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Art. 57

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. Se oltre all’assicurazione sulla vita l’impresa di assicurazione esercita anche l’assicurazione malattie e contro gli infortuni, l’entità dell’importo legale per entrambi i rami è calcolato secondo le regole dell’importo legale dell’assicurazione malattie e contro gli infortuni.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 25 mar. 2015, con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1147).

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