Ordinanza del DFI sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità

831.232.51OMAIDepartmental Ordinance1 gen 1977

(OMAI)1

del 29 novembre 1976 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 14 e 14bisdell’ordinanza del 17 gennaio 19612sull’assicurazione per l’invalidità (OAI),

ordina:3

Sezione 1: Campo d’applicazione

Art. 1Apri la dottrina
  1. La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all’assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21–21terdella legge federale del 19 giugno 19594sull’assicurazione per l’invalidità (LAI) e il rimborso di mezzi ausiliari conformemente all’articolo 21quatercapoverso 1 lettere a–c LAI.5
  2. Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d’integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell’elenco annesso.

Sezione 2: I mezzi ausiliari

Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliariApri la dottrina
  1. Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall’elenco allegato, alla necessità per l’assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.
  2. L’assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un’attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l’attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell’allegato.6
  3. Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall’invalidità.
  4. L’assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice, adeguato ed economico. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Se nell’elenco in allegato non è menzionato alcuno degli strumenti previsti dall’articolo 21quaterLAI7, sono rimborsate le spese effettive.8
  5. .9
Art. 3 Forma della consegna
  1. Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l’assicurato diventa proprietario dei mezzi ausiliari consegnatigli.
  2. I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad altri assicurati sono consegnati in prestito.
Art. 3bis Rimborso di mezzi ausiliari

1Nei casi descritti nell’allegato l’assicurazione può

  1. versare all’assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati;
  2. versare all’assicurato un importo forfetario per l’acquisto di mezzi ausiliari;
  3. prendere a carico l’ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.

2. L’importo dei rimborsi è fissato nell’allegato.

Art. 4 Mantenimento dell’assegnazione per impiego ulteriore
  1. Se le condizioni poste per l’assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l’articolo 21 capoverso 1 della LAI10non sono più adempite, l’assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un’autonomia più estesa.11
  2. L’assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.
Art. 5 Ripresa per riutilizzazione

I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l’assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L’assicurazione s’incarica di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.

Art. 6 Debita curaApri la dottrina
  1. I mezzi ausiliari consegnati dall’assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.

2L’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.

Art. 6bis Uso conforme allo scopo previsto

1L’assicurato deve utilizzare i rimborsi giusta l’articolo 3biscapoverso 1 lettere a e b conformemente allo scopo previsto. 2. La consegna di mezzi ausiliari può essere subordinata a condizioni volte ad impedirne l’uso improprio. Se un mezzo ausiliario diventa prematuramente inutilizzabile a causa dell’inadempienza delle condizioni, l’assicurato ha l’obbligo di versare all’assicurazione un indennizzo adeguato.

Art. 7 Preparazione all’uso, riparazione e manutenzioneApri la dottrina
  1. Se l’uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell’invalido, l’assicurazione ne assume le spese.
  2. In assenza di un terzo responsabile, l’assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l’utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All’assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L’importo della partecipazione è fissato nell’allegato. 2bis. Se le spese per un mezzo ausiliario più caro rispetto a quello menzionato nell’elenco sono assunte secondo l’articolo 21biscapoverso 2 LAI12, le spese di riparazione sono assunte nella stessa misura percentuale.13
  3. Ove non altrimenti disposto dall’allegato, per le spese d’uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l’assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d’uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall’assicurazione.
  4. Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l’assicurazione assegna un sussidio mensile. L’importo del sussidio è fissato nell’allegato.

Sezione 3: Le prestazioni sostitutive

Art. 8 Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari
  1. L’assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell’elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all’invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l’assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.
  2. Mezzi ausiliari definiti costosi dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell’utilizzazione.
  3. Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l’impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all’assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.
Art. 9 Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terziApri la dottrina
  1. L’assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all’invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per
  1. recarsi al lavoro;
  2. esercitare un’attività lucrativa;
  3. acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.14

2. Il rimborso annuo non può superare né l’importo del reddito annuo dell’attività lucrativa svolta dall’assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l’importo minimo annuo della rendita completa di cui all’articolo 34 della legge federale del 20 dicembre 194615su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).16

Sezione 4: Disposizione finale

Art. 10
  1. L’ordinanza del 4 agosto 197217sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità (OMA) è abrogata.
  2. La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.

Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest’ultima si applica alla scadenza di un periodo di sei anni a contare dalla consegna dell’apparecchio.

Disposizioni transitorie della modifica del 28 novembre 2012

1Le richieste di macchine da scrivere, apparecchi telefonici scriventi, telefoni cellulari con programma speciale o fax inoltrate prima dell’entrata in vigore della modifica del 28 novembre 2012 sono valutate secondo il diritto anteriore.

2In caso di sostituzione o di riparazione degli apparecchi accordati, le spese sono assunte dall’assicurazione conformemente all’articolo 7 capoverso 2, anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 28 novembre 2012.

Disposizioni transitorie della modifica del 14 novembre 2023

1I sussidi di ammortamento per i ciclomotori, i motocicli leggeri e i motocicli acquistati prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 sono versati secondo il diritto anteriore.

2Alle richieste di assunzione delle spese per un cane d’assistenza alla mobilità, un cane d’allerta per epilettici o un cane d’accompagnamento per autistici utilizzato definitivamente quale cane d’accompagnamento dall’assicurato già prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 novembre 2023 è applicabile il diritto anteriore.

Lista dei mezzi ausiliari

1 Protesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO).

1.01Protesi funzionali definitive dei piedi e delle gambe
1.02Protesi definitive delle mani e delle braccia
1.03Esoprotesi definitive del seno
dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un’agenesia della mammella. L’importo massimo annuo è di 500 franchi (IVA inclusa) per un lato e di 900 franchi (IVA inclusa) per entrambi i lati.

2 Ortesi

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l’ASTO.

2.01Ortesi delle gambe
2.02Ortesi delle braccia
2.03Ortesi del tronco,
se esiste un’insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da provvedimenti medici o solo in modo insufficiente.
2.04Ortesi cervicali

3 .

4 Scarpe e plantari ortopedici

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh (SSOMV)».

4.01Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione
se la consegna secondo i numeri 4.02–4.04 non è possibile. L’assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l’anno.
4.02Modifiche o rifiniture ortopediche di scarpe confezionate o scarpe speciali ortopediche
4.03Scarpe speciali ortopediche
l’assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l’anno.
4.04Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all’invalidità
4.05*Plantari ortopedici,
allorché costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d’integrazione.

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa

5.01Protesi dell’occhio
rimborso secondo la convenzione tra l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di protesi dell’occhio. È fatto salvo l’articolo 24 capoverso 3 OAI.
5.02Epitesi del viso
5.03
5.04
5.05*Protesi dentarie
solo se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione.
5.06Parrucche
Importo massimo annuo: 1500 franchi (IVA inclusa).
5.07Apparecchi acustici in caso d’ipoacusia
se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.
Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.
Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.
Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni. Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.
Per l’acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
5.07.1Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell’assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell’orecchio medio.
Il forfait di prestazione per l’adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell’orecchio medio ammonta per gli adulti a 1000 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1500 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait di prestazione per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni ammonta a 1300 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1950 franchi per gli apparecchi biauricolari.
Il forfait è versato dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Il forfait annuo per le batterie per gli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e per gli impianti dell’orecchio medio ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.
5.07.2*Regolamentazione dei casi di rigore
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.
5.07.3Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni
L’importo massimo per l’apparecchio e la successiva assistenza è di 2830 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e di 4170 franchi (IVA inclusa) per la protesizzazione con apparecchi biauricolari. Il contributo può essere chiesto al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine.
Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati conformemente all’ordinanza del 25 maggio 2011 18 sull’abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica.
Il sussidio annuo per le batterie ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.
Le spese per le riparazioni sono rimborsate conformemente al N. 5.07.
5.08Apparecchi ortofonici dopo laringectomia

6

7 Occhiali e lenti a contatto

7.01*Occhiali
se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione. L’importo massimo per la montatura è di 150 franchi (IVA inclusa).
7.02*Lenti a contatto 19
in caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condizione di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari d’integrazione.

8 .

