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Art. 56

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’importo legale del patrimonio vincolato comprende: a. le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettere a e b; b gli impegni da attività assicurativa nei confronti degli stipulanti; c. il supplemento di cui all’articolo 18 LSA.
  2. Dalle riserve tecniche di cui al capoverso 1 lettera a possono essere dedotti:
    1. i prestiti su polizza;
    2. le prestazioni assicurative pagate in anticipo;
    3. i premi dovuti, per quanto possano essere compensati con prestazioni assicurative.

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