Torna alla legge

Art. 98

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 22 LSA)

  1. L’impresa di assicurazione deve identificare, valutare, monitorare e documentare i rischi operativi. Li deve esaminare almeno una volta all’anno.
  2. Deve raccogliere e analizzare i dati riguardanti i danni derivanti dai rischi operativi.
  3. Deve analizzare scenari avversi e svolgere opportuni test per determinare l’esposizione al rischio.
  4. Deve adottare misure volte a tutelare le persone, i processi operativi e l’infrastruttura. Inoltre deve disporre di un piano per il mantenimento dell’attività operativa in una situazione di emergenza che includa strategie, misure, competenze e canali di comunicazione necessari a tal fine.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.