Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal

2C_7/2025

Sentenza del 21 marzo 2025

II Corte di diritto pubblico

Composizione Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, Hänni, Ryter, Cancelliera Ieronimo Perroud.

Partecipanti al procedimento A.________, patrocinato dagli avv.ti Giuseppe Cimino e Chiara Cimino, ricorrente,

contro

Ufficio federale di polizia fedpol, Guisanplatz 1a, 3003 Berna.

Oggetto Divieto d'entrata fedpol,

ricorso contro la sentenza emanata il 27 novembre 2024 del Tribunale amministrativo federale, Corte VI (F-6552/2024).

Fatti:

A.

Il 4 settembre 2024 l'Ufficio federale di polizia fedpol ha emanato nei confronti del cittadino italiano A.________ un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata e di validità immediata, spedito il medesimo giorno per raccomandata con avviso di ricevimento. Le poste italiane hanno recapitato la citata decisione a A.________ il 12 settembre 2024 (tracciamento RM250786320CH).

B.

Il divieto d'entrata, impugnato dagli avvocati italiani di A.________ con scritto datato 12 ottobre 2024, è arrivato in Svizzera il 17 ottobre 2024 ed è stato consegnato al Tribunale amministrativo federale il 18 ottobre successivo (tracciamento RC270827774IT). Con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del 30 ottobre 2024, ricevuta dai patrocinatori il 6 novembre 2024, A.________ è stato invitato a determinarsi sulla tempestività del ricorso, ciò che però non ha fatto.

C.

Il 27 novembre 2024 il Tribunale amministrativo federale ha dichiarato il gravame inammissibile per tardività. La decisione è stata ricevuta dall'insorgente il 6 dicembre 2024 (tracciamento RN536070072CH).

D.

Con ricorso datato 20 dicembre 2024 e giunto al Tribunale federale il 7 gennaio 2025 (tracciamento RC270827638IT), i patrocinatori di A.________ hanno chiesto l'annullamento della sentenza emessa dal Tribunale amministrativo federale e, di conseguenza, che venga statuito nel merito della causa. Con invio raccomandato del 9 gennaio 2025, ricevuto dai patrocinatori del ricorrente il 15 gennaio 2025 (tracciamento RM183316913CH), essi sono stati invitati a designare, entro il 10 febbraio successivo, le generalità e l'indirizzo di una persona in Svizzera a cui notificare con effetto vincolante gli atti giudiziari loro destinati (art. 39 cpv. 3 della legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). Sono inoltre stati resi attenti al fatto che se non ottemperavano a quanto richiesto, le notificazioni a loro destinate avrebbero potuto essere omesse o avvenire mediante pubblicazione in un foglio ufficiale (art. 39 cpv. 3 LTF). Alla richiesta non è stato dato alcun seguito. Il Tribunale federale non ha ordinato alcun altro atto istruttorio, salvo la trasmissione degli atti delle istanze precedenti.

Diritto:

1.1. ll Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e verifica con piena cognizione l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 146 IV 185 consid. 2 e richiami).

1.2. I patrocinatori del ricorrente si sono limitati a inoltrare un "ricorso". Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per l'interessato nella misura in cui il gravame adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 138 I 367 consid. 1.1; sentenza 2C_317/2024 del 21 giugno 2024).

1.3. Sebbene oggetto di disamina possa essere unicamente la sentenza d'inammissibilità per tardività emessa dal Tribunale amministrativo federale, la ricevibilità del presente ricorso va esaminata in funzione della causa nel merito (DTF 135 II 145 consid. 3.2; sentenza 2C_135/2024 del 7 maggio 2024 consid. 1.3). In concreto la procedura ha preso avvio dal divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata emanato nei confronti del ricorrente. Giusta l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti l'entrata in Svizzera. Il motivo di esclusione non si applica però alle impugnative inoltrate da stranieri che possono prevalersi dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681), quindi del diritto alla doppia istanza di ricorso garantito dall'art. 11 cpv. 1 e 3 ALC (DTF 131 II 352 consid. 1.2; sentenza 2C_97/2024 del 12 aprile 2024 consid. 1.2. Vedasi anche FLORENCE AUBRY GIRARDIN in: Commentaire de la LTF, 3 a ed., n. 4.3.2 all'art. 83 pag. 1229 seg. e riferimenti). Data la cittadinanza italiana del ricorrente, il quale può appellarsi al sopramenzionato Accordo, l'art. 83 lett. c cifra 1 LTF non trova applicazione nel caso specifico.