9 Carrozzelle

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell’industria della tecnologia medica (FASMED) e l’ASTO.

9.01Carrozzelle senza motore
se, anziché una carrozzella, viene fornito un buggy per bambini, la partecipazione alle spese per bambini di età inferiore ai 30 mesi ammonta a 300 franchi. Consegna in prestito.
9.02Carrozzelle con motore elettrico
per gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e sono in grado di spostarsi soltanto mediante l’impiego di una carrozzella azionata elettricamente. Consegna in prestito.

10 Veicoli a motore e veicoli per invalidi

forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un’attività lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro.
10.01*
10.02*
10.03*
10.04*Automobili
il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi. Il sussidio per una porta di garage automatica è di 1500 franchi.
10.05Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall’invalidità.

11 Mezzi ausiliari per ciechi e ipovedenti gravi

11.01Bastoni bianchi e navigatori per pedoni
11.02Cani da guida per ciechi
Se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest’ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L’assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale con le scuole di addestramento di cani da guida. Il sussidio mensile per le spese per il cibo ammonta a 80 franchi, quello per le spese veterinarie a 30 franchi. Se le spese annue per il veterinario superano i 360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.
11.03
11.04Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori
destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre testi registrati su nastro magnetico. L’importo massimo è di 200 franchi (IVA inclusa).
11.05*Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori
destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l’invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un’attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete.
11.06Sistemi di lettura e scrittura
per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo con un tale sistema o cui un tale sistema facilita notevolmente il contatto con l’ambiente e dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso. Le spese di apprendimento della dattilografia sono a carico dell’assicurato. Consegna in prestito.
11.07Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti
se solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.

12 Apparecchi che facilitano la deambulazione

12.01Stampelle antibrachiali
consegna in prestito.
12.02Deambulatori e sostegni ambulatori
consegna in prestito.

13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro

13.01*Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall’invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all’uso di apparecchi e macchine; sedili, letti e sostegni per la posizione eretta nonché superfici di lavoro adattati alla menomazione.
L’assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di apparecchi di cui necessitano anche i non disabili. Consegna in prestito. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell’assicurato. Il contributo annuo dell’assicurazione all’acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi.
13.02*
13.03*
13.04*Modifiche architettoniche, rese necessarie dall’invalidità, al posto di lavoro e per permettere all’assicurato/a di occuparsi delle sue mansioni consuete
13.05*

14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia

14.01Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti
se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all’igiene del corpo. Consegna in prestito.
14.02Elevatori per malati
per l’uso a domicilio. Consegna in prestito.
14.03Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)
per l’uso nell’ambito privato. Per gli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti.
Vengono rimborsate le spese d’acquisto di un letto fino a un importo massimo di 2500 franchi (IVA inclusa). L’importo massimo per le spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi (IVA inclusa).
14.04Modifiche architettoniche nell’abitazione dell’assicurato rese necessarie dall’invalidità.
Adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte dell’abitazione o dello stabile, installazione di sbarre d’appoggio, di corrimano, di maniglie supplementari e di apriporta per le porte dell’abitazione o dello stabile, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. L’importo massimo per gli impianti segnaletici è di 1300 franchi (IVA inclusa).
14.05Piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe, rimozione o modifica di elementi architettonici all’interno dell’abitazione e attorno ad essa e sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale
per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare il luogo in questione. Il diritto non sussiste in caso di soggiorno in istituto. Consegna di piattaforme elevatrici, elevatori per scale e rampe in prestito.
14.06
14.06.1
Cani d’accompagnamento
Cani d’assistenza alla mobilità per disabili motori a partire dai 16 anni
se è comprovato che l’assicurato sa occuparsi di un cane d’accompagnamento e grazie a quest’ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto i disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi almeno di grado lieve, con bisogno di aiuto comprovato in almeno due delle categorie seguenti: spostarsi/intrattenere contatti sociali; alzarsi/sedersi/sdraiarsi; vestirsi/svestirsi.
Il centro di consegna del cane d’assistenza alla mobilità deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). Al momento della consegna del cane d’assistenza alla mobilità l’assicurazione versa un sussidio forfettario di 20 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 15 000 franchi per l’acquisto del cane d’assistenza alla mobilità e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.
14.06.2Cani d’allerta per epilettici per bambini a partire dai quattro anni e per adulti
se il centro di consegna attesta che l’assicurato o il detentore dell’autorità parentale sa occuparsi di un cane d’allerta. Il diritto sussiste soltanto se l’epilessia è diagnosticata da un medico specialista. Inoltre, grazie al cane gli adulti devono essere in grado di raggiungere un obiettivo d’integrazione secondo l’articolo 21 capoversi 1 e 2 LAI 20 .
Il centro di consegna del cane d’allerta per epilettici deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L’assicurazione versa un sussidio forfettario di 14 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 9000 franchi per l’acquisto del cane d’allerta e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell’assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.
14.06.3Cani d’accompagnamento per bambini autistici tra i quattro e i nove anni
se il centro di consegna attesta che l’assicurato o il detentore dell’autorità parentale sa occuparsi di un cane. Il diritto sussiste soltanto in presenza di un disturbo dello spettro dell’autismo ai sensi del numero 405 dell’ordinanza del DFI del 3 novembre 2021 21 sulle infermità congenite senza controindicazioni mediche alla detenzione di un cane e se l’utilizzo del cane serve per imparare a spostarsi in modo sicuro nello spazio pubblico.
Il centro di consegna del cane d’accompagnamento per bambini autistici deve essere certificato dall’organizzazione Assistance Dogs International (ADI). L’assicurazione versa un sussidio forfettario di 20 280 franchi. L’importo è suddiviso nel modo seguente: 15 000 franchi per l’acquisto del cane d’accompagnamento e 5280 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione può essere richiesta una sola volta.

