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Art. 96a

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 22 LSA)

  1. L’impresa di assicurazione deve effettuare almeno una volta all’anno un’autovalutazione prospettica complessiva sull’intero periodo di pianificazione che comprenda la situazione attuale dell’esercizio corrente e almeno altri due anni:
    1. dei rischi ai quali è esposta nel periodo di pianificazione, compresi le concentrazioni dei rischi significative e i rischi a livello di gruppo (profilo di rischio complessivo);
    2. del fabbisogno complessivo in capitale;
    3. del rispetto dei requisiti relativi alle riserve tecniche e al patrimonio vincolato;
    4. dell’adeguatezza e dell’efficacia della gestione dei rischi.
  2. Le società economicamente collegate devono essere considerate nell’autovalutazione della situazione di rischio. I gruppi assicurativi tengono conto di tutte le unità e tutti i settori rilevanti regolamentati e non regolamentati in Svizzera e all’estero. Considerano anche i principali settori fuori bilancio e non consolidati.
  3. L’autovalutazione deve essere realizzata nel periodo di pianificazione sulla base di diversi scenari, di cui almeno uno deve mettere a rischio l’esistenza dell’impresa, documentata e tenuta in considerazione nella strategia aziendale e nel piano d’esercizio.
  4. L’impresa di assicurazione deve stabilire i principi dell’autovalutazione mediante direttive interne e provvedere a una documentazione adeguata.
  5. Deve presentare annualmente alla FINMA un rapporto sui risultati dell’autovalutazione approvato dal consiglio di amministrazione.
  6. La FINMA può ordinare che il rapporto sia presentato a intervalli più brevi, se la situazione di rischio lo esige. In casi motivati, può ammettere deroghe all’obbligo di presentare un rapporto.

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