1.4. Tempestivo (artt. 46 cpv. 1 lett. c e 100 cpv. 1 LTF in relazione con l'art. 48 cpv. 1 LTF) e presentato da una persona legittimata a ricorrere (art. 89 cpv. 1 LTF), il gravame è quindi di principio ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.

2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, considera in via di principio solo gli argomenti proposti (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 142 III 364 consid. 2.4), salvo in caso di violazioni manifeste del diritto, rilevate d'ufficio (DTF 142 III 364 consid. 2.4). La parte ricorrente deve di conseguenza confrontarsi almeno sommariamente con i considerandi del giudizio impugnato, esponendo in quale misura lo stesso sarebbe lesivo del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 I 99 consid. 1.7.1). Esigenze più severe valgono poi in relazione alla violazione di diritti fondamentali, che dev'essere motivata in modo circostanziato ed esaustivo, pena l'inammissibilità (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Critiche appellatorie non sono ammesse (DTF 141 IV 317 consid. 5.4).

2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ossia arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), ciò che dev'essere dimostrato con una critica precisa e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 III 264 consid. 2.3).

Dato che non vengono messi validamente in discussione, con motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario, i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano nel caso concreto il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 2.2 e rinvio).

2.3. Ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF dinanzi al Tribunale federale possono essere addotti fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore. L'allegazione di fatti accaduti dopo la pronuncia del giudizio impugnato, così come di prove non ancora esistenti a tal momento, è, di principio, esclusa (cosiddetti veri nova, DTF 148 V 174 consid. 2.2; 143 V 19 consid. 1.2; sentenza 2C_148/2023 del 12 febbraio 2025 consid. 2.3).

Nel caso di specie il documento datato 4 dicembre 2024 trasmesso dal ricorrente e concernente la fissazione, il 14 gennaio 2025, dell'udienza per il procedimento di riabilitazione pendente in Italia non va preso in considerazione perché, oltre a riferirsi al merito della causa che non viene ora esaminato (cfr. infra consid. 3), concerne eventi accaduti dopo la sentenza impugnata.

Come già accennato in precedenza, oggetto di giudizio dinanzi al Tribunale federale può essere unicamente la decisione d'inammissibilità per tardività emessa dal Tribunale amministrativo federale.

3.1. Il ricorrente rimprovera al Tribunale amministrativo federale di non aver tenuto conto del fatto che nell'ordinamento italiano vigerebbe un principio (cosiddetta "doppia decorrenza") in virtù del quale l'impugnazione di un atto giudiziario è tempestiva se lo stesso è spedito in tempo utile, essendo invece ininfluente la ricezione da parte del destinatario. Detta regola, introdotta nell'ordinamento italiano da una sentenza della Corte di cassazione italiana, sarebbe stata confermata da successivi giudizi, come quello allegato al ricorso a titolo di esempio. Nella fattispecie la decisione di prime cure, ricevuta il 12 settembre 2024, è stata contestata dai suoi avvocati con un ricorso spedito con raccomandata A/R e consegnato alla Posta italiana, all'attenzione del Tribunale amministrativo federale, il 12 ottobre 2024. Essi hanno quindi provveduto per tempo a depositare il gravame presso l'ufficio postale affinché lo spedisca al destinatario, ragione per cui la sentenza d'inammissibilità ora contestata dev'essere revocata rispettivamente annullata.

3.2. La critica è priva di pertinenza. Il ricorrente dimentica infatti che il procedimento in esame concerne una decisione di divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di durata indeterminata - cioè una decisione fondata sul diritto svizzero (l'art. 67 cpv. 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione [LStrI; RS 142.20]) ed emanata da un'autorità svizzera (l'Ufficio federale di polizia fedpol) - il cui svolgimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retto dal diritto procedurale svizzero, più precisamente dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA [RS 172.021]; vedasi art. 1 cpv. 1 e 2 lett. c bise 5 PA) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32]) cfr. gli artt. 31 a 33 d nonché 37 LTAF).

