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Art. 86

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Gli elementi patrimoniali mobili attribuiti al patrimonio vincolato possono essere custoditi nella sede in Svizzera dell’impresa di assicurazione o nel luogo della succursale che si occupa dell’insieme degli affari svizzeri (custodia in proprio) o consegnati a terzi.
  2. Gli elementi custoditi in proprio devono essere custoditi separatamente dagli altri elementi patrimoniali dell’impresa di assicurazione e designati come tali. In caso di custodia nel tesoro è sufficiente ricorrere a cassette di sicurezza separate.
  3. Chi custodisce elementi presso terzi tiene un registro di tali elementi e li definisce come appartenenti al patrimonio vincolato.
  4. Per motivi importanti la FINMA può disporre, in qualsiasi momento, che sia cambiato il luogo di custodia, il depositario o il genere di custodia.

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