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Art. 58

961.011OSFederal Council Ordinance1 gen 2006Fonte originale
  1. L’impresa di assicurazione calcola le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettera a per ogni singolo contratto.
  2. Le riserve tecniche di cui all’articolo 55 lettere b e c devono essere calcolate non individualmente, bensì considerando tutti i contratti.

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