Ora, in virtù della PA, affinché venga rispettato il termine di ricorso impartito dalla legge di 30 giorni dalla notifica del giudizio impugnato (art. 50 cpv. 1 PA, notifica che è stata fatta direttamente a mezzo posta, conformemente all'art. 11 par. 1 della Convenzione europea sulla notificazione all'estero dei documenti in materia amministrativa, in vigore per la Svizzera dal 1° ottobre 2019 [RS 0.172.030.5] ed applicabile in concreto), gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure all'indirizzo di questa, alla Posta svizzera o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine di ricorso (art. 21 cpv. 1 PA). Salvo regolamentazione internazionale speciale che non esiste nel caso di specie, gli uffici postali stranieri non sono equiparati ad uffici postali svizzeri (eccezione fatta per il Liechtenstein [sentenza 2C_754/2008 del 23 dicembre 2008], che però qui non trova applicazione), ragione per cui un ricorso spedito dall'estero è considerato depositato in tempo utile unicamente se viene recapitato da una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera rispettivamente se viene preso in consegna dalla Posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine ricorsuale. È invece ininfluente quando viene depositato presso un ufficio postale straniero (JEAN-BAPTISTE ZUFFEREY/MATTHIEU SEYDOUX in: Commentaire romand, Loi fédérale sur la procédure administrative, n. 10 segg. all'art. 21 PA segnatamente n. 11 e 13 e riferimenti, che rinviano alla prassi del Tribunale federale; vedasi per analogia DTF 144 II 401 consid. 3.1; 125 V 65 consid. 1; sentenze 4F_21/2022 del 13 dicembre 2022 consid. 1 nonché, di recente, 2C_86/2025 del 12 febbraio 2025 consid. 3.1 e rispettivi riferimenti).

3.3. Nel caso di specie, emerge dai fatti constatati in modo vincolante dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF) che il divieto d'entrata pronunciato dall'Ufficio federale di polizia fedpol è stato recapitato al ricorrente, come da lui stesso ammesso, il 12 settembre 2024 (cfr. tracciamento dell'invio RM250786320CH agli atti). Il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere dal giorno successivo, cioè dal 13 settembre 2024 (art. 20 cpv. 1 PA) e la sua scadenza, giungendo a termine il sabato il 12 ottobre 2024, è stata, per legge (art. 21 cpv. 3 PA), riportata al primo giorno feriale seguente, ossia il lunedì 14 ottobre 2024. Ora il ricorso destinato al Tribunale amministrativo federale ha lasciato la frontiera italiana il 15 ottobre 2024 ed è stato preso in consegna dalla Posta svizzera il 17 ottobre 2024 (cfr. tracciamento RC270827774IT, agli atti), quindi tre giorni dopo la scadenza del termine ricorsuale.

Ricordato, come accennato in precedenza - e non essendo stata peraltro formulata alcuna censura al riguardo - che decisivo per stabilire la tempestività di un allegato ricorsuale spedito dall'estero è la presa in consegna dalla Posta svizzera e non il deposito presso un ufficio postale straniero (in casu: italiano), ne discende che, a ragione il Tribunale amministrativo federale è giunto alla conclusione che l'invio litigioso era tardivo e, di riflesso, inammissibile.

3.4. Per quanto precede il presente ricorso si rivela manifestamente infondato e come tale va respinto in applicazione dell'art. 109 LTF.

4.1. Le spese giudiziarie seguono quindi la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si concedono ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).

4.2. Benché invitato a designare un recapito in Svizzera, il ricorrente non ha dato seguito alla domanda. Conformemente all'art. 39 cpv. 3 LTF, la presente sentenza non gli sarà notificata, ma il dispositivo gli verrà comunicato mediante inserzione nel Foglio federale (art. 11 cpv. 3 PC in relazione con l'art. 71 LTF). Un esemplare di questa sentenza si trova a sua disposizione presso la cancelleria della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è respinto.

Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- vanno poste a carico del ricorrente.

Comunicazione all'Ufficio federale di polizia fedpol e al Tribunale amministrativo federale, Corte VI. Il dispositivo della presente sentenza viene pubblicato mediante inserzione nel Foglio federale. L'esemplare destinato al ricorrente è conservato nel fascicolo a sua disposizione al Tribunale federale.

Losanna, 21 marzo 2025 In nome della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale svizzero

La Presidente: F. Aubry Girardin

La Cancelliera: Ieronimo Perroud

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