Torna alla legge

Art. 85

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. La FINMA verifica almeno una volta all’anno se:
    1. l’importo legale è calcolato correttamente;
    2. gli elementi attribuiti al patrimonio vincolato:
    1. sono disponibili, 2. sono attribuiti e custoditi conformemente alle disposizioni, 3. corrispondono almeno all’importo legale, 4. soddisfano le disposizioni sugli investimenti del diritto in materia di sorveglianza.
  2. Essa può effettuare il controllo per campionatura.
  3. La FINMA può tenere conto dei risultati di un controllo effettuato dagli organismi interni dell’impresa di assicurazione o da terzi mandatari. Per il controllo di elementi non custoditi dall’impresa di assicurazione essa può basarsi sul registro allestito dal depositario.
  4. Essa può incaricare terzi di effettuare parzialmente o totalmente il controllo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.