisione impugnata, pag. 8; cfr., per maggiori informazioni sulla situazione politica ed economica del Senegal, il sito del Governo francese: https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/senegal/). Per di più, nulla permette di ritenere, sulla base delle informazioni contenute nell’incarto, che l’allontanamento del ricorrente verso il Senegal sarebbe inesigibile o illecito. 12. In conclusione, rifiutando di approvare il rilascio da parte dell’UMCT di un permesso B ordinario a favore del ricorrente, la SEM non ha violato né l’art. 50 LStrI né il principio di proporzionalità, in particolare sotto il profilo dell’art. 8 CEDU, nell’esercizio del suo potere d’apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata. 13. Il ricorrente è stato esentato dal pagamento delle spese processuali ed è stato ammesso al beneficio del gratuito patrocinio (cfr. consid. J). Ne discende che, nonostante l’esito negativo del ricorso, non si prelevano spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), e alla patrocinatrice del ricorrente, avv. Valentina Basic, è accordato un onorario di fr. 1'500.– (art. 65 cpv. 3 PA). A quest’ultimo proposito si deve precisare che il ricorrente avrà l’obbligo, nella misura in cui non sarà più indigente, di rimborsare a questo Tribunale l’onorario versato alla sua patrocinatrice (art. 65 cpv. 4 PA), obbligo che sottostà ad un termine di perenzione di dieci anni a decorrere dalla cresciuta in giudicato della presente sentenza (cfr., per più dettagli, MARTIN KAYSER/RAHEL ALTMANN, in: Auer/Müller/Schindler [editori], op. cit., nn. 86 a 89 ad art. 65 PA). D’altra parte, non si assegnano indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA a contrario), precisato che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto ad una tale indennità (art. 7 cpv. 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).
F-2033/2022 Pagina 18 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano spese processuali. 3. Alla patrocinatrice gratuita del ricorrente, avv. Valentina Basic, verrà accordato un onorario di fr. 1'500.– a carico della cassa del Tribunale, dopo la crescita in giudicato della presente sentenza. Se in seguito il ricorrente dovesse cessare di essere nel bisogno, dovrà rimborsare questo importo al Tribunale amministrativo federale. 4. Non si assegnano indennità per spese ripetibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente e alla SEM.
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Daniele Cattaneo Dario Quirici
F-2033/2022 Pagina 19 Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Il termine è reputato osservato se gli atti scritti sono consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 48 cpv. 1 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).
Data di spedizione:
F-2033/2022 Pagina 20 Comunicazione: – al ricorrente (atto giudiziario; allegato: formulario "Indirizzo per il pagamento"); – alla SEM (n. di rif. ...).