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Art. 97

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 22 LSA)1

  1. L’impresa di assicurazione documenta la sua gestione dei rischi. Essa deve essere continuamente aggiornata.
  2. La documentazione deve comprendere innanzi tutto i seguenti punti:2
    1. 3 descrizione dell’organizzazione della gestione dei rischi aziendale come pure dei compiti, delle competenze e delle responsabilità;
    2. i requisiti posti alla gestione dei rischi;
    3. 4 la politica dei rischi, comprese la capacità di sopportare i rischi e la propensione al rischio;
    4. la procedura per l’identificazione dei rischi più importanti come pure l’illustrazione dei metodi, degli strumenti e dei processi per misurarli, sorvegliarli e gestirli;
    5. l’illustrazione dei vigenti sistemi dei limiti per le esposizioni ai rischi come pure dei meccanismi di controllo;
    6. direttive interne dell’impresa concernenti la gestione dei rischi e dei relativi processi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

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