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Art. 87

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale

(art. 17 e 20 LSA)1

  1. L’impresa di assicurazione comunica alla FINMA il luogo di custodia, il depositario e il genere di custodia nonché le relative modifiche.
  2. La custodia presso un ente di custodia idoneo è ammessa. Al riguardo occorre in particolare osservare i principi di cui all’articolo 69a e le seguenti condizioni:
    1. deve essere garantito che l’ente di custodia risponde nei confronti dell’impresa di assicurazione dell’adempimento degli obblighi di custodia; la responsabilità deve essere adeguata e tenere conto dello scopo del patrimonio vincolato;
    2. in caso di custodia presso un depositario all’estero deve inoltre rimanere garantito il privilegio di cui gode il patrimonio vincolato ai sensi del diritto svizzero.2
  3. .3
  4. La FINMA può autorizzare altre eccezioni in presenza di garanzie idonee.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 giu. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2015 (RU 2015 1147). Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 giu. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 356).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2015, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).

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