15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l’ambiente

15.01
15.02Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici
per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito.
L’importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all’uso) è di 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa).
15.03
15.04Volta pagine
se l’assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri o giornali da solo e necessita di un tale apparecchio. Consegna in prestito.
15.05Apparecchi per ampliare i contatti con l’ambiente
se l’assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l’ambiente soltanto grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell’abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito.
L’importo massimo per le prestazioni necessarie alla consegna (accertamento, installazione e preparazione all’uso) è di 140 franchi all’ora (IVA esclusa). Esso include le attività amministrative e di back office del fornitore di prestazioni; queste non possono essere fatturate separatamente. Per il mezzo ausiliario viene rimborsato il prezzo d’acquisto. Per ciascuna consegna di mezzi ausiliari viene inoltre rimborsato un forfait di trattamento di 190 franchi (IVA esclusa). Per le trasferte del fornitore di prestazioni sono rimborsati al massimo 70 centesimi al km (IVA esclusa).
15.06Videotelefono SIP
se una persona sorda o gravemente audiolesa che comunica nella lingua dei segni non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l’ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all’uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. L’importo massimo è di 1700 franchi (IVA inclusa).
15.07Contributi per vestiti confezionati su misura
se l’assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perché affetto da turbe della crescita o da deformazioni dello scheletro.
15.08Caschi di protezione
se a causa di una malattia (p. es. epilessia o emofilia) un assicurato è esposto a un rischio molto elevato di procurarsi ferite alla testa in caso di cadute spostandosi in modo autonomo.
15.09Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci
15.10Seggiolini speciali (reha) da bambino per l’auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto
la partecipazione alle spese per bambini fino a 12 anni compiuti e di altezza inferiore a 150 cm ammonta a 200 franchi.

Footnotes

  1. Nuova abbreviazione giusta l’art. 8 dell’O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1387).

  2. RS 831.201

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4521).

  4. RS 831.20

  5. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).

  6. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU 1982 1931).

  7. RS 831.20

  8. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 28 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6849).

  9. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 24 nov. 1988 (RU 1988 2236). Abrogato dal n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).

  10. RS 831.20

  11. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).

  12. RS 831.20

  13. Introdotto dal n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).

  14. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).

  15. RS 831.10

  16. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DFI del 14 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 677).

  17. [RU 1972 1956]

  18. RS 831.201.26

  19. RU 1996 2448

  20. RS 831.20

  21. RS 831.232.211