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OS · Ordinanza sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private
Art. 58
Art. 57
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Art. 58
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961.011
OS
Federal Council Ordinance
1 gen 2006
Fonte originale
L’impresa di assicurazione calcola le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettera a per ogni singolo contratto.
Le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettere b e c devono essere calcolate non individualmente, bensì considerando tutti i contratti